La Commissione Sanità e Lavoro del Senato ha concluso il 21 aprile l’esame, in sede consultiva, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe e che abroga i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 (COM (2025) 747 definitivo). 

La Commissione ha approvato lo schema di risoluzione predisposto dalla relatrice Elena Murelli (Lega) che condiziona l’avviso favorevole sugli obiettivi sottesi alla proposta di regolamento al mantenimento degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 6, all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 273/2004 e all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/1011. La condizione posta è intesa, in particolare, alla tutela della salute "come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" (art. 32, comma primo, Costituzione), oltre che ad assicurare il rispetto della succitata Convenzione.

Ylenia Zambito (PD) e Orfeo Mazzella (M5S) hanno preannunciato il voto di astensione dei rispettivi gruppi, non condividendo la condizione contemplata nella proposta della relatrice. 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA COM (2025) 747 DEFINITIVO

(Doc. XVIII, N. 31)

La 10ª Commissione permanente,

esaminata la proposta di regolamento COM(2025) 747, finalizzata a ridurre ulteriormente la disponibilità di precursori di droghe, utilizzati nella fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti e il loro commercio illegittimo, nonché ad agevolarne il commercio legittimo, a razionalizzare le procedure attuali e a ridurre gli oneri amministrativi;

considerato che la proposta di regolamento è accompagnata dalla nuova Strategia dell'Unione in materia di droghe (COM(2025) 743) e da un Piano d'azione contro il traffico di droga (COM(2025) 744), e che essa ridefinisce il quadro normativo in materia, abrogando il regolamento (CE) 273/2004 e il regolamento (CE) 111/2005, che disciplinano il monitoraggio e il controllo intracomunitario dei precursori di droghe nonché il loro commercio tra l'Unione e i Paesi terzi;

richiamata la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna nel 1988;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della salute, e della ulteriore relazione tramessa dal Ministero dell'interno in forma di scheda tecnica;

tenuto conto della risoluzione adottata dalla 4ª Commissione permanente di questo ramo del Parlamento, in merito al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e alla individuazione della base giuridica della proposta;

rilevato che la proposta di regolamento prevede che le attuali 4 Categorie di sostanze siano ridotte a 3: nella Categoria 1 saranno elencate le sostanze ad alto rischio di diversione da usi legali verso usi illegali, il cui commerciò sarà soggetto al possesso di una licenza; nella Categoria 2 saranno incluse le sostanze a rischio inferiore (attualmente appartenenti alle Categorie 2, 3 e 4), la cui previa registrazione dell'operatore sarà prevista solo per il commercio con Paesi terzi e non più per gli scambi intracomunitari (come attualmente previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) 273/2004); nella Categoria 3 saranno incluse le sostanze usate solo dalla ricerca o innovazione (precursori di progettazione), prive di altro uso legittimo noto, il cui commercio di piccole quantità per fini di ricerca e innovazione sarà consentito previa notifica, mentre per maggiori quantità sarà richiesta la licenza;

rilevato, inoltre, che la proposta di regolamento prevede la soppressione dell'articolo 4 del regolamento (CE) 273/2004, che attualmente obbliga gli operatori commerciali delle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 ad ottenere dall'acquirente una dichiarazione indicante l'uso specifico per ogni sostanza;

rilevato, altresì, che la proposta di regolamento prevede la soppressione del paragrafo 2 dell'articolo 8 del regolamento (CE) 273/2004, che attualmente obbliga gli operatori a fornire, in forma sintetica, alle autorità competenti, le informazioni relative a tutte le loro transazioni commerciali relative a tutte le Categorie di sostanze classificate;

ritenuto che la prevista soppressione dell'obbligo degli operatori di fornire informazioni su ogni singola transazione, specificandone i quantitativi, sottragga alle autorità competenti un essenziale strumento per il monitoraggio e controllo della movimentazione sul territorio europeo delle sostanze chimiche più comunemente utilizzate nella produzione clandestina di droghe, comprese quelle inserite nella nuova Categoria 2, con inevitabili profili di rischio di diversione verso usi illegali delle stesse, tra cui la produzione di eroina, di cocaina e di metamfetamina;

ritenuto che tale ridotta tracciabilità, all'interno dell'Unione, si ponga in contrasto con gli obblighi internazionali assunti con l'adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna nel 1988, che vincola i Paesi aderenti a porre sotto controllo tutte le sostanze ivi indicate;

esprime un parere favorevole sugli obiettivi sottesi alla proposta di regolamento, che sono condivisibili, ma condiziona tale avviso favorevole al mantenimento degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 6, all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 273/2004 e all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/1011. La condizione posta è intesa, in particolare, alla tutela della salute "come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" (art. 32, comma primo, Costituzione), oltre che ad assicurare il rispetto della succitata Convenzione.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La proposta è composta da 45 articoli, suddivisi in 7 capi. 


Il Capo I (articoli da 1 a 5) contiene le disposizioni generali della proposta, e in particolare quelle relative all'oggetto, alle definizioni, all'ambito di applicazione, alla libera circolazione e alle categorie di precursori di droghe.

Il Capo II (articoli da 6 a 24) detta disposizioni in tema di obblighi generali applicabili agli operatori che commerciano precursori di droghe classificati.

Il Capo III (articoli 25 e 26) disciplina le «attività di sensibilizzazione», istituendo un repertorio di informazioni sui precursori di droghe e prevedendo norme in materia di formazione tanto per le autorità nazionali, quanto per gli operatori. 
Il Capo IV (articoli da 27 a 34) è relativo alla cooperazione con le autorità nazionali, stabilendo, tra l'altro, disposizioni in materia di assistenza reciproca tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione europea

Il Capo V (articoli 35 e 36) disciplina il sistema elettronico per i precursori di droghe, quale sistema centralizzato che dovrebbe consentire agli operatori di adempiere agli obblighi fissati dalla proposta di regolamento e alle autorità competenti di prendere decisioni in merito all'attuazione del regolamento e di adempiere ai loro obblighi di comunicazione. 
Il Capo VI (articoli da 37 a 40) consente alla Commissione europea di ricorrere alla procedura d'urgenza per adottare atti delegati in casi debitamente giustificati per le modifiche delle sostanze controllate, e garantisce che la Commissione europea segua la procedura d'esame quando adotta atti di esecuzione relativi alle modalità di attuazione del sistema informatico. 
Il Capo VII (articoli da 41 45) detta le disposizioni transitorie e finali.