La Commissione Agricoltura del Senato ha concluso l'8 luglio l’esame, in sede consultiva, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 (COM (2019) 580 definitivo) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 (COM (2019) 581 definitivo) 

La Commissione ha approvato la risoluzione predisposta dalla relatrice Rosa Silvana Abate (M5S) riportata in calce al messaggio.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2019) 581 DEFINITIVO

(Doc. XVIII, n. 19)

La Commissione,

            esaminata, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 COM (2019) 581;

            considerato che la Commissione europea, nelle more dell’approvazione dei provvedimenti relativi alla riforma della politica agricola comune (PAC) 2021-2027, sui quali sono in corso negoziati, ha deciso di adottare alcune iniziative volte a definire un regime di carattere transitorio;

            considerato altresì che l’obiettivo perseguito è quello di garantire la continuità del sistema sino all’entrata in vigore della riforma, in coerenza con le risorse che saranno assegnate nell’ambito del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 dell’Unione europea;

            considerato che per l'Italia è necessario che vengano garantite adeguate dotazioni per il finanziamento della PAC, considerato il ruolo che l'agricoltura riveste dal punto di vista economico, con particolare riguardo alla tutela dei redditi degli operatori del settore, nonché sotto il profilo della salvaguardia del territorio, della difesa della biodiversità e del presidio del territorio contro il dissesto idrogeologico e contro l'abbandono delle aree interne;

            considerato altresì che una riduzione delle risorse della PAC risulterebbe incoerente e irragionevole alla luce del fatto che la Commissione europea ha individuato nel Green New Deal l'obiettivo prioritario della sua azione nei prossimi anni;

            preso atto che la proposta di regolamento in oggetto si pone l'obiettivo di garantire la continuità di alcuni elementi della PAC 2014-2020 anche per l'anno 2021, in attesa dell'entrata in vigore delle norme relative al nuovo quadro finanziario e legislativo della PAC per il periodo 2021-2027;

            considerato che, a tal fine, la Commissione ha proposto l'adozione di norme transitorie che, per un verso, prorogano l'applicazione del quadro giuridico attuale e, per altro verso, introducono innovazioni in parziale discontinuità con il regime esistente e che anticipano gli esiti dei negoziati in corso sul QFP;

            tenuto conto del parere espresso in data 17 dicembre 2019 dalla 14^ Commissione Politiche dell’Unione europea;

            esprime parere favorevole, impegnando il Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012, ad adoperarsi affinché, in sede di negoziato nelle sedi europee, siano rappresentate le seguenti questioni:

1) con riferimento all'articolo 1, merita apprezzamento la proroga dei programmi sostenuti dal Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), approvata nei giorni scorsi, fino al 31 dicembre 2022, nella prospettiva di poter arrivare ad una positiva conclusione dei negoziati sulla nuova PAC senza ulteriori vincoli o adempimenti;

2) relativamente all'articolo 7, che reca la proroga dell'applicazione del regime di aiuti di cui agli articoli da 29 a 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento (UE) n. 1306/2013, appare preferibile prevedere che per tutti i settori (olio di oliva e olive da tavola, ortofrutticolo, vitivinicolo e apicoltura) si possano estendere le attuali disposizioni fino al 31 dicembre 2022;

3) relativamente all'articolo 10, relativo ai massimali nazionali e netti dei pagamenti diretti fino all'anno civile 2020, considerando le difficoltà che hanno portato alla definizione del valore unitario dei titoli nel 2019, per garantire certezze giuridiche ed economiche agli agricoltori, appare opportuno prevedere la continuità del sistema, con il regolamento transitorio, fino al 31 dicembre 2022

In questo contesto, è opportuno valutare nella riforma della PAC post 2020, per procedere ad una maggiore bilanciamento del valore dei titoli, evitare sperequazioni e distorsioni ingiustificate tra agricoltori e settori produttivi e, al contempo, introdurre un tetto massimo al valore unitario del titolo, nonché una soglia per il pagamento minimo, in modo che il valore del pagamento sia superiore, in termini di oneri finanziari, al costo del procedimento amministrativo necessario ad erogarlo;

4) dovrebbe essere valutata l'opportunità di differire il termine per la richiesta di conversione in autorizzazioni dei diritti di impianto concessi ai produttori fino al 31 dicembre 2022, nonché l’utilizzo di tali autorizzazioni fino al 31 dicembre 2025;

5) appare opportuno valutare la possibilità di dedicare maggiore attenzione alla gestione del rischio degli agricoltori:

- tenendo conto delle reali potenzialità produttive delle colture/allevamenti assicurati;

- abbassando la soglia di accesso al pagamento dal 30 per cento al 20 per cento per i fondi mutualistici e per lo strumento di stabilizzazione dei redditi di tutti i settori;

- favorendo la partecipazione ai fondi mutualistici, nel cui contesto considerare anche i danni causati da eventi assicurabili/assicurati, ai fini del calcolo della soglia di danno che fa scattare il risarcimento;

6) andrebbe valutata la possibilità che tra gli interventi finanziabili siano inserite e rafforzate le misure relative all’incremento della capacità di resilienza delle aziende agricole, in particolare mediante :

- la diversificazione delle attività produttive, anche al fine della stabilizzazione dei redditi; 

- il sostegno all’introduzione delle nuove tecnologie, per consentire una maggiore sostenibilità dell’attività agricola e una riduzione dei costi;

- il rafforzamento di opportuni strumenti di contrasto alla fluttuazione dei prezzi;

- il rafforzamento della formazione e della consulenza aziendale, anche in relazione alla capacità di progettazione di filiera;

7)  andrebbe valutata in sede di negoziato sulle proposte legislative per la nuova PAC la possibilità di sostenere il mantenimento di adeguate risorse finanziarie, o quantomeno di entità analoga al precedente QFP dell'Unione Europea, contrastando al contempo gli effetti della convergenza esterna, al fine di tutelare gli interessi nazionali e garantire un equo reddito ai produttori agricoli, nonché l'introduzione di misure in grado di sostenere la competitività del settore;

8) si raccomanda di continuare a perseguire politiche volte al sostegno degli agricoltori anche attraverso misure di anticipo dei pagamenti per i regimi di sostegno degli aiuti diretti della domanda unica.


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