L’Aula della Camera ha proseguito il 27 novembre l’esame del ddl recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (AC. 2022-A Governo).
L’Aula ha terminato l’esame degli emendamenti. Sono stati approvati alcuni emendamenti, tra cui:
- 8.1000 Zinzi (Lega) e 8.1001 Mazzetti (FI) – precisano che lo schema della convenzione a base dell’affidamento per ciascuna concessione autostradale definisce il metodo di calcolo dell'eventuale valore di subentro tenendo conto dell'equilibrio economico-finanziario e dell’applicazione di aliquote di ammortamento tecnico regolatorie, parametrate alla vita utile degli asset reversibili, ovvero al tempo strettamente necessario per il recupero degli investimenti effettuati, se inferiore alla vita utile degli asset reversibili
- 16.1001 Bof (Lega) – prevede l’applicazione delle disposizioni del Capo I – Disposizioni in tema di riordino delle concessioni autostradali anche alle tratte autostradali in relazione alle quali i poteri e le funzioni di ente concedente sono attribuiti a soggetti diversi dal MIT
- 28.5000 Commissioni VIII e X – individua i criteri volti a permette alle start-up innovative di permanere nel registro speciale fino a 5 anni complessivi dalla data di iscrizione nel registro. Concede agevolazioni fiscali per gli investimenti nelle start-up innovative per un massimo di 5 anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Precisa che tali agevolazioni non trovano applicazione se l'investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance, o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente, ovvero anche attraverso società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell'investimento agevolabile. Introduce disposizioni per incentivare l’investimento istituzionale nelle start-up innovative, modificando il quadro normativo vigente. Stabilisce che, per accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge di bilancio 2017, gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital devono rappresentare almeno il 5% del paniere degli investimenti qualificati del rendiconto dell’esercizio precedente, percentuale che salirà al 10% a partire dal 2026
- 0.28.5000.100 V Commissione – quantifica gli oneri riferiti alle misure stabilite dall’emendamento 28.5000 Governo e reca la copertura
- 30.7000 e 33.7000 V Commissione – volti a recepire le condizioni della Commissione bilancio
L’Aula è tornata a riunirsi alle 11.30 di oggi per esaminare i 50 ordini del giorno presentati.
Le dichiarazioni di voto e il voto finale avranno luogo a partire dalle 14.00 di martedì 3 dicembre.
Link ai testi degli ordini del giorno
EMENDAMENTI APPROVATI
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: della redditività fino alla fine della lettera con le seguenti: dell'equilibrio economico-finanziario e della applicazione di aliquote di ammortamento tecnico regolatorie, parametrate alla vita utile degli asset reversibili, ovvero al tempo strettamente necessario per il recupero degli investimenti effettuati, se inferiore alla vita utile degli asset reversibili.
*8.1000. Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: della redditività fino alla fine della lettera con le seguenti: dell'equilibrio economico-finanziario e della applicazione di aliquote di ammortamento tecnico regolatorie, parametrate alla vita utile degli asset reversibili, ovvero al tempo strettamente necessario per il recupero degli investimenti effettuati, se inferiore alla vita utile degli asset reversibili.
*8.1001. Mazzetti, Andreuzza, Squeri, Zinzi.
Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: di miglioramento o.
Conseguentemente, al comma 10, alinea, sopprimere le parole: di miglioramento o.
*12.1000. Zinzi, Mazzetti, Benvenuto, Squeri, Bof, Pizzimenti, Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: di miglioramento o.
Conseguentemente, al comma 10, alinea, sopprimere le parole: di miglioramento o.
*12.1001. Semenzato.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente capo, ad eccezione degli articoli 3, comma 2, lettera a), 8, comma 2, lettera c), 12 e 14, commi 1, 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, anche alle tratte autostradali in relazione alle quali i poteri e le funzioni di ente concedente sono attribuiti a soggetti diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
16.1001. Bof, Mazzetti, Zinzi, Squeri, Benvenuto, Pizzimenti, Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
Sostituire la parte consequenziale, numero 6, riferita all'articolo 38, con la seguente:
6) all'articolo 38:
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 30-bis, comma 2, lettera b), valutati in 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, e agli oneri derivanti dall'articolo 31, pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;
b) quanto a 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 28, comma 1, lettera a-bis) e 30-bis.
0.28.5000.100. Le Commissioni.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le parole: «e non svolge attività prevalente di agenzia e consulenza».
Conseguentemente:
1) al medesimo articolo:
a) al medesimo comma, sopprimere le lettere b) e c);
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. All'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La permanenza nel Registro di cui al comma 8, dopo la conclusione del terzo anno è consentita sino a complessivi 5 anni dalla data di iscrizione nel registro, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);
b) stipula di almeno un contratto di sperimentazione con una Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 158, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
c) registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1 del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
d) costituzione di riserva patrimoniale superiore a 50 mila, attraverso ottenimento di un finanziamento convertendo, o aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione che non va oltre quella di minoranza, da parte di investitore terzo professionale, un incubatore o acceleratore certificato, un investitore vigilato, un business angel ovvero attraverso equity crowfounding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);
e) ottenimento di almeno un brevetto.
2-ter. Il termine di 5 anni complessivi per la permanenza nel registro di cui al comma 8 può essere esteso per ulteriori periodi di 2 anni, sino a un massimo di 4 anni complessivi per il passaggio alla fase di “scaleup”, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un OICR, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
b) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1 del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.
2-quater. Nei casi di cui al comma 2-bis e 2-ter resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 7-bis;
2) all'articolo 29:
al comma 1, sostituire le parole da: sulla base fino alla fine del comma, con le seguenti: oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 25 avvenga:
a) in caso di startup iscritte nel registro da oltre 18 mesi, entro 12 mesi dalla scadenza dei tre anni;
b) in caso di startup iscritte da meno di 18 mesi, entro 6 mesi dalla predetta scadenza.
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le imprese che non possiedono più i requisiti di start-up innovativa, per effetto del comma 2-bis dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, possono iscriversi, ove abbiano i requisiti, nel Registro delle PMI Innovative;
3) dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Ulteriori misure di incentivazione)
1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le agevolazioni sono concesse per un massimo di cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo non trovano applicazione se l'investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance, o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente, ovvero anche attraverso società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento agevolabile».
2. All'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché non produca una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up – direttamente, ovvero anche attraverso società controllata o collegata – per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis) la percentuale di cui al comma 1 è incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025»;
c) al comma 2 le parole: «si applica alle sole start-up innovative, iscritte,» sono sostituite dalle seguenti: «si applica alle sole start-up innovative, sino al terzo anno di iscrizione»;
d) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente. La detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a fare data dalla disposizione di bonifico alla start-up della somma investita con causale “versamento in conto aumento di capitale” e trascrizione in riserva patrimoniale».
3. All'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, dopo le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono aggiunte le seguenti: «e sino al 31 dicembre 2024»;
4) all'articolo 31:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: agli incubatori aggiungere le seguenti: e agli acceleratori;
alla rubrica, dopo le parole: degli incubatori aggiungere le seguenti: e degli acceleratori;
5) sostituire l'articolo 32 con il seguente:
Art. 32.
(Disposizioni per favorire 1'investimento istituzionale nelle start-up innovative)
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 90, alla fine del periodo, prima del punto sono inserite le seguenti parole: «purché gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter) siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026 almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente».
b) al comma 94, primo periodo, prima del punto sono inserite le seguenti parole: «purché gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter) siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026 almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente».
2. È fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti già effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 88 e seguenti e 92 e seguenti della legge n. 232 del 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, apportare le seguenti modificazioni: le parole: «fondi comuni di investimento mobiliari chiusi» sono sostituite dalle seguenti: «gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi inclusi quelli di venture capital»;
6) all'articolo 38:
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 30 e 30-bis valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, 14,03 milioni di euro per l'anno 2026 e in 8,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, e agli oneri derivanti dall'articolo 31, pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;
b) quanto a 1.8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;
c) quanto a 14,03 milioni di euro per l'anno 2026 e a 8,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30-bis.
28.5000. Le Commissioni.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: attività di accelerazione con le seguenti: attività di supporto e accelerazione.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: l'attività di accelerazione con le seguenti: l'attività di supporto e accelerazione.
30.7000. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
All'articolo 33, sopprimere le parole: previa stipula di apposita convenzione.
33.7000. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)