L’attesa Legge di conversione del “Decreto Semplificazioni” è diventata realtà con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 120/2020: il regime semplificato degli appalti sottosoglia si è quindi cristallizzato, fino al 31 dicembre 2021, e le Stazioni appaltanti sono chiamate ad adeguare le proprie prassi esecutive, nonché (ove adottati) i propri Regolamenti, con tempestività al fine di non incorrere nelle sanzioni che la legge riconnette alla violazione dei tempi massimi di svolgimento delle procedure.
La “parola d’ordine” del nuovo “sottosoglia” è certamente “tempestività”: in parallelo alla semplificazione delle procedure, che fra breve si andrà a esporre, la Legge di conversione n. 120/2020 conferma l’esistenza e la perentorietà dei termini massimi per la conclusione delle procedure stesse.
In particolare:
- per l’affidamento diretto, il termine massimo per la conclusione dell’affidamento è pari a 2 mesi;
- per la procedura negoziata, il termine massimo per giungere all’aggiudicazione è pari a 4 mesi.
I termini anzidetti decorrono dall’atto di avvio della procedura: tale previsione desta notevoli perplessità per gli affidamenti diretti, per i quali l’art. 32 del Dlgs. n. 50/2016, consente di procedere a tali affidamenti con una Determina unica, evidentemente a valle della procedura, sostitutiva della Determina a contrarre.
Il rispetto della tempistica quindi in tal caso andrà motivato ex post nella Determina unica, prendendo a riferimento il tempo dell’istruttoria e quello dell’affidamento.