La Commissione Politiche dell’UE del Senato ha ascoltato il 7 luglio le comunicazioni del relatore Marco Scurria (FdI) sulla risposta della Commissione UE alla risoluzione (Doc. XVIII-bis n. 34) approvata dalla Commissione il 15 aprile scorso sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per sveltire le valutazioni ambientali (COM (2025) 984 definitivo).

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Scurria, dopo aver ricordato che la 4a Commissione, nella sua risoluzione, non aveva ritenuto opportuna la scelta dello strumento giuridico del regolamento in un ambito finora disciplinato da direttive, tenuto anche conto della complessità della materia ambientale, ha fatto presente che la Commissione ha risposto che la scelta del regolamento è stata fatta in considerazione della natura delle disposizioni, in gran parte già direttamente applicabili: ritiene, quindi, che la proposta presentata rispetti l'organizzazione e le specificità nazionali degli Stati membri.

In merito alla richiesta di chiarimento sul concetto di "lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originario in termini di effetti sull'ambiente", la Commissione ha spiegato che le valutazioni ambientali sono richieste solo se comportano lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originale in termini di effetti sull'ambiente.

Con riguardo alla "preclusione sostanziale" in fase giurisdizionale di argomentazioni non sollevate in fase amministrativa, per la quale la 4a Commissione ha sollevato una potenziale problematicità, la Commissione europea ha sottolineato le seguenti cautele:

  • la preclusione è ammessa a condizione che tutte le informazioni necessarie siano state messe a disposizione del pubblico in tempo utile, fatta salva l'efficacia dei diritti previsti dalla convenzione di Aarhus;
  • la disposizione non impone ai sistemi nazionali di prevedere la possibilità di ricorso in via amministrativa e del resto non sarebbe neppure applicabile nell'ambito di un procedimento cautelare non preceduto da un procedimento amministrativo.

Per quanto riguarda il rischio che tempi troppo ristretti e perentori possano indebolire la qualità delle valutazioni ambientali, la Commissione ha sottolineato che tempistiche chiare e obbligatorie per ciascuna fase della procedura di valutazione ambientale sono elementi importanti per migliorare l'efficienza, la prevedibilità e la responsabilità nello sviluppo dei progetti.

Sulla digitalizzazione, la Commissione ha accolto con favore l'approccio che prevede di utilizzare i meccanismi esistenti per conformarsi alle disposizioni sui punti di contatto unici ambientali.

Infine, la Commissione ha chiarito che i committenti continueranno a sostenere i costi delle valutazioni ambientali e che le piccole e medie imprese sono esentate solo dai costi amministrativi versati all'autorità competente.

 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2025) 984 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 34) SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'

La 4ª Commissione permanente,

esaminata la proposta di regolamento COM(2025) 984, finalizzata a rendere più rapide e più omogenee tra gli Stati membri le procedure di valutazione ambientale, al fine di rispondere alle esigenze derivanti dalle sfide che emergono sul piano della geopolitica e della competitività economica, garantendo, al contempo, elevati standard ambientali, certezza del diritto, trasparenza e partecipazione del pubblico ai processi decisionali;

tenuto conto delle audizioni, svolte il 26 marzo 2026, di rappresentanti di Unirima (Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri), CNR (Consiglio nazionale delle ricerche), WWF e IDA (Associazione italiana datacenter), e delle memorie scritte trasmesse da AgID (Agenzia per l'Italia digitale), CNA-Confartigianato, Conferenza delle regioni e province autonome, Cisambiente, Elettricità Futura, ENEA e ISPRA;

ritiene che la base giuridica della proposta sia correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure della politica dell'Unione in materia ambientale;

ritiene, inoltre, che il principio di sussidiarietà sia rispettato, poiché l'obiettivo di rendere più efficienti ed efficaci le procedure di valutazione ambientale, a fronte della crisi energetica e climatica, della tensione geopolitica, e della natura transfrontaliera dei problemi ambientali e dei relativi progetti, non può essere sufficientemente raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

ritiene, infine, che la proposta sia suscettibile di una maggiore conformità al principio di proporzionalità, in ragione delle seguenti osservazioni.

   1) In primo luogo, non appare opportuna la scelta dello strumento giuridico del regolamento, in un ambito finora disciplinato da direttive, tenendo conto della complessità della materia ambientale e dei possibili rilievi quanto all'incidenza sulle competenze regionali. Va infatti ricordato che l'impostazione tramite regolamento comporta un rischio di compressione degli spazi di adattamento interno e dell'autonomia regionale, in particolare negli ordinamenti caratterizzati da un forte decentramento amministrativo in materia ambientale, come quello italiano.

   2) L'articolo 5 della proposta prevede che le modifiche o le estensioni dei progetti, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche finalizzate alla decarbonizzazione, siano soggette a nuova valutazione ambientale solo qualora comportino "lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originario in termini di effetti sull'ambiente".

Al riguardo, si rileva l'opportunità di una più precisa definizione dei casi in cui sarà possibile ricorrere a procedure semplificate, al fine di evitare che interpretazioni estensive della definizione di "lavori importanti" (o di "varianti sostanziali", come previsto dall'ordinamento interno all'articolo 208, comma 19, del codice dell'ambiente) possano ostacolare gli investimenti e la stessa transizione ecologica, assimilando a modifiche di rilievo interventi di aggiornamento che non comportano un aggravamento degli impatti ambientali, ma che, al contrario, contribuiscono a migliorare l'efficienza e la sostenibilità complessiva dei sistemi produttivi.

   3) In riferimento all'articolo 6 della proposta, che prevede la possibilità di precludere in sede giurisdizionale argomentazioni non sollevate in fase amministrativa, si rileva la sua potenziale problematicità con la Convenzione di Aarhus, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale e con il diritto costituzionale di difesa.

Ove poi una tale previsione fosse configurata come obbligo di esperire un rimedio in sede amministrativa come condizione di proponibilità dell'azione in sede giurisdizionale, andrebbe precisato che tale condizione non sarebbe ammissibile con riferimento alle azioni cautelari, in considerazione delle particolari esigenze tutelate dai procedimenti cautelari, che richiedono risposta immediata.

   4) In riferimento all'articolo 7 della proposta, pur condividendo la necessità di assicurare agli operatori maggiore certezza e celerità delle procedure amministrative, si rileva il rischio che i termini ristretti e perentori fissati, per le fasi essenziali delle valutazioni ambientali, possano indebolire la qualità delle valutazioni ambientali, la loro completezza e robustezza tecnico scientifica, soprattutto in contesti complessi come quello italiano, caratterizzato da una presenza diffusa di ecosistemi sensibili e vincoli paesaggistici, con elevata pressione antropica e frequente sovrapposizione di competenze tra enti, nonché possano indebolire l'esercizio del diritto alla partecipazione, garantito anche dalla Convenzione di Aarhus.

   5) Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla digitalizzazione, si ritiene utile un modello di governance basato sull'interoperabilità e sul riuso delle infrastrutture esistenti, anziché su scambi puramente documentali, e sull'interconnessione delle banche dati con un maggiore allineamento semantico dei dati, così da evitare le duplicazioni documentali e degli adempimenti e la richiesta di informazioni già disponibili.

In tale prospettiva, il riconoscimento, in Italia, dello Sportello unico attività produttive (SUAP) e dello Sportello unico edilizia (SUE), quali componenti strutturali dell'architettura digitale delle procedure ambientali, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della proposta, consentirebbe di coniugare innovazione tecnologica, semplificazione amministrativa, continuità procedimentale e un utilizzo più efficiente del patrimonio informativo pubblico, assicurando, al contempo, un equilibrio tra esigenze regolatorie e aspettative degli operatori.

   6) Per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI), si ritiene necessario rafforzare il principio di proporzionalità e introdurre esplicitamente un approccio basato sul rischio, in particolare per il regime autorizzatorio per gli impianti di energia rinnovabile di piccola taglia e basso impatto ambientale.

Allo stesso tempo, si rileva la necessità di considerare attentamente la previsione, di cui all'articolo 11 della proposta, di adoperarsi per esonerare le PMI dagli oneri amministrativi associati alle valutazioni ambientali, soprattutto considerando uno scenario come quello italiano dove la quasi totalità delle imprese italiane sono PMI, con la conseguenza di una perdita di risorse essenziali per le pubbliche amministrazioni coinvolte nelle attività istruttorie e di autorizzazione.

La proposta di regolamento è finalizzata a rendere più rapide e più omogenee tra gli Stati membri le procedure di valutazione ambientale, al fine di rispondere alle esigenze derivanti dalle sfide che emergono sul piano della geopolitica e della competitività economica, garantendo, al contempo, elevati standard ambientali, certezza del diritto, trasparenza e partecipazione del pubblico ai processi decisionali.

La proposta prevede quindi un regime rafforzato, accelerato e semplificato, relativo alle valutazioni ambientali per tutti i settori e, in particolare, per quelli più strategici quali: le energie rinnovabili, le reti elettriche, i progetti di stoccaggio e le stazioni di ricarica, i centri dati e le fabbriche o le gigafabbriche di intelligenza artificiale, i progetti di economia circolare, la decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica e le infrastrutture portuali.

La proposta di regolamento è composta da 16 articoli.

L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione.

L'articolo 2 contiene le definizioni dei termini in essa utilizzati.

L'articolo 3 disciplina l'istituzione dei punti di contatto unici ambientali, i quali, in qualità di interlocutori unici per il proponente del progetto, hanno il compito di agevolare e coordinare la trasmissione di documenti e informazioni, ivi compresa quella relativa all'esito finale della decisione.

L'articolo 4 garantisce che, nel caso di piani, programmi o progetti per i quali esiste l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale, gli Stati membri applichino procedure coordinate o comuni, al fine di rispondere all'esigenza espressa dai portatori di interessi di avere procedure più omogenee nei diversi Stati membri.

L'articolo 5 chiarisce i casi in cui è necessario valutare l'impatto ambientale di un progetto dopo che è stato modificato.

L'articolo 6 stabilisce la possibilità per gli Stati membri di introdurre la scelta della preclusione sostanziale nei procedimenti giudiziari, ovvero può essere preclusa la possibilità di presentare argomentazioni dinanzi a un organo giurisdizionale se non sono state presentate durante la fase amministrativa.

L'articolo 7 è inteso a definire la durata massima della valutazione d'impatto a norma delle direttive 2011/92/UE (Valutazione dell'impatto ambientale - VIA) e 2001/42/CE (Valutazione ambientale strategica - VAS) per rispondere alla richiesta generalizzata di accelerare le valutazioni ambientali.

L'articolo 8 stabilisce che i danni occasionali alle specie di uccelli e ad altre specie protette durante le attività del progetto non sono considerati intenzionali ai sensi della direttiva 2009/147/CE (direttiva Uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat), se sono utilizzate misure di mitigazione adeguate e proporzionate e se sono prese in considerazione le migliori tecnologie.

L'articolo 9 impone alle autorità nazionali di collaborare effettivamente nella valutazione degli effetti ambientali transfrontalieri per i piani che richiedono decisioni in più Stati, e dà loro la possibilità di rivolgersi alla Commissione europea, in veste di facilitatore, per le procedure comuni.

L'articolo 10 è volto a digitalizzare completamente le procedure di valutazione d'impatto e la relativa gestione dei dati.

L'articolo 11 incoraggia gli Stati membri a sostenere i costi amministrativi, associati alle valutazioni ambientali di un progetto, al fine di ridurre i costi per i committenti in tutti i progetti prioritari contemplati.

L'articolo 12 impone agli Stati membri di garantire che il punto di contatto unico ambientale e le autorità competenti, coinvolti nel vaglio e nelle valutazioni ambientali, dispongano di personale e risorse adeguati, comprese opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione, in modo da svolgere efficacemente i loro compiti.

L'articolo 13 è finalizzato a richiamare il diritto del pubblico di accedere alle informazioni ambientali, partecipare ai processi decisionali e accedere alla giustizia in conformità con la "Convenzione Aarhus" sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e la "Convenzione Espoo" sulla valutazione dell'impatto ambientale transfrontaliero.

L'articolo 14 fa riferimento a un pacchetto di strumenti applicabile a categorie o settori strategici, stabiliti nell'allegato alla proposta.

L'articolo 15 dispone che gli Stati membri notifichino alla Commissione le eventuali norme di attuazione del regolamento e le eventuali successive modifiche.

L'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore e l'applicazione. {/user_Group}