Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 24 novembre 2020, alle ore 20.35, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
*****
RATIFICA ED ESECUZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ha approvato due disegni di legge di ratifica e di esecuzione di altrettanti accordi internazionali, rispettivamente con il Regno del Bahrein, nei settori della cultura, dell’istruzione, della scienza, della tecnologia e dell’informazione, e con la Repubblica argentina, argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico. Inoltre, su proposta dello stesso Ministro e del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell’istruzione, della scienza, della tecnologia e dell’informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (disegno di legge)
L’Accordo promuove la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche, anche in materia d’istruzione e informazione. Particolare attenzione sarà prestata alla cooperazione nei settori dell’archeologia, degli archivi, della musica, delle arti, del teatro e del cinema, con la partecipazione reciproca a festival, rassegne cinematografiche ed altri eventi rilevanti. L’Accordo promuove altresì la cooperazione nel settore della formazione superiore, delle Università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica (AFAM) e in quello della ricerca e della collaborazione tra istituzioni scolastiche.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo Quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019 (disegno di legge)
Il testo amplia le aree di cooperazione già contenute nel precedente Accordo del 1992 e ne aggiorna i termini e le condizioni, in considerazione dell’evoluzione dei programmi e del contesto di riferimento delle iniziative già intraprese, prevedendo anche la possibilità di collaborazione con il settore privato.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 (disegno di legge)
L’Accordo ha lo scopo di avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate dei due Paesi, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.
*****
SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DI NORME EUROPEE SUI BIOCIDI
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l’uso dei biocidi (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l’uso dei biocidi.
Il regolamento, che ha sostituito la direttiva 98/8/CE, ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative all’immissione sul mercato e l’uso di biocidi e di materiali o di articoli trattati utilizzati per la tutela dell’uomo e degli animali, per combattere organismi nocivi, quali batteri o insetti. Le disposizioni si fondano sul principio di precauzione, a protezione, in particolare, delle categorie di persone più deboli.
Nello schema si prevedono fattispecie analoghe a quelle attualmente previste dal decreto legislativo n. 174 del 2000, che ha dato attuazione alla direttiva 98/8/CE.
Il testo disciplina, tra l’altro, le sanzioni in caso di commercializzazione di prodotti in assenza di autorizzazione o di mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da 516 a 5.160 euro. Tali sanzioni sono estese anche agli utilizzatori professionali e industriali che impieghino un prodotto non autorizzato o usino lo stesso in modo non conforme all’autorizzazione.
Sono previste, inoltre, sanzioni minori, pecuniarie e non detentive, per la messa a disposizione sul mercato italiano, in assenza di autorizzazione, di un biocida per il quale è prevista l’autorizzazione semplificata o nel caso in cui venga commercializzato un prodotto autorizzato in un altro Stato membro e identico a un prodotto autorizzato in Italia, in assenza della prescritta licenza di commercio parallelo.
Ulteriori sanzioni sono previste per la sperimentazione o realizzazione di test a scopo di ricerca e sviluppo che interessino biocidi non autorizzati o principi attivi non approvati, senza detenere o redigere la documentazione prevista, o che determinino dispersione nell’ambiente degli stessi, nonché per l’inottemperanza alla richiesta di informazioni o documenti dell’autorità competente.
*****
TRASFERIMENTO DI FUNZIONI ALLA REGIONE SICILIANA
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana recante disposizioni in materia di trasferimento di funzioni alla Regione in conformità agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (decreto legislativo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha approvato un decreto legislativo di attuazione dello Statuto della Regione siciliana recante disposizioni in materia di trasferimento di funzioni alla Regione in conformità agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Si tratta del decentramento di funzioni in materia di incentivi alle imprese in specifici ambiti, quali l’industria, l’energia, le miniere e le risorse geotermiche, le fiere e i mercati, l’organizzazione e la partecipazione a mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l’incremento delle esportazioni dei prodotti locali, la promozione e il sostegno alla costituzione di consorzi (esclusi quelli a carattere multiregionale) tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane, allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agroalimentari locali, alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari, alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri.
Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede sulla base di criteri di riparto definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Infine, si stabilisce che verranno assegnate direttamente alla Regione le quote di eventuali stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato, anche conseguenti ad assegnazioni dell’Unione europea, relativi alle funzioni trasferite, per la parte riferibile al territorio regionale.
*****
RIFORMA DELLO SPORT
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi di riforma dell’ordinamento sportivo, in attuazione di altrettanti articoli della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in materia di lavoro sportivo e di semplificazioni e sicurezza in materia di sport. Il decreto legislativo relativo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo è stato approvato, in esame preliminare, anche su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo.
- Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (decreto legislativo – esame preliminare) (Ministro del lavoro e delle politiche sociali)
- Attuazione dell’articolo 6 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (decreto legislativo – esame preliminare)
- Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (decreto legislativo – esame preliminare)
- Attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (decreto legislativo – esame preliminare)
- Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (decreto legislativo – esame preliminare)
Di seguito una sintesi delle principali norme introdotte.
Enti sportivi professionistici e dilettantistici e lavoro sportivo
Il decreto, in attuazione dell’articolo 5 della legge delega, introduce una revisione organica e della definizione del “lavoratore sportivo” in tutte le sue forme e prevede, per la prima volta, tutele lavoristiche e previdenziali per i lavoratori sportivi sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico.
Tra le principali novità, si prevede: l’abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, anche nel settore dilettantistico, entro il mese di luglio 2022; il riconoscimento all’attività di associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno formato l’atleta, alle quali è assicurato da un premio di formazione; l’affermazione delle pari opportunità per lo sport femminile, professionistico e dilettantistico; il riconoscimento di pari diritti delle persone con disabilità nell’accesso alla pratica sportiva di tutti i livelli; la tutela dei minori e dei cittadini con disabilità nell’ambito della pratica sportiva; la tutela e il sostegno del volontariato sportivo; l’istituzione di un “Fondo per il professionismo negli sport femminili”; l’istituzione della figura professionale del chinesiologo di base, di quello sportivo e del manager dello sport.
Si prevede che le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche possano svolgere anche attività commerciali, solo se secondarie rispetto all’attività sportiva e strumentali all’autofinanziamento, e che possano distribuire una parte dei dividendi con limiti stringenti a tutela della vocazione sportiva.
Tali interventi sono volti a rafforzare il sostegno alla pratica sportiva di base portata avanti dall’associazionismo sportivo.
È stata inoltre introdotta una normativa unitaria in termini di tutela dei diritti degli animali impiegati in attività sportive, prevedendo obblighi per proprietari, conduttori, operatori, istruttori, organizzatori di manifestazioni e competizioni, i quali sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento.
Agenti sportivi
Il decreto attua l’articolo 6 della legge delega e disciplina per la prima volta, in modo organico, la figura dell’agente sportivo in termini di requisiti di accesso alla professione, compensi e incompatibilità, allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell’attività, con particolare riguardo alla tutela dei diritti dei minori. Viene istituito presso il CONI uno specifico Registro nazionale al quale dovranno essere iscritti gli agenti.
Norme di sicurezza per gli impianti sportivi
Il decreto di attuazione dell’articolo 7 della legge prevede l’aggiornamento delle norme tecniche e la semplificazione delle procedure amministrative in ordine alla realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi. Obiettivo è quello di assicurare un effettivo ammodernamento delle strutture, soprattutto in termini di accessibilità, efficientamento energetico e sicurezza, in linea con la normativa internazionale e gli standard europei.
Semplificazione burocratica e contrasto alla violenza di genere
Il decreto attua l’articolo 8 della legge delega e interviene sia nell’ambito della semplificazione burocratica sia in quello del contrasto alla violenza di genere.
Sul primo fronte si interviene con la creazione di un Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport, gestito con modalità telematiche avvalendosi della società Sport e salute S.p.a, nel quale sono iscritte le società e le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva.
Sul fronte del contrasto alla violenza di genere il decreto definisce modalità e tempi per la redazione di apposite linee guida, con validità quadriennale, per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale da parte di federazioni sportive discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite.
Sicurezza sport invernali
Il decreto attua l’articolo 9 della delega e interviene in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali.
In particolare il provvedimento detta norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, stabilendo i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili. Il decreto disciplina i criteri e le modalità previsti per la segnalazione del grado di difficoltà delle piste e per la delimitazione dei bordi delle medesime commisurato alla pendenza. É fatto, peraltro, obbligo per il gestore di apporre una mappa delle piste in prossimità dei punti di accesso agli impianti e delle biglietterie con indicazione del grado di difficoltà. Vengono definite specifiche norme di comportamento per gli utenti e l’obbligo per i minori del casco protettivo.
*****
COLLEGI PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA E DEL SENATO
Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell’articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51 (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà e del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce norme relative alla determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell’articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51.
L’intervento ridisegna i collegi in conseguenza dell’entrata in vigore della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, che ha modificato gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, riducendo da 630 a 400 il numero dei Deputati e da 315 a 200 il numero dei Senatori da eleggere a partire dalla prossima legislatura.
La definizione dei collegi è stata effettuata sulla base della proposta della commissione tecnica, composta da dieci esperti in materia e presieduta dal Presidente dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Gian Carlo Blangiardo.
*****
LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato due leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare:
- la legge della Regione Lombardia n. 20 del 30/09/2020, recante “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo”;
- la legge della Regione Piemonte n. 23 dell’1/10/2020, recante “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”.
*****
Il Consiglio dei Ministri, sospeso alle ore 22.40, è terminato alle ore 0.40 di mercoledì 25 novembre 2020.