La Commissione Politiche dell’UE del Senato ha concluso il 24 giugno l’esame, in sede consultiva, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abroga il regolamento (UE) 2022/869 (COM (2025) 1006 final). 

La Commissione ha approvato la risoluzione predisposta dalla relatrice Elena Murelli (Lega).

Nelle premesse viene ricordato che il termine per il controllo di sussidiarietà è scaduto e che la proposta è oggetto di esame da parte di 19 Camere parlamentari dell'UE, che non hanno sollevato criticità, salvo il Parlamento svedese, la Camera dei deputati italiana, il Senato francese e il Senato della Repubblica ceca, che hanno espresso pareri motivati sui principi di sussidiarietà e proporzionalità (nel box le considerazioni sollevate). D'altra parte, la Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo ha proposto una relazione favorevole, il 24 aprile scorso, e una serie di emendamenti volti a rendere il quadro normativo più solido riguardo all'individuazione dei progetti realmente necessari, più trasparente nelle scelte di pianificazione e più attento all'impatto degli investimenti infrastrutturali sui consumatori finali. 

La relatrice ha rilevato, quindi, che la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 172 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto l'obiettivo di contribuire all'ulteriore integrazione del mercato dell'energia attraverso la modernizzazione e lo sviluppo della rete energetica transfrontaliera europea richiede un intervento a livello dell'Unione. 

Per quanto riguarda, invece, il rispetto del principio di proporzionalità, Murelli ha rilevato come la proposta non sia pienamente in linea in ragione delle seguenti osservazioni:

  • in riferimento all'articolo 11, che attribuisce maggiori competenze alla Commissione europea per la definizione, ogni 4 anni, degli "scenari principali" per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas naturale, e all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), per la supervisione degli studi delle esigenze di investimenti infrastrutturali, si ritiene che le reti elettriche dovrebbero continuare a essere pianificate a livello locale, regionale e nazionale, dove la conoscenza delle condizioni e delle esigenze delle diverse fonti energetiche è maggiore, e che tali specifiche esigenze nazionali dovrebbero essere tenute in debita considerazione nella definizione degli scenari europei. Peraltro, l'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE stabilisce espressamente che le misure a livello di Unione non devono pregiudicare il diritto degli Stati membri di determinare le condizioni di utilizzo delle loro risorse energetiche, la loro scelta tra diverse fonti energetiche e la struttura generale dell'approvvigionamento energetico;
  • l'articolo 17, riducendo i margini di flessibilità nella disponibilità dei regolatori nazionali, rischia di irrigidire eccessivamente il processo di ripartizione dei costi degli investimenti transfrontalieri, mentre i regolatori nazionali permettono una migliore valutazione caso per caso;
  • in riferimento all'articolo 19, che obbliga i gestori delle reti di trasmissione o di trasporto di destinare il 25 per cento delle rendite di congestione disponibili, generate tra i confini tra Stati membri o tra zone interne a uno Stato, al finanziamento di progetti inclusi nella lista dell'Unione, potenzialmente collocati in altri Stati membri, rischia di indebolire il legame tra l'origine della rendita e gli investimenti necessari per i progetti di interesse comune del sistema nazionale in cui le rendite sono raccolte.

 La proposta è oggetto di esame da parte di 12 Camere dei parlamenti nazionali, 4 delle quali hanno approvato un parere motivato: il Senato francese, il Senato ceco, il Riksdag svedese e la Camera dei deputati (italiana).

        il Senato francese considera la proposta non conforme né al principio di sussidiarietà né a quello di proporzionalità, rilevando criticità relative alla modifica dell'organizzazione della pianificazione delle infrastrutture energetiche. Alla Commissione europea è conferito il potere di definire, ogni 4 anni, mediante un atto delegato, uno scenario energetico paneuropeo da riferimento per l'intero processo di pianificazione e finanziamento delle infrastrutture. Considerato il ruolo strutturante che tale scenario potrebbe svolgere e le sue implicazioni economiche, sociali, tecnologiche e industriali, il Senato francese considera che il ricorso a un atto delegato sia inappropriato, ritenendo che le scelte da compiere siano di natura eminentemente politica. Il potere delegato alla Commissione potrebbe ledere il diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di sfruttamento delle proprie risorse energetiche, la scelta tra diverse fonti energetiche e la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico. Il Senato francese reputa, inoltre, che il rafforzamento dei poteri di ACER rischi di ridurre la capacità degli operatori di rete e di spostare parte della valutazione a livello europeo, anche se le decisioni relative alle infrastrutture energetiche sono strettamente legate alle scelte di politica energetica nazionale;

 

        il Senato della Repubblica Ceca considera la proposta non conforme al principio di sussidiarietà, esprimendo preoccupazioni circa il rischio di un aumento eccessivo degli oneri burocratici, che potrebbe rallentare gli sforzi volti ad accelerare lo sviluppo delle reti elettriche nazionali e delle interconnessioni transfrontaliere tra gli Stati membri. Il Senato ceco nutre riserve fondamentali in particolare riguardo all'indebolimento delle competenze nazionali nel campo della pianificazione del paesaggio e al rafforzamento del ruolo della Commissione europea e dell'ACER, a scapito degli Stati membri e degli operatori di sistema. Solleva la sua contrarietàanche in relazione all'obbligo di elaborare piani di attuazione e di riferire annualmente sui Progetti di interesse reciproco (PIR) e sui Progetti di interesse comune (PIC). Nutre, inoltre, dubbi;

  • sul reale valore aggiunto dell’intervento europeo;
  • sull'introduzione generalizzata dell'istituto dell'approvazione tacita nelle procedure di autorizzazione;
  • sull'introduzione di strumenti procedurali obbligatori e unitari a prescindere dalle differenze nei sistemi amministrativi e giuridici nazionali;
  • sull'introduzione obbligatoria di un unico portale digitale, ritenuto irrealizzabile nell'ambito di applicazione proposto e nei tempi richiesti;

 

        il Riksdag svedese ha approvato un parere motivato in cui sono evidenziate criticità sulla conformità della proposta ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. In particolare, il Riksdag si oppone a un rafforzamento del ruolo della Commissione europea nella pianificazione delle reti energetiche e nell'utilizzo dei proventi da congestione (proventi da strozzatura), che sono generati in uno Stato membro. Secondo il Riksdag, le reti elettriche dovrebbero continuare a essere pianificate a livello locale, regionale e nazionale, dove la conoscenza delle condizioni, delle esigenze e del mix energetico è maggiore. A tale riguardo, il Riksdag ricorda che l'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE stabilisce espressamente che le misure a livello di Unione non devono pregiudicare il diritto degli Stati membri di determinare le condizioni di utilizzo delle loro risorse energetiche, la loro scelta tra diverse fonti energetiche e la struttura generale dell'approvvigionamento energetico;

 

        la Camera ha approvato, lo scorso 25 marzo, un parere motivato nel quale considera la proposta non conforme al principio di sussidiarietà, rilevando come, nella relazione illustrativa e nella valutazione di impatto della Commissione europea, non risultino adeguatamente dimostrate né la necessità né il valore aggiunto dell'intervento a livello europeo. Il rafforzamento di competenze in capo alla Commissione europea nella definizione degli scenari principali per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas e le ulteriori modifiche all'attuale processo di governance, non tengono in debita considerazione le specifiche esigenze nazionali, determinando il rischio che la pianificazione non sia efficace e coerente con i rispettivi sistemi energetici. Inoltre, il modello proposto non tiene in considerazione la competenza degli Stati membri sulle condizioni di utilizzo delle proprie fonti energetiche. Infine, la Camera rileva che la proposta non risulta coerente con il principio di proporzionalità, in quanto i costi della stessa non sono giustificati dagli obiettivi perseguiti e dai benefici attesi. In particolare, i principi che le autorità nazionali di regolazione devono applicare nella ripartizione transfrontaliera dei costi, rischiano di irrigidire eccessivamente il processo di ripartizione degli stessi, riducendo i margini di flessibilità attualmente nella disponibilità dei regolatori nazionali. Inoltre, la possibile sottrazione a uno Stato membro di parte delle rendite di congestione per finanziare progetti potenzialmente collocati in altri Paesi, rischia di indebolire il legame tra l'origine della rendita e gli investimenti necessari per ciascuna rete nazionale.

 

 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2025) 1006 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 39) SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'

La 4ª Commissione permanente,

esaminata la proposta di regolamento COM(2025) 1006, che aggiorna gli orientamenti per le infrastrutture energetiche transfrontaliere (TEN-E);

considerato che essa è volta a contribuire allo sviluppo tempestivo ed efficiente e all'interoperabilità di infrastrutture energetiche resilienti in tutta l'Unione europea, attraverso misure in grado di accelerare il rilascio dei permessi per i progetti energetici, pianificare reti più connesse e migliorare la resilienza delle infrastrutture, e sostenere un sistema elettrico maggiormente digitalizzato e rinnovabile, al fine di rafforzare la competitività e la sicurezza degli Stati membri, nonché di favorire il processo di transizione energetica e di decarbonizzazione, particolarmente rilevante e urgente alla luce del complesso contesto geopolitico e delle esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti e di autonomia strategica dell'Unione;

considerato che il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, è scaduto 9 aprile 2026 e che la proposta è oggetto di esame da parte di 19 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità, salvo il Parlamento svedese, la Camera dei deputati italiana, il Senato francese e il Senato della Repubblica ceca, che hanno espresso pareri motivati sui principi di sussidiarietà e proporzionalità;

tenuto conto del progetto di relazione della Commissione per l'industria la ricerca e l'energia del Parlamento europeo, del 24 aprile 2026, che accoglie con favore la proposta e che reca emendamenti volti a rendere il quadro normativo più solido riguardo all'individuazione dei progetti realmente necessari, più trasparente nelle scelte di pianificazione e più attento all'impatto degli investimenti infrastrutturali sui consumatori finali,

 

ritiene che la base giuridica della proposta sia correttamente individuata nell'articolo 172 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di orientamenti riguardo agli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee;

ritiene, inoltre, che il principio di sussidiarietà sia rispettato, in quanto l'obiettivo di contribuire all'ulteriore integrazione del mercato dell'energia attraverso la modernizzazione e lo sviluppo della rete energetica transfrontaliera europea non può essere raggiunto in modo efficace con le diverse regolamentazioni e pianificazioni a livello nazionale, ma richiede un intervento a livello dell'Unione;

ritiene, tuttavia, che la proposta non sia pienamente in linea con il principio di proporzionalità, in ragione delle seguenti osservazioni.

In riferimento all'articolo 11, che attribuisce maggiori competenze alla Commissione europea per la definizione, ogni 4 anni, degli "scenari principali" per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas naturale, e all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), per la supervisione degli studi delle esigenze di investimenti infrastrutturali, si ritiene che le reti elettriche dovrebbero continuare a essere pianificate a livello locale, regionale e nazionale, dove la conoscenza delle condizioni e delle esigenze delle diverse fonti energetiche è maggiore, e che tali specifiche esigenze nazionali dovrebbero essere tenute in debita considerazione nella definizione degli scenari europei. Peraltro, l'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE stabilisce espressamente che le misure a livello di Unione non devono pregiudicare il diritto degli Stati membri di determinare le condizioni di utilizzo delle loro risorse energetiche, la loro scelta tra diverse fonti energetiche e la struttura generale dell'approvvigionamento energetico.

In riferimento all'articolo 17, recante l'individuazione di nuovi principi che le autorità nazionali di regolazione devono applicare ai fini della ripartizione transfrontaliera dei costi relativi alla realizzazione di investimenti con un impatto transfrontaliero, si ritiene che tale previsione rischi di irrigidire eccessivamente il processo di ripartizione dei costi, riducendo i margini di flessibilità nella disponibilità dei regolatori nazionali, che consentono una migliore valutazione caso per caso.

In riferimento all'articolo 19, che obbliga i gestori delle reti di trasmissione o di trasporto di destinare il 25 per cento delle rendite di congestione disponibili, generate tra i confini tra Stati membri o tra zone interne a uno Stato, al finanziamento di progetti inclusi nella lista dell'Unione, potenzialmente collocati in altri Stati membri, rischia di indebolire il legame tra l'origine della rendita e gli investimenti necessari per i progetti di interesse comune del sistema nazionale in cui le rendite sono raccolte.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

 

 

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