Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato tredici leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di impugnare

  • la legge della Regione siciliana n. 16del 10/08/2022 “Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie”, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione siciliana dallo Statuto speciale e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di ordinamento civile e coordinamento della finanza pubblica, violano gli articoli 1, comma primo, 3, 5, 81, 97, secondo e quarto comma, 114, 117, secondo comma, lettera h) e l), e terzo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, nonché l’articolo 81, terzo comma, relativamente alla copertura finanziaria; 
  • la legge della Regione Puglia n. 14del 12/08/2022 “Tumore al colon-retto. Misure per il potenziamento dello screening di popolazione e consulenza oncogenetica”, in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di ordinamento civile e coordinamento della finanza pubblica, violano l’articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma della Costituzione; 
  • la legge della Regione Puglia n. 20 del 12/08/2022 “Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale 26 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”, in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di governo del territorio e di beni culturali e del paesaggio, violano gli articoli 3, 9, 97 e 117 secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione; 
  • la legge della Regione Abruzzo n. 18del 03/08/2022 “Rendiconto generale per l’esercizio 2018”, in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, violano l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.


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