La Commissione Ambiente ed Energia del Senato ha proseguito il 13 ottobre l’esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche (AS.2029) (scade il 9 novembre). 

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DL Prezzi carburanti e attività energetiche

  • Iniziato l’esame il 15 settembre
  • Relatore: Roberto Rosso (FI)
  • Dichiarate inammissibilità.
  • Concluso l’esame degli emendamenti. Approvate modifiche
  • La Commissione torna a riunirsi oggi alle 13.00 per conferire il mandato al relatore (atteso parere Commissione Bilancio su emendamenti approvati).
  • Inizio esame in Aula previsto nel pomeriggio di oggi

Dopo le dichiarazioni di inammissibilità, la Commissione ha concluso l’esame degli emendamenti e ha approvato i seguenti:

  • 1.0.31 (testo 2) Nocco (FdI) - IMPIANTI BIODIGESTORI – estende l'ambito dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti di digestione anaerobica, stabilendo che i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare e, qualora abbiano caratteristiche qualitative equivalenti, i residui delle attività di trasformazione o valorizzazione di prodotti agricoli finalizzate alla produzione di biocombustibili, biomolecole e biomateriali, possono essere ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti se soddisfano tutte le condizioni previste dall’articolo 184-bis del TUA (Sottoprodotto) a condizione che non contengano sostanze chimiche pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che il processo di produzione non comporti il rilascio di tali sostanze. Il produttore dei residui rende disponibile al gestore dell'impianto la documentazione attestante il rispetto delle predette condizioni, inclusa la caratterizzazione del processo e delle sostanze impiegate ai sensi del DM 13 ottobre 2016, n. 264 (Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica delle biomasse "residuali" come sottoprodotti e non come rifiuti). L'impiego dei residui è permesso a condizione che il digestato prodotto rispetti i valori limite contenuti nell'Allegato IX, parte B, del TUA.

      2.23 (testo 2) Fazzone (FI) - COMMISSARIO AD ACTA ATTIVITÀ ENERGETICHE – estende le funzioni del Commissario ad acta all'adozione di ogni atto endoprocedimentale o provvedimento autorizzatorio comunque denominato, di competenza della stessa Regione o di enti locali rientranti nel relativo territorio, propedeutico e necessario alla conclusione del procedimento 

      2.0.1 (testo 2) Sigismondi (FdI), 2.0.2 Minasi (Lega) e 2.0.3 (testo 2) Fazzone (FI) – SERVIZIO DI CONNESSIONE ELETTRICA - affida ad ARERA, nell'ambito della revisione delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, il compito di perseguire la riduzione dei contributi a titolo di Quota potenza, legati alla possibilità massima di prelievo dalla rete, rimodulando conseguentemente gli altri contributi, inclusi quelli a titolo di Quota distanza, dovuti in fase di primo allacciamento alla rete per acquisire il diritto alla connessione, fermo restando il gettito complessivo dei contributi riconosciuti ai distributori, al fine di favorire il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC in termini di elettrificazione dei consumi, in linea con gli orientamenti dell'UE

      2.0.18 (testo 2) Irto (PD) – AREE IDONEE ISTALLAZIONE IMPIANTI FER - apporta modifiche al Dlgs n. 190 del 2024 (TU FER) in materia di accelerazione dei procedimenti concernenti l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili in terraferma e nelle zone di protezione dei siti UNESCO. Stabilisce che le regioni e le province autonome tengono conto di principi e criteri specifici nell’adozione delle leggi regionali per individuare le aree idonee all’istallazione di impianti FER, ferma restando l’idoneità delle aree individuate come idonee in terraferma ai sensi dell’articolo 11-bis comma 1 del TU FER. Con riferimento alle zone di protezione dei siti UNESCO sono permessi gli interventi di cui agli Allegati B (Interventi in regime di PAS) e C (Interventi in regime di autorizzazione unica) i cui impianti ricadano interamente nella buffer zone che presenti le caratteristiche di un'area idonea ai sensi dell'articolo 11-bis, commi 1 e 3, ai quali non si applica la disciplina semplificata di cui all'articolo 11-quater (Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee)

Tutti i restanti emendamenti sono stati dichiarati improponibili e inammissibili, respinti e ritirati.

E’ stato accolto come raccomandazione l’ordine del giorno G/2029/1/8 Matera (FdI) sulla promozione di accordi o contratti aziendali per incrementare le ore di lavoro di lavoro in modalità agile durante il perdurare di crisi dei mercati internazionali o in presenza di aumenti dei prezzi dei prodotti energetici.
Accantonato un odg sul trasporto pubblico locale.

Alle 13.00 è convocata la Commissione Bilancio per esprimere il parere sugli emendamenti approvati e al termine tornerà a riunirsi la Commissione Ambiente ed energia per conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Aula dove l’avvio dell’esame è previsto nel pomeriggio.

 

TESTI EMENDAMENTI APPROVATI

1.0.31 (testo 2)

Nocco, Sigismondi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. Al fine di garantire una maggiore indipendenza energetica e consentire la valorizzazione in digestione anaerobica di tutti i residui generati dalla trasformazione di prodotti agricoli indipendentemente dalla destinazione dei prodotti finiti ottenuti, all'articolo 1-decies del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) dopo le parole: "industria agroalimentare" sono inserite le seguenti: "e, qualora abbiano caratteristiche qualitative equivalenti, i residui delle attività di trasformazione o valorizzazione di prodotti agricoli finalizzate alla produzione di biocombustibili, biomolecole e biomateriali";
  3. b) dopo le parole: "articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono inserite le seguenti: ", a condizione che non contengano sostanze chimiche pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che il processo di produzione non comporti il rilascio di tali sostanze. Il produttore dei residui rende disponibile al gestore dell'impianto la documentazione attestante il rispetto delle predette condizioni, ivi inclusa la caratterizzazione del processo e delle sostanze impiegate ai sensi del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2017 n. 38.";
  4. c) dopo le parole: "Allegato IX, parte B, del medesimo decreto" sono inserite le seguenti: ". L'impiego dei residui di cui al presente articolo è consentito a condizione che il digestato prodotto rispetti i valori limite di cui all'Allegato IX, parte B, del predetto decreto."».

2.23 (testo 2)

Fazzone

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

          «Le funzioni del Commissario ad acta si estendono, altresì, all'adozione di ogni atto endoprocedimentale o provvedimento autorizzatorio comunque denominato, di competenza della medesima Regione o di enti locali rientranti nel relativo territorio, propedeutico e necessario alla conclusione del procedimento.»

2.0.1 (testo 2) [id. a 2.0.2 (testo 2) e 2.0.3 (testo 2)]

Sigismondi, Petrucci

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

  1. Al fine di favorire il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale energia e clima in termini di elettrificazione dei consumi, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea, ARERA, nell'ambito della revisione delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, persegue la riduzione dei contributi a titolo di Quota potenza, legati alla possibilità massima di prelievo dalla rete, rimodulando conseguentemente gli altri contributi, ivi inclusi quelli a titolo di Quota distanza, dovuti in fase di primo allacciamento alla rete per acquisire il diritto alla connessione, fermo restando il gettito complessivo dei contributi riconosciuti ai distributori.
  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né incrementi degli oneri di sistema a carico degli utenti finali.».

2.0.2 (testo 2) [id. a 2.0.1 (testo 2) e 2.0.3 (testo 2)]

Minasi, Potenti, Germanà

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

  1. Al fine di favorire il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale energia e clima in termini di elettrificazione dei consumi, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea, ARERA, nell'ambito della revisione delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, persegue la riduzione dei contributi a titolo di Quota potenza, legati alla possibilità massima di prelievo dalla rete, rimodulando conseguentemente gli altri contributi, ivi inclusi quelli a titolo di Quota distanza, dovuti in fase di primo allacciamento alla rete per acquisire il diritto alla connessione, fermo restando il gettito complessivo dei contributi riconosciuti ai distributori.
  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né incrementi degli oneri di sistema a carico degli utenti finali.».

2.0.3 (testo 2) [id. a 2.0.1 (testo 2) e 2.0.2 (testo 2)]

Fazzone

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

  1. Al fine di favorire il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale energia e clima in termini di elettrificazione dei consumi, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea, ARERA, nell'ambito della revisione delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, persegue la riduzione dei contributi a titolo di Quota potenza, legati alla possibilità massima di prelievo dalla rete, rimodulando conseguentemente gli altri contributi, ivi inclusi quelli a titolo di Quota distanza, dovuti in fase di primo allacciamento alla rete per acquisire il diritto alla connessione, fermo restando il gettito complessivo dei contributi riconosciuti ai distributori.
  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né incrementi degli oneri di sistema a carico degli utenti finali.».

2.0.18 (testo 2)

Irto, Manca

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di accelerazione dei procedimenti concernenti l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili)

  1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all'articolo 11-bis, comma 4, alinea, le parole: "Ai fini" sono sostituite dalle seguenti: "Ferma restando l'idoneità delle aree di cui al comma 1 e ai fini";
  3. b) all'articolo 11-quinquies, è aggiunto infine il seguente periodo: "; sono consentiti altresì gli interventi di cui agli Allegati B e C i cui impianti ricadano interamente nella buffer zone che presenti le caratteristiche di un'area idonea ai sensi dell'articolo 11-bis, commi 1 e 3, ai quali non si applica la disciplina semplificata di cui all'articolo 11-quater."».

COORD.1

Il Relatore

All'articolo 1:

                      al comma 1, le parole: «approvato con il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».

   All'articolo 2:

                      al comma 1:

                                  al primo periodo, le parole: «di pozzi, al rilascio» sono sostituite dalle seguenti:«di pozzi nonché al rilascio» e le parole: «ricezione dalla» sono sostituite dalle seguenti: «ricezione della»;

                                  al quarto periodo, le parole: «del comma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma»;

                      al comma 2, terzo periodo, le parole: «profili tecnici, socioeconomici» sono sostituite dalle seguenti: «profili tecnici e socioeconomici».

All'articolo 3:

                      al comma 1, le parole: «Fondo per gli interventi strutturali di politica economica» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per interventi strutturali di politica economica,»;

                      al comma 2, dopo le parole: «dal comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», le parole: «e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «, e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 1» e le parole: «Fondo per gli interventi strutturali di politica economica» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per interventi strutturali di politica economica,».

ORDINI DEL GIORNO

G/2029/1/8 – ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE

Matera

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche;

     premesso che

          il provvedimento in esame interviene in un contesto segnato dall'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, con ricadute sui costi sostenuti da lavoratori, imprese e amministrazioni;

          la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, costituisce uno strumento organizzativo flessibile, idoneo a concorrere, ove compatibile con le esigenze del datore di lavoro, alla riduzione degli spostamenti e al contenimento degli effetti economici connessi all'incremento dei costi energetici;

          la contrattazione aziendale può rappresentare una sede utile per modulare, in relazione alle specificità organizzative dei singoli contesti produttivi e amministrativi, l'eventuale incremento delle ore o dei giorni di lavoro svolti in modalità agile rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi aziendali vigenti,

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a promuovere, durante il perdurare di crisi dei mercati internazionali o in presenza di aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, la stipula di accordi o contratti aziendali, proposti dalle rappresentanze sindacali aziendali e sottoscritti dai datori di lavoro pubblici e privati, finalizzati a incrementare, compatibilmente con le esigenze organizzative del datore di lavoro e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le ore o i giorni di lavoro svolti in modalità agile rispetto a quelli già previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi o contratti aziendali previgenti.

G/2029/2/8 – ACCANTONATO

Aurora Floridia

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 2029, recante conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche;

     premesso che

          l'articolo 3, comma 2, della Costituzione affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;

          l'articolo 9 della Costituzione attribuisce alla Repubblica la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, mentre l'articolo 41 stabilisce che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente e prevede che l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali;

          visto che

         l'articolo 1 del decreto-legge interviene nuovamente sul livello delle accise applicate ai carburanti, disponendo per un periodo temporaneo la riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio utilizzato come carburante e su determinate tipologie di carburanti paraffinici e biodiesel, nonché ulteriori misure di sostegno in favore del settore dell'autotrasporto;

         nel corso del 2026, a fronte dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, sono stati adottati ripetuti interventi di riduzione temporanea delle accise sui carburanti, con l'obiettivo di attenuarne gli effetti economici su famiglie e attività produttive;

          secondo le quantificazioni riportate nei dossier parlamentari, i quindici interventi adottati nell'arco di 176 giorni hanno comportato l'impiego complessivo di circa 2.160,5 milioni di euro, evidenziando la rilevanza delle risorse pubbliche destinate a misure emergenziali di contenimento del prezzo dei carburanti;

     considerato che

         gli interventi di riduzione delle accise, pur determinando un beneficio immediato per cittadini e imprese esposti all'incremento dei prezzi dei carburanti, hanno natura temporanea e non incidono strutturalmente sulla dipendenza dal mezzo privato e dai combustibili fossili, né sulle condizioni che determinano il costo della mobilità per famiglie e lavoratori;

          le risorse complessivamente destinate nel 2026 ai predetti interventi, pari a circa 2,16 miliardi di euro, rappresentano un ordine di grandezza particolarmente significativo se confrontato con le risorse destinate al trasporto pubblico locale: per il medesimo anno il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale ammonta a circa 5,3 miliardi di euro; in sede parlamentare è stato inoltre evidenziato come il suo adeguamento all'inflazione richiederebbe risorse aggiuntive superiori a 800 milioni di euro;

         le risorse destinate nel corso del 2026 alla riduzione delle accise risultano, pertanto, equivalenti a circa il 40 per cento dell'intero finanziamento statale annuale del trasporto pubblico locale e superiori a due volte e mezzo l'incremento indicato come necessario per il relativo adeguamento all'inflazione;

          un rafforzamento strutturale del trasporto pubblico locale e regionale, accompagnato da politiche di riduzione delle tariffe, può concorrere a ridurre il costo della mobilità per le famiglie e i lavoratori, con particolare beneficio per i giovani, gli studenti, le persone a basso reddito e quanti non dispongono di un mezzo privato, intervenendo al contempo sulla dipendenza dai combustibili fossili;

          preso atto, dunque, che

          appare necessario affiancare alle misure emergenziali di contenimento dei prezzi dei carburanti una strategia strutturale volta a garantire il diritto alla mobilità, ridurne il costo per le fasce economicamente più vulnerabili e favorire il progressivo trasferimento della domanda di mobilità privata verso forme di trasporto collettivo e sostenibile,

     impegna il Governo

          - a valutare l'adozione, nell'ambito dei prossimi provvedimenti in materia di energia, mobilità e finanza pubblica, di una strategia di progressiva riallocazione di una quota delle risorse destinate a misure generalizzate e temporanee di riduzione del prezzo dei carburanti verso interventi strutturali di potenziamento del trasporto pubblico locale e regionale, assicurando in particolare il rafforzamento dell'offerta, delle frequenze e della capillarità dei servizi;

          - a valutare, nell'ambito della predetta strategia, l'introduzione e il progressivo rafforzamento di forme di gratuità o di significativa riduzione delle tariffe del trasporto pubblico locale e regionale, con particolare riguardo ai giovani, agli studenti, ai lavoratori e ai nuclei familiari appartenenti alle fasce economicamente più vulnerabili;

          - a valutare altresì l'adozione di misure volte a incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico in alternativa al mezzo privato, anche attraverso sistemi tariffari integrati e agevolati e il rafforzamento dell'intermodalità, con particolare attenzione alle aree periferiche, interne e caratterizzate da una minore disponibilità di servizi di mobilità collettiva;

          - a perseguire, attraverso tali interventi, una politica della mobilità capace di coniugare accessibilità economica, equità sociale e transizione ecologica, contribuendo alla progressiva riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e al perseguimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. {user_group}



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