Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 7

Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 3 ottobre 2019, alle ore 16.55 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

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NORMATIVA ANTI-RICICLAGGIO

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, nonché attuazione della direttiva 2018/843/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n.90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, nonché attuazione della direttiva 2018/843/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. Il testo mira, tra l’altro, a:

  • puntualizzare le categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendo, tra l’altro, le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo);
  • individuare misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi;
  • introdurre una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi, quali, per esempio, il diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani;
  • consentire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria;
  • stabilire, coerentemente con il vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi;
  • apportare modifiche riguardo alle sanzioni, e alle relative procedure di irrogazione, per la violazione delle norme dei due decreti modificati.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali e dalle competenti Commissioni parlamentari.

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RIORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n.154 (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo sulla riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74), in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n.154.

Le modifiche e integrazioni sono volte ad attribuire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una serie di competenze in precedenza allocate in capo all’AGEA, provvedendo contemporaneamente a porre in essere le operazioni necessarie a consentire alla SIN S.p.a., nella quale dovranno confluire le risorse della AGECONTROL S.p.a., di divenire una società in house del medesimo Ministero. La stessa SIN S.p.a. viene individuata quale possibile organo per il coordinamento gestionale del SIAN.

Il testo tiene conto dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEL CED DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Regolamento concernente la disciplina delle procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni registrati nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in attuazione dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che concerne la disciplina delle procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni registrati nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in attuazione dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il testo individua le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali, relativamente al trattamento dei dati effettuato per finalità di polizia o amministrative dal Centro elaborazione dati (CED) della direzione centrale della polizia criminale istituito presso il Ministero dell’interno.

Tra l’altro, il regolamento prevede che i dati raccolti e trattati per finalità amministrative sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità di polizia, salvo che non siano necessari, in casi specifici, nell’ambito di un’attività informativa, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.

Inoltre, si definiscono le modalità di classificazione dei dati e delle informazioni raccolti nel CED secondo “macro categorie” omogenee, alle quali è strettamente correlata la gestione dei livelli e delle autorizzazioni all’accesso e si stabilisce, in ossequio al cosiddetto “diritto all’oblio”, che la conservazione dei dati non può protrarsi per un tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e, in ossequio ai principi di “necessità” e “proporzionalità”, che trascorsa la metà del tempo massimo di conservazione (se pari o superiore a quindici anni), ad essi possano accedere solo gli operatori di polizia autorizzati e appositamente abilitati all’accesso, unicamente per il compimento di specifiche operazioni nell’ambito di attività informative, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.

Infine, il testo stabilisce le modalità in cui gli interessati possono presentare le proprie istanze e far valere i diritti previsti dalle normative in materia di dati personali, e i termini in cui il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale, deputato a ricevere le istanze stesse, è tenuto a comunicare le proprie determinazioni, nonché le modalità e i termini per l’eventuale reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o il ricorso giurisdizionale.

Il testo tiene conto delle osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali e sarà trasmesso alla Sezione consultiva degli atti normativi del Consiglio di Stato, per l’espressione del previsto parere.

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VERIFICA RISPARMI “QUOTA 100” E “REDDITO DI CITTADINANZA” 2019

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, a norma dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, in relazione agli esiti del monitoraggio dei risparmi conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di reddito di cittadinanza e pensioni, già scontati nelle previsioni tendenziali 2019 della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019, ha deliberato di rendere disponibili le somme accantonate in bilancio a garanzia dei suddetti risparmi previsti in almeno 1,5 miliardi di euro.

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INTERVENTI IN GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la determinazione d’intervento nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalle Regioni Umbria e Toscana avverso gli articoli 10, commi 1 e 2, e 18, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non intervenire nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla regione Friuli Venezia Giulia avverso l’articolo 11, comma 4-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

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NOMINE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha deliberato il conferimento delle funzioni di Prefetto di Genova alla dottoressa Carmen PERROTTA.

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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato quarantanove leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato:

- di impugnare:

  1. la legge della Provincia di Trento n. 5 del 06/08/2019 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019–2021”, in quanto alcune norme eccedono dalle competenze statutarie e violano principi costituzionali. In particolare: alcune norme riguardanti il personale regionale violano l’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla legislazione statale la materia dell’ordinamento civile, alla quale vanno ricondotti i contratti collettivi. Un’altra norma riguardante il personale insegnante nelle scuole dell’infanzia provinciali viola i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all’articolo 97 della Costituzione. Un’ultima norma infine relativa all’attribuzione di incarichi a tempo determinato a medici presso le Aziende sanitarie viola l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile ed i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi) nonché l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali posti dal legislatore statale nella materia concorrente della “tutela della salute”;
  2. la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 13 del 06/08/2019 “Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”, in quanto alcune norme eccedono dalle competenze statutarie e violano principi costituzionali. In particolare: una norma in materia di contributi agli enti del terzo settore viola il principio di uguaglianza e di non discriminazione di cui all’articolo 3 della Costituzione. Un’altra norma riguardante gli interventi di contrasto alla povertà confligge con il principio di eguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione e con il principio sulla parità di trattamento dei cittadini degli Stati membri, in violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione. Un’ultima norma infine riguardante l'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie contrasta con i principi fondamentali nella materia della tutela della salute ed è lesiva dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
  3. la legge della Regione Puglia n. 43 del 09/08/2019 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)”, in quanto una norma consente interventi di particolare rilevanza su immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e viola gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riconoscono la tutela del paesaggio come valore costituzionalmente garantito, riservato alla competenza legislativa dello Stato;
  4. la legge della Regione Sicilia n. 15 del 06/08/2019 “Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di autonomie locali”, in quanto una norma in materia di personale regionale eccede dalle competenze statutarie e si pone in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legislazione statale in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
  5. la legge della Regione Sicilia n. 14 del 06/08/2019 “Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell’aeroporto di Trapani Birgi”, in quanto alcune norme di carattere finanziario violano l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, in materia di copertura finanziaria delle leggi di spesa, eccedono dalle competenze statutarie e violano l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici;
  6. la legge della Regione Veneto n. 34 del 08/08/2019 “Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell'ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità”, in quanto la legge, introducendo forme di coordinamento interistituzionale in materia di ordine pubblico e sicurezza urbana integrata, esula dalla competenza legislativa regionale e invade la competenza esclusiva riservata alla legislazione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e di disciplina delle forme di coordinamento interistituzionale in tali materie, in violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera h), e 118, terzo comma, della Costituzione. La legge inoltre, attribuendo compiti ad organi statali invade la materia “ordinamento e organizzazione amministrativa della Stato e degli enti pubblici nazionali”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;

- di non impugnare:

  1. la legge della Regione Lombardia n. 14 del 02/08/2019 “Rendiconto generale della gestione 2018”;
  2. la legge della Regione Toscana n. 51 del 30/07/2019 “Disciplina dei distretti biologici”;
  3. la legge della Regione Toscana n. 52 del 30/07/2019 “Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall’andamento climatico”;
  4. la legge della Provincia Trento n. 4 del 06/08/2019 “Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2018”;
  5. la legge della Regione Veneto n. 31 del 06/08/2019 “Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021”;
  6. la legge della Regione Basilicata n. 11 del 05/08/2019 “Rendiconto esercizio finanziario 2018 dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (ARDSU);
  7. la legge della Regione Basilicata n. 12 del 05/08/2019 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 dell’Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (ALSIA)”;
  8. la legge della Regione Basilicata n. 13 del 05/08/2019 “Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell’articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)”;
  9. la legge della Regione Campania n. 16 del 07/08/2019 “Norme per l’efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni”;
  10. la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 14 del 06/08/2019 “Ordinamento delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica”;
  11. la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 12 del 30/07/2019 “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2018”;
  12. la legge della Regione Liguria n. 17 del 05/08/2019 “Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2018 n. 29 recante disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019, alla legge regionale 22 marzo 1996 n. 15 in materia di assunzione agli impieghi regionali, alla legge regionale 21 giugno 2016, n. 8 recante modifiche alla legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno 2016 e alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 riguardante il nuovo ordinamento ARPAL”;
  13. la legge della Regione Liguria n. 18 del 05/08/2019 “Rendiconto Generale dell’Amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio 2018”;
  14. la legge della Regione Liguria n. 19 del 05/08/2019 “Interventi sulle partecipazioni societarie regionali”;
  15. la legge della Regione Liguria n. 20 del 05/08/2019 “Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni 2019 - 2021”;
  16. la legge della Regione Liguria n. 21 del 05/08/2019 “Misure regionali per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata”;
  17. la legge della Regione Toscana n. 54 del 02/08/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021. Assestamento”;
  18. la legge della Regione Toscana n. 53 del 02/08/2019 “Rendiconto generale per l’anno finanziario 2018”;
  19. la legge della Regione Marche n. 23 del 31/07/2019 “Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione””;
  20. la legge della Regione Marche n. 24 del 31/07/2019 “Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 3 agosto 2010, n. 11 “Misure urgenti in materia di contenimento della spesa”, 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015”, 3 ottobre 2018, n. 39 “Variazione generale al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - 1° provvedimento” e 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)””;
  21. la legge della Regione Marche n. 25 del 01/08/2019 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 “Disposizioni urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016””;
  22. la legge della Regione Marche n. 26 del 01/08/2019 “Sostegno alla creazione della filiera della canapa industriale”;
  23. la legge della Regione Marche n. 27 del 01/08/2019 “Norme per la riduzione dei rifiuti derivanti dai prodotti realizzati in plastica”;
  24. la legge della Regione Piemonte n. 20 del 07/08/2019 “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2018”;
  25. la legge della Regione Sardegna n. 13 del 05/08/2019 “Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes”;
  26. la legge della Regione Sardegna n. 14 del 05/08/2019 “Agevolazioni tariffarie finalizzate a favorire la mobilità sostenibile e contrastare la dispersione scolastica. Modifiche al comma 33 dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)”;
  27. la legge della Regione Sardegna n. 12 del 31/07/2019 “Prima variazione di bilancio per l’avvio delle attività del “Mater Olbia””;
  28. la legge della Regione Lombardia n. 15 del 06/08/2019 “Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali”;
  29. la legge della Regione Puglia n. 35 del 09/08/2019 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse”;
  30. la legge della Regione Puglia n. 36 del 09/08/2019 “Valorizzazione delle risorse immateriali delle imprese per lo sviluppo dell’economia pugliese”;
  31. la legge della Regione Puglia n. 37 del 09/08/2019 “Norme in materia di contrasto alle delocalizzazioni produttive al fine di salvaguardare i livelli produttivi e occupazionali”;
  32. la legge della Regione Puglia n. 38 del 09/08/2019 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”;
  33. la legge della Regione Puglia n. 39 del 09/08/2019 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”;
  34. la legge della Regione Puglia n. 40 del 09/08/2019 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”;
  35. la legge della Regione Puglia n. 41 del 09/08/2019 “Misure per l’estensione delle reti idriche e fognarie”;
  36. la legge della Regione Puglia n. 42 del 09/08/2019 “Istituzione del Reddito energetico regionale;
  37. la legge della Regione Puglia n. 44 del 09/08/2019 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale”), e norme per le attività di conservazione e premoltiplicazione del materiale di propagazione vegetale”;
  38. la legge della Regione Puglia n. 45 del 09/08/2019 “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”;
  39. la legge della Regione Toscana n. 56 del 05/08/2019 “Nuove disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 65/2014”;
  40. la legge della Regione Veneto n. 32 del 08/08/2019 “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nel corso dell’esercizio 2016”;
  41. la legge della Regione Veneto n. 33 del 08/08/2019 “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa nell'ambito dell'iniziativa didattica Guardiani della Natura 2014”;
  42. la legge della Regione Veneto n. 35 del 08/08/2019 “Promozione del cicloturismo e istituzione del logo “Venice bike lands”;
  43. la legge della Regione Veneto n. 36 del 08/08/2019 “Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale ed agroalimentare della canapa (Canapa sativa L.)”.

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Il Consiglio dei Ministri è terminato alle 17.43.