Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro della Camera hanno proseguito il 29 maggio l’esame del ddl di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (AC. 1114) (scade Il 21 giugno).
Le Commissioni hanno iniziato le votazioni degli emendamenti riferiti ai primi 3 articoli.
Sono stati approvati alcuni emendamenti, tra cui l’1.30 Zaratti (AVS) che permette al MIT di bandire concorsi per professionalità tecniche non solo in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica ma anche di ingegneria idraulica e ambientale.
Come di consueto sono stati accantonati diversi emendamenti per ulteriori approfondimenti.
I relatori Nazario Pagano (FI) e Walter Rizzetto (FdI) hanno presentato i seguenti nuovi emendamenti:
- 1.80 Relatori – pone in capo alle amministrazioni, nell'ambito della sezione relativa alla formazione del personale del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), il compito di indicare quali elementi necessari gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari
- 1.82 Relatori – gratuità degli incarichi del Presidente della Giunta centrale per gli studi storici e del Direttore degli Istituti storici
- 3.131 Relatori – assunzioni da parte delle regioni, enti locali, unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016 per la ricostruzione
- 6.06 Relatori – disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero
- 7.06 Relatori - disposizioni in materia di personale della Scuola superiore della magistratura
Il termine per la presentazione dei subemendamenti è stato fissato alle 12.00 di oggi.
I relatori avevano presentato anche l’emendamento 23.04 in materia di assunzioni da parte del CNEL per rafforzare l’attività amministrativa e realizzare l'attività di monitoraggio relativa all'attuazione delle disposizioni in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa delle persone disabili nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC, che è stato successivamente ritirato.
Relatori e Governo hanno proposto alcune riformulazioni, tra cui:
- 3.123 (nuova formulazione) Bonafè (PD) - aumenta da 10 a 15 anni la durata dell'erogazione dei contributi per le fusioni dei comuni entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014
- 13.2 (nuova formulazione) Bof (Lega) e 13.3 (nuova formulazione) Battistoni (FI) – apporta modifiche alla composizione del collegio dei revisori dei conti dell’ISPRA
- 18.8 (nuova formulazione) Russo (FI), 18.9 (nuova formulazione) Zaratti (AVS), 18.10 (nuova formulazione) De Maria (PD) e 18.11 (nuova formulazione) Urzì (FdI) – accesso prioritario al Fondo per l’avvio di opere indifferibili per gli interventi beneficiari della preassegnazione per il 2022 o per i quali sia stata presenta domanda di accesso al Fondo nel 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio al 31 dicembre 2022 e gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1 gennaio al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo
- 22.14 (nuova formulazione)Urzì (FdI) – dotazione organica del Nucleo per le politiche di coesione
EMENDAMENTI APPROVATI
Al comma 3, primo periodo, tabella B, nota 8, aggiungere in fine le seguenti parole: , da assegnare all'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, ad integrazione delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
1.28. Urzì, Schifone.
Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: ingegneria dei trasporti e meccanica aggiungere le seguenti: nonché in ingegneria idraulica e ambientale.
1.30. Zaratti, Mari, Scotto, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.
Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi: Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2017, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al trattenimento in servizio di personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi riferiti al trattenimento in servizio, cessano in ogni caso, al 31 dicembre 2026.
*1.31. Cesa.
*1.32. Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.
*1.33. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità.
1.39. (nuova formulazione) Casu, Laus, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Zaratti, Mari, Scotto, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.
Al comma 5, dopo le parole: una riserva di posti aggiungere le seguenti: non inferiore al 10 per cento e.
1.44. Tenerini, Paolo Emilio Russo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni.
1.58. (nuova formulazione) Roscani, Testa, Scotto.
Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, la parola: «dalla» è sostituito dalle seguenti: «da un ufficio dirigenziale di livello non generale tra quelli della»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il dirigente di livello generale della Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «un dirigente di livello non generale della Direzione generale».
12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'attuazione del comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.63. (nuova formulazione) Iezzi, Giaccone, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Caparvi, Giagoni, Nisini.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi».
1.74. Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al precedente comma 5, quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni ed enti locali, purché la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo Ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziate in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica.».
3.4. Iezzi, Bordonali, Dara, Ravetto, Stefani, Ziello, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Nisini.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i regolamenti degli enti di cui al comma 5, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad esigenze di specificità territoriale.
*3.57. (nuova formulazione) Merola, Gnassi.
*3.58. (nuova formulazione) Filini, Urzì.
*3.59. (nuova formulazione) Pella, Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini.
*3.60. (nuova formulazione) Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
EMENDAMENTI DEI RELATORI
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
«7-ter. Nell'ambito della sezione relativa alla formazione del personale del Piano integrato di attività e organizzazione di cui al presente articolo, le amministrazioni indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno i dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze per realizzare attività di formazione con risorse interne e creare figure di docente e di tutor, destinatari di specifici percorsi formativi.».
1.80. I Relatori.
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. All'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi quelli di Presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di Direttore degli Istituti storici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255».
1.82. I Relatori.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre nel computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68».
3.131. I Relatori.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)
1. La dotazione organica del MAECI, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato per il triennio 2023-2025 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.
3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.
4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2023 e 2024 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.06. I Relatori.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di personale della Scuola superiore della magistratura)
1. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo le parole «a carico dalla Scuola» sono aggiunte le seguenti: «e, in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito da una indennità accessoria onnicomprensiva da corrispondersi mensilmente, graduata in funzione delle diverse qualifiche del personale e da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, compresi i compensi per il lavoro straordinario. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonché le modalità di erogazione della predetta indennità mensile, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola».
7.06. I Relatori.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
1. Al fine di rafforzare l'attività amministrativa del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e realizzare l'attività di monitoraggio relativa all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto-legge del 31 maggio 2021 n. 77, convertito con la legge del 29 luglio 2021, n. 108, il medesimo Consiglio è autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il seguente contingente di personale: 1 unità dirigenziale di seconda fascia, 8 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 7 unità da inquadrare nell'Area degli assistenti, secondo il sistema di classificazione previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto funzioni centrali. Il reclutamento di predetto personale avviene in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della vigente dotazione organica del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, attraverso l'attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di graduatorie vigenti, mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di euro 606.000,00 di cui euro 30.000,00 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche ed euro 25.000,00 derivanti dalle maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal comma 1. È altresì autorizzata a decorrere dall'anno 2023, la maggior spesa di euro 92.000,00 per incrementare i fondi risorse decentrate del personale del Segretariato Generale del CNEL in conseguenza di detto ampliamento e la maggior spesa di euro 40.000,00 per la corresponsione dei compensi dovuti al medesimo personale per le prestazioni di lavoro straordinario.
23.04. I Relatori.
PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE
Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie sono autorizzate a stipulare convenzioni volte ad attingere il necessario personale tramite scorrimento delle graduatorie RIPAM in corso di validità.
1.39. (proposta di nuova formulazione) Casu, Laus.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti possono essere integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni.
1.58. (proposta di nuova formulazione) Roscani, Testa.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, la parola: «dalla» è sostituito dalle seguenti: «da un ufficio dirigenziale di livello non generale tra quelli della»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il dirigente di livello generale della Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «un dirigente di livello non generale della Direzione».
12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'attuazione del comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.63. (proposta di nuova formulazione) Iezzi, Giaccone, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Caparvi, Giagoni, Nisini.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i regolamenti dell'ente, previa intesa in conferenza unificata, possono individuare, per rispondere ad esigenze di specificità territoriale, requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
*3.56. (proposta di nuova formulazione) Zaratti, Mari.
*3.57. (proposta di nuova formulazione) Merola, Gnassi.
*3.58. (proposta di nuova formulazione) Filini, Urzì.
*3.59. (proposta di nuova formulazione) Pella, Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini.
*3.60. (proposta di nuova formulazione) Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola «5.000» è sostituita dalla seguente «15.000».
3.113. (proposta di nuova formulazione) Carmina, Morfino, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le fusioni dei comuni entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni».
3.123. (proposta di nuova formulazione) Bonafè.
Al comma 17, sostituire le parole da: , per i quali il percorso annuale fino a: sono immessi in ruolo sui con le seguenti: sono assegnatari dei e sostituire le parole: a decorrere dall' con le seguenti: nell' e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai soggetti di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12.
Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Fermo restando quanto previsto dal comma 17, ai soggetti di cui al comma 13 non si applica per l'anno scolastico 2023/2024, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5.
5.5. (proposta di nuova formulazione) Faraone, Boschi, Giachetti.
Al comma 20, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente della scuola dell'infanzia e primaria ed educativo a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».
5.31. (proposta di nuova formulazione) Boschi, Faraone, Giachetti, D'Alessio.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è resa disponibile la percentuale del 100 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il diniego dell'Ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.
1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1 riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione prioritariamente alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte della regione richiesta».
Conseguentemente, aggiungere in fine i seguenti commi:
21-bis. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di centocinquanta unità di personale presso:
a) enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; in tali casi possono concorrere alle assegnazioni i docenti e i dirigenti scolastici che abbia documentatamente frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell'articolo 105 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica;».
*5.34. (proposta di nuova formulazione) Cannata.
*5.35. (proposta di nuova formulazione) Miele, Sasso, Giaccone, Iezzi.
*5.05. (proposta di nuova formulazione) Manzi.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
«21-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023.”;
b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate altresì per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy.”».
5.61. (proposta di nuova formulazione) Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, la parola “cento” è sostituita dalla seguente: “centodieci”;
b) all'articolo 5, comma 8-bis, il primo periodo è soppresso.
5-ter. Gli uffici istituiti ai sensi della lettera a) del comma 5-bis sono assegnati in via esclusiva a personale della carriera diplomatica già in servizio».
*6.11. (proposta di nuova formulazione) Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.
*6.12. (proposta di nuova formulazione) Calovini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di meglio supportare l'attività dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in relazione al rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR nel suo ruolo di soggetto attuatore anche mediante la composizione qualificata dell'organo di revisione amministrativo contabile che garantisca la presenza di un esponente della magistratura contabile e di un diretto esponente del Ministero vigilante, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all'ultimo periodo dopo le parole: «componenti effettivi» sono aggiunte le seguenti: «e uno supplente» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Un componente effettivo, con funzioni di Presidente, è scelto tra i magistrati amministrativi contabili, un ulteriore componente effettivo è scelto tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da collocare fuori ruolo per la durata del mandato con contestuale indisponibilità di un numero di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario presso il medesimo Ministero ed un suo supplente. Stante la cogente finalità il decreto ministeriale di nomina del nuovo Collegio dei revisori dell'ISPRA, in sostituzione dell'attuale, dovrà essere adottato nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».
*13.2. (proposta di nuova formulazione) Bof, Zinzi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
*13.3. (proposta di nuova formulazione) Battistoni, Paolo Emilio Russo, Tenerini.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le risorse destinate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del made in Italy sono incrementate di euro 1.065.831.00, a decorrere dal 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.065.831.00, a decorrere dal 2023.
2-ter. Agli oneri dal comma 2-bis pari a euro 1.065.831.00 a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
14.1. (proposta di nuova formulazione) Urzì, Schifone.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. Alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito anche lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, secondo le procedure previste dal medesimo articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dall'evento sportivo. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, la composizione della Struttura di cui al primo periodo, che assume la denominazione di «Struttura per la prevenzione antimafia», e sono individuate le aliquote di personale delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,Pag. 23di cui la stessa può avvalersi nel limite massimo complessivo di 80 unità di livello non dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio a carico del Ministero dell'interno. Il personale di cui al secondo periodo, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato in posizione di comando, distacco o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del fuori ruolo, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 si applicano altresì le procedure e le modalità di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle relative opere, il Comitato di coordinamento di cui al citato articolo 39, comma 9, individua, attraverso l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 30, comma 3, del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, anche le misure per velocizzare le procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono, nonché l'ambito delle attività esenti. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 165.000 per il 2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6-ter. All'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.»;
b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Il direttore della Struttura di cui al comma 1, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, esercita le funzioni e i compiti attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo 94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avvalendosi, d'intesa con il prefetto territorialmente competente, del gruppo interforze istituito presso la prefettura del luogo della sede legale o di residenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla scadenza del termine di durata delle misure prescritte ai sensi del citato articolo 94-bis, il direttore della Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria e procede all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui comma 6»;
c) al comma 8, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) le eventuali misure amministrative di prevenzione collaborativa prescritte in caso di agevolazione occasionale».
14.11. (proposta di nuova formulazione) Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno 2023, lo scorrimento fino all'esaurimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 maggio 2022 per l'assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
15.4. (proposta di nuova formulazione) Maiorano, Messina, Foti, Almici, Ambrosi, Amich, Amorese, Antoniozzi, Baldelli, Benvenuti Gostoli, Buonguerrieri, Caiata, Calovini, Cangiano, Cannata, Caramanna, Caretta, Cerreto, Chiesa, Ciaburro, Ciocchetti, Colosimo, Comba, Congedo, Coppo, De Bertoldi, De Corato, Deidda, Di Giuseppe, Di Maggio, Dondi, Filini, Frijia, Gardini, Giorgianni, Iaia, Kelany, Lampis, Lancellotta, La Salandra, Loperfido, Lucaselli, Maccari, Malagola, Malaguti, Mascaretti, Maschio, Matera, Matteoni, Mattia, Maullu, Michelotti, Milani, Mollicone, Morgante, Mura, Osnato, Padovani, Palombi, Pellicini, Perissa, Polo, Pozzolo, Pulciani, Raimondo, Rampelli, Roscani, Angelo Rossi, Fabrizio Rossi, Rotelli, Ruspandini, Sbardella, Schifone, Rachele Silvestri, Testa, Tremaglia, Tremonti, Urzì, Varchi, Vietri, Vinci, Zucconi, Zurzolo, Gallo.
All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera b-bis), dopo le parole: Piano nazionale di ripresa e resilienza sono inserite le seguenti: , i quali possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023;
dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) limitatamente al secondo semestre, gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presenta domanda di accesso al Fondo nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 nonché gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli interventi di cui al periodo precedente possono accedere, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Fondo limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso. Possono partecipare, altresì, a tale procedura anche gli interventi relativi alla misura M1C3-Investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori».
*18.8. (proposta di nuova formulazione) Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini.
*18.9. (proposta di nuova formulazione) Zaratti, Mari.
*18.10. (proposta di nuova formulazione) De Maria, Simiani, Fossi.
*18.11. (proposta di nuova formulazione) Urzì.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 11, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, a esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui al secondo periodo.».
22.14. (proposta di nuova formulazione) Urzì, Schifone.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale)
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la lettera b) è sostituita con la seguente: «b) certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione di Washington CITES, recepita dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri, acquisito, quando previsto, il parere della Commissione scientifica CITES, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta».
2. Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle certificazioni e licenze di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
23.02. (proposta di nuova formulazione) Urzì.
Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale di cui alle missioni del Ministero del turismo di cui al comma 9 del presente articolo, di cui all'articolo 8, comma 7 del decreto-legge 24 febbraio 2023 , n. 13, e di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina sono avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo da adottarsi ai sensi del primo periodo purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero e in coerenza con le predette disposizioni.
25.14. (proposta di nuova formulazione) Urzì, Schifone.