Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato ventisette leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di impugnare:
 
  • la legge della Regione Puglia n. 14 del 28/03/2024, recante “Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato”, in quanto talune disposizioni sono in contrasto con l’art. 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed s), della Costituzione, con riguardo al rispetto del diritto europeo e alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile e tutela dell’ambiente. Inoltre, gli “incentivi ai comuni pugliesi per la costituzione di una società [...] per l’esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio idrico integrato (SII)” (articolo 1), possono costituire un’interferenza del legislatore regionale sulla scelta delle modalità di affidamento del SII, per legge riservata all’Ente di governo. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato segnala, infine, che: l’articolo 4, comma 1, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono costituire, acquisire o mantenere partecipazioni esclusivamente in società che abbiano per oggetto la produzione di beni o servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, circostanza non riscontrabile nel caso in esame; l’articolo 16, comma 3, del TUSPP stabilisce che la società in house deve realizzare oltre l’80 per cento del proprio fatturato svolgendo i compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci.


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