Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 69

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, giovedì 8 febbraio 2018, alle ore 15.44 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

In apertura del Consiglio dei ministri, la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi ha comunicato i dati aggiornati sullo stato di attuazione del programma.

Dal Consiglio dei ministri del 19 gennaio risultano adottati 19 provvedimenti attuativi, di cui 9 del Governo e 10 riferiti all’Esecutivo precedente.

Sul sito dell’Ufficio per il programma di Governo sono pubblicati gli elenchi dei provvedimenti attuativi adottati ed una Rassegna delle principali misure varate dal Governo dall’inizio del suo mandato.

ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e dei Ministri competenti, ha approvato nove decreti legislativi che introducono misure necessarie all’attuazione e all’adeguamento della normativa nazionale a direttive o regolamenti europei. Di seguito nel dettaglio i decreti approvati, con l’indicazione dei Ministeri proponenti e del tipo di esame.

  1. Lavoratori marittimi

Attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (Presidenza del Consiglio e Ministero del lavoro e delle politiche sociali – esame preliminare)

Il decreto consente di adeguare l’ordinamento nazionale a quello comunitario nel settore del lavoro marittimo, ampliando il sistema delle tutele previste ad ordinamento vigente, con l’obiettivo di evitare che i lavoratori marittimi possano godere di una differente tutela da parte dei singoli Stati membri e che non sia conseguentemente garantita, nel settore, la parità delle condizioni all’interno del mercato unico.

Le principali novità che vengono introdotte riguardano, sostanzialmente, l’estensione ai marittimi della disciplina in materia di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, di comitato aziendale europeo, di diritto di informazione e consultazione, di procedure sui licenziamenti collettivi e di trasferimento d’impresa, in modo da accrescere il livello di protezione dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e da assicurare condizioni omogenee di concorrenza nel mercato interno.

  1. Pacchetti e servizi turistici

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – esame preliminare)

Le principali novità del decreto di recepimento della nuova direttiva riguardano innanzitutto l’ampliamento della nozione di pacchetto turistico: si elimina il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, proprio per coprire un ventaglio più ampio di fattispecie, e si chiarisce che sono ricompresi anche i contratti on-line, i pacchetti “su misura” ed i c.d. pacchetti “dinamici”. In tal senso sono “pacchetti turistici” le combinazioni di almeno due tipi di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini dello stesso viaggio se combinati da un unico professionista, ovvero, anche se siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line.

Sono escluse dalla disciplina dei pacchetti turistici le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli siano di scarsa rilevanza (non rappresentino almeno il 25% del valore della combinazione). In presenza di pacchetti turistici, l’organizzatore e il venditore forniscono prima della conclusione del contratto ai viaggiatori un modulo informativo standard, nonché una serie di informazioni – più ampie rispetto all’attuale disciplina - sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti (ad esempio, sulla lingua in cui sono prestati i servizi ovvero se il viaggio sia idoneo a persone con mobilità ridotta).

Una dettagliata disciplina è prevista per i contenuti del contratto di “pacchetto turistico”. Maggiori diritti sono riconosciuti ai viaggiatori, rispetto all’attuale disciplina, in caso di recesso, ad esempio per l’aumento del prezzo del pacchetto oltre l’8% (ora sarebbe il 10%). Altra rilevante novità della nuova disciplina è l’intensificazione della responsabilità dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto: è, infatti, in ogni caso garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto. Viene, peraltro, prevista la possibilità per il viaggiatore stesso di porre rimedio al difetto di conformità.

Di rilievo anche l’allungamento dei termini di prescrizione: 3 anni per il danno alla persona e 2 per gli altri danni, a fronte del termine di 2 anni ed 1 anno rispettivamente previsti dalla normativa vigente. Si stabilisce poi una disciplina specifica per la responsabilità del venditore di pacchetti e di singoli servizi turistici, in linea con la tradizionale qualificazione del contratto come rapporto di mandato. Viene, inoltre, previsto che il venditore sia, da un lato, responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore e, dall’altro, sia considerato come organizzatore (con le conseguenti responsabilità) nel caso ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni relative all’organizzatore.

Sono, altresì, previste per gli organizzatori ed i venditori forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi. Altra importante novità della direttiva e del decreto di recepimento è l’introduzione della nuova categoria dei “servizi turistici collegati”, consistenti nella combinazione di due diversi tipi di servizi turistici, che però non costituiscono un “pacchetto” e comportano la conclusione di contratti distinti. A tali servizi turistici collegati sono estese le misure di protezione in caso di insolvenza o fallimento e vengono espressamente previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici, che se violati comportano per il professionista la sottoposizione alle previsioni  in materia di pacchetti.

Infine, si prevedono, in caso di violazione delle norme da parte del professionista, dell'organizzatore o del venditore, sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, nonché sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell'attività. La competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato

  1. Distribuzione assicurativa

Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico – esame preliminare)

Il decreto introduce significative novità nella disciplina in materia di distribuzione assicurativa, al fine di allineare la normativa nazionale alle più recenti disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2016/97 in materia.

Il decreto interviene in materia di:

  • risoluzione stragiudiziale delle controversie;
  • organismo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
  • coordinamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati;
  • modifica dell’impianto sanzionatorio di imprese e distributori.

Il testo prevede che l’IVASS, sentita la Consob, adotti le disposizioni attuative in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d’investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi. Inoltre, è previsto che l’IVASS e la Consob si accordino sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.

Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i poteri di vigilanza e controllo sono esercitati da IVASS e CONSOB coerentemente con le rispettive competenze. E’ stata inoltre ravvisata la necessità di effettuare interventi sul TUF per adeguare l’ambito di competenza della Consob in relazione ai poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori sui prodotti assicurativi d’investimento al fine di renderli coerenti con i criteri di delega.

Il decreto prevede, infine, un significativo rafforzamento del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme sulla distribuzione assicurativa, con la previsione sia di sanzioni amministrative pecuniarie anche alle persone fisiche oltreché a quelle giuridiche, sia di altre misure sanzionatorie a carattere non pecuniario, con la creazione di un apparato sanzionatorio assicurativo equilibrato, organico, proporzionale ed incisivo, caratterizzato da adeguata efficacia dissuasiva e deterrenza.

  1. Trattamento e circolazione dei dati personali a fini di pubblica sicurezza e penali

Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (Presidenza del Consiglio e Ministero della giustizia – esame preliminare)

Il decreto regolamenta il trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione e repressione di reati, esecuzione di sanzioni penali, salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse, da parte sia dell’autorità giudiziaria, sia delle forze di polizia.

Si tratta di un testo unitario, dedicato alla complessiva disciplina del trattamento di dati personali in ambito penale, con l’obiettivo di creare un vero e proprio statuto, contenente principi generali di regolamentazione della materia e disposizioni di dettaglio nei vari settori in cui si può articolare il trattamento dei dati personali. La nuova normativa supera e sostituisce in gran parte quella attualmente contemplata nei titoli primo e secondo della parte seconda del Codice sul trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dedicate a specifici settori, in particolare quello giudiziario e quello dei trattamenti da parte delle forze di polizia.

In particolare, il testo prescrive che i dati siano conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, sottoposti a esame periodico per verificarne la persistente necessità di conservazione e cancellati o anonimizzati una volta decorso tale termine e introduce una nuova disciplina riguardo alla differenziazione tra categorie di dati (fondati su fatti ovvero su valutazioni) e di interessati, in ragione della loro specifica posizione processuale.

Inoltre, riguardo ai diritti dell’interessato (ricezione di informazioni, accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento), il testo prevede che rispetto ai dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase di esecuzione penale, l’esercizio di tali diritti è regolato dalle disposizioni normative che disciplinano tali atti e procedimenti. In ambito giudiziario, la tutela degli interessati è quindi assicurata, per le parti, dalle garanzie che riconoscono i diritti di difesa all’interno del procedimento penale, anche con riguardo ai dati personali necessariamente oggetto di trattamento, assicurando quindi la possibilità di limitare l’esercizio dei diritti dell’interessato, conformemente alle esigenze di prevenzione, di indagine e processuali.

In materia di sicurezza del trattamento, si prevede come obbligatoria anche per l’autorità giudiziaria la nomina del responsabile della protezione dati, in ragione dell’ausilio che tale figura può fornire nella gestione di trattamenti complessi e spesso inerenti dati sensibili, quali appunto quelli svolti in sede giurisdizionale. Per quanto riguarda i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali, si stabilisce che esso sia consentito solo nei confronti delle autorità competenti e per le finalità di pubblica sicurezza oggetto della direttiva e in presenza di specifiche condizioni, tra cui l’adozione, da parte della Commissione dell’Unione europea, di una decisione di adeguatezza o, in mancanza, vi siano garanzie adeguate.

Il decreto individua nel Garante nazionale l’autorità deputata a vigilare sul rispetto delle norme attuative della direttiva in funzione della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, coinvolte dalle attività di trattamento di dati personali, escludendo il potere di controllo del Garante in ordine al trattamento svolto dall’autorità giudiziaria nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, comprese quelle del pubblico ministero. Infine, per quanto riguarda la violazione delle nuove norme, il testo prevede le sanzioni amministrative più elevate (da 50.000 a 150.000 euro) per le violazioni inerenti alle modalità del trattamento e introduce sanzioni penali per il trattamento operato con finalità illegittime.

  1. Uso dei dati del codice di prenotazione a fini di pubblica sicurezza e penali

Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e disciplina dell’obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 (Presidenza del Consiglio e Ministero dell’interno – esame preliminare)

Il provvedimento attua la direttiva (UE) 2016/681 sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (direttiva PNR), con l’obiettivo di rafforzare il sistema di sicurezza europeo tramite mirati controlli sui flussi di passeggeri aerei all’interno e all’esterno dell’Unione europea. Inoltre, il decreto disciplina l’obbligo di trasmissione delle informazioni introdotto dalla direttiva 2004/82/CE (direttiva API), assorbendo la relativa normativa di attuazione, in modo da semplificare i procedimenti e le modalità di organizzazione dei servizi.

Ai sensi della direttiva PNR, i vettori aerei hanno l’obbligo di trasmettere determinate informazioni, elencate dettagliatamente, concernenti i passeggeri di voli extra-Ue e intra-Ue, in ingresso e in uscita dal territorio dello Stato, all’Unità d’informazione sui passeggeri (UIP) appositamente istituita con la funzione principale di individuare, attraverso l’analisi dei dati PNR, i passeggeri implicati in reati di terrorismo o in altri reati gravi.

Più in dettaglio, i controlli previsti si sviluppano attraverso l’analisi delle informazioni che ciascun passeggero fornisce ai vettori aerei in fase di prenotazione del volo. Si tratta di un insieme di dati particolarmente ampio che consente un’attività di analisi di assoluto rilievo, all’esito della quale possono essere individuati soggetti che non sono necessariamente già noti alle Autorità ma che, per le caratteristiche dei viaggi effettuati, appaiono meritevoli di ulteriori approfondimenti ai fini del terrorismo e delle altre gravi forme di criminalità.

Il decreto disciplina, nel dettaglio, le specifiche finalità per le quali i dati PNR e i dati API possono essere trattati e delinea l’organizzazione complessiva del sistema, definendo il funzionamento del sistema informativo, i soggetti legittimati all’effettuazione del trattamento, le modalità operative dello stesso e le condizioni per la conservazione dei dati.

  1. Protezione del know how e delle informazioni commerciali riservate

Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (Presidenza del Consiglio e Ministero della giustizia – esame preliminare)

Il decreto attua la direttiva sulla protezione del know how riservato e delle informazioni commerciali riservate, prevedendo misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di tali informazioni.

In particolare, il decreto amplia il divieto, già esistente, di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, informazioni ed esperienze aziendali, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente, stabilendo che l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano illeciti anche qualora un soggetto fosse a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava.

Inoltre, si stabilisce che la produzione, l’offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini si considerano un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente.

Infine, riguardo alle sanzioni, il testo interviene, tra l’altro, sull’art. 623 del Codice penale, prevedendo la pena della reclusione fino a due anni per chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

  1. Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari

Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’1 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari (Presidenza del Consiglio e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – esame preliminare)

Il decreto recepisce la direttiva (UE) 2016/801 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari e ha tra i principali obiettivi:

  • stabilire le condizioni di ingresso e di soggiorno, per un periodo superiore ai 90 giorni, dei cittadini di Paesi terzi, e dei loro familiari, che si recano nell’Ue per i motivi previsti nel titolo della direttiva;
  • aprire l’Unione ai cittadini dei Paesi terzi a fini di ricerca, in modo che diventi un polo di attrazione per la ricerca e l’innovazione;
  • favorire la mobilità all’interno dell’Unione (anche quella tra uno Stato membro e l’altro) dei familiari dei cittadini di Paesi terzi che svolgano attività di ricerca nell’Unione;
  • equiparare i dottorandi ai ricercatori;
  • estendere le disposizioni della direttiva anche agli alunni, ai volontari al di fuori del servizio volontario europeo e alle persone collocate alla pari, al fine di agevolarne l’ingresso e il soggiorno e di garantirne i diritti;
  • prevedere una procedura di approvazione per gli istituti di ricerca pubblici o privati, per gli istituti di istruzione superiore e per tutte le altre categorie di enti ospitanti che vogliano accogliere ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti o volontari di Paesi terzi;
  • ridurre gli oneri amministrativi connessi alla mobilità dei ricercatori e degli studenti in vari Stati membri prevedendo, a tal fine, un programma specifico di mobilità con norme autonome relative all’ingresso e al soggiorno per motivi di ricerca o studio in Stati membri diversi da quello che ha rilasciato l’autorizzazione iniziale;
  • facilitare l’accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in cui lo studente svolge gli studi al fine di coprire in parte il costo degli studi;
  • assicurare ai soggetti destinatari un insieme minimo di diritti, compreso l’accesso a beni e servizi;
  • mettere a disposizioni del pubblico informazioni adeguate sugli enti ospitanti approvati e sulle condizioni e procedure di ammissione di cittadini di Paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai fini della direttiva.
  1. Sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico – esame preliminare)

Il decreto recepisce la direttiva (UE) 2016/1148 (cosiddetta direttiva NIS - Network and Information Security) sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione, che per la prima volta affronta in modo organico e trasversale gli aspetti in materia di cyber security, rafforzando la resilienza e la cooperazione in Europa.

Il decreto persegue tre obiettivi principali:

  1. promuovere una cultura di gestione del rischio e di segnalazione degli incidenti tra i principali attori economici, in particolare gli operatori che forniscono servizi essenziali per il mantenimento di attività economiche e sociali e i fornitori di servizi digitali;
  2. migliorare le capacità nazionali di cyber security;
  3. rafforzare la cooperazione a livello nazionale e in ambito Ue.

Allo scopo di assicurare la continuità dei servizi essenziali (energia, trasporti, salute, finanza, ecc.) e dei servizi digitali (motori di ricerca, servizi cloud, piattaforme di commercio elettronico), il decreto prevede l’adozione di misure tecnico-organizzative per ridurre il rischio e limitare l’impatto di incidenti informatici e l’obbligo di notifica di incidenti con impatto rilevante sulla fornitura dei servizi. Parallelamente, il testo individua le Autorità competenti “NIS” e i rispettivi compiti, svolti in cooperazione con le omologhe Autorità degli altri Stati membri, nonché il Computer Security Incident Response Team (CSIRT) nazionale, con compiti di natura tecnica nella prevenzione e risposta ad incidenti informatici svolti in cooperazione con gli altri CSIRT europei.

  1. Sicurezza delle navi passeggeri

Attuazione della direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Presidenza del Consiglio e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – esame definitivo)

Il decreto recepisce la direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, introducendo nuove disposizioni e norme di sicurezza per le navi adibite al trasporto passeggeri, con l’obiettivo di prevenire e ridurre incidenti e sinistri in mare, migliorare la sicurezza nel settore del trasporto marittimo e prevenire l’inquinamento, attraverso una serie di regole costruttive da applicare alle navi, con particolare riguardo a:

  • regole costruttive relative alla protezione contro il rumore;
  • regole tecniche relative al timone e alla sua capacità operativa;
  • caratteristiche delle serrande tagliafuoco e tagliafumo;
  • caratteristiche dell’apparecchio autorespiratore ad aria compressa compreso negli equipaggiamenti da vigile del fuoco;
  • previsioni circa la presenza a bordo di due apparecchi radiotelefonici, ricetrasmittenti portatili per ciascun vigile del fuoco;
  • caratteristiche di resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti, che devono tenere in considerazione il rischio di trasmissione del calore in corrispondenza delle intersezioni e delle estremità delle barriere termiche;
  • caratteristiche tecniche delle condotte e degli impianti di ventilazione delle navi;
  • piani e procedure per il recupero di persone dall’acqua.

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato due decreti legislativi di attuazione della legge di riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario (legge 23 giugno 2017, n. 103).

Di seguito le principali previsioni normative introdotte.

  1. Procedibilità a querela di parte

Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (secondo esame preliminare)

Il decreto amplia l’istituto della procedibilità a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell’azione di punizione dei reati più gravi.

In particolare, la procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l’eccezione per il delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale. Viene fatta salva, in ogni caso, la procedibilità d’ufficio qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità, o ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all’articolo 339 del Codice penale o, in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità. Inoltre, in relazione a reati che già prevedono la procedibilità a querela nella ipotesi base, si riduce il novero delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d’ufficio.

In tal modo, le nuove norme fanno emergere e valorizzano anche l’interesse privato alla punizione del colpevole in un ambito connotato dall’offesa a beni strettamente individuali, collegandolo alla necessità di condizionare la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto della sua gravità da parte della persona offesa.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, con particolare riferimento all’espunzione della previsione relativa alla procedibilità a querela per i delitti di arresto illegale, di indebita limitazione della libertà personale, di perquisizione e ispezione personali arbitrarie e alla conservazione della procedibilità d’ufficio nei casi in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale. È ora necessario un secondo esame delle Commissioni parlamentari competenti ai fini della definitiva approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

  1. Riserva di codice nella materia penale

Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale, a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (esame definitivo)

Il decreto avvia l’attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l’inserimento nel Codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, quali la vita e la protezione della comunità civile.

Le nuove disposizioni avviano a un processo virtuoso che freni la proliferazione della legislazione penale, rimetta al centro del sistema il codice penale e ponga le basi di un più ragionevole rapporto fra il rilievo del bene tutelato e la corrispettiva sanzione penale.

Sul piano generale, va evidenziato che il decreto non interviene, operando una trasposizione dalla legge speciale al Codice penale della relativa fattispecie incriminatrice, nei casi in cui sussista una forte interrelazione dei singoli precetti penali con la disciplina di base che già li contiene, come ad esempio nel caso delle disposizioni penali in materia di sicurezza nella circolazione stradale, ancorché le stesse siano comunque preposte alla tutela della vita e dell’incolumità personale.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

PRODOTTI BIOLOGICI

Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154 e ai sensi dell’articolo 2, della legge 12 agosto 2016, n. 170 (decreto legislativo – secondo esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Parolo Gentiloni e dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina e della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in secondo esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge sulla semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare (legge 28 luglio 2016, n. 154) e della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), introduce nuove norme volte all’armonizzazione, la razionalizzazione e la regolazione del sistema dei controlli e di certificazione del settore biologico.

Il provvedimento mira a rendere più efficiente l’intero sistema dei controlli, anche a specifica tutela dei consumatori e della leale concorrenza tra gli operatori. Vengono introdotte norme per rafforzare la trasparenza nella fase di certificazione dei prodotti biologici e per eliminare potenziali conflitti di interesse tra i soggetti del sistema dei controlli. Si introducono previsioni di maggior dettaglio circa i requisiti e gli obblighi a carico sia degli organismi preposti al controllo del settore che a carico degli operatori nonché, a completamento del sistema dei controlli e per rendere lo stesso cogente ed efficace sotto il profilo della repressione, una serie di sanzioni amministrative pecuniarie.

Il testo tiene conto delle condizioni e delle osservazioni della Conferenza unificata e dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, con particolare riferimento alla salvaguardia delle competenze delle Regioni e delle Province autonome. 

ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL TRENTINO ALTO ADIGE      

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige concernenti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, concernente le scuole situate in località della provincia di Trento nelle quali sono parlati il ladino, il mocheno e il cimbro (decreto legislativo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ha approvato un decreto legislativo di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige.

Il decreto, integrando la normativa di attuazione riguardante la tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della Provincia autonoma di Trento, prevede la promozione da parte della Provincia – in collaborazione con le Università ricadenti nel territorio regionale – di progetti di alta formazione, nonché di ogni altra iniziativa diretta ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative delle citate popolazioni.

Il provvedimento introduce, inoltre, al fine di contribuire al miglior perseguimento degli obiettivi di tutela, disposizioni riguardanti l’insegnamento delle menzionate lingue minoritarie e il reclutamento del personale insegnante nelle scuole dell’infanzia situate nelle località ladine e nei comuni in cui si parlano il mocheno e il cimbro.

Ha partecipato all’esame del provvedimento l’Assessore regionale alle minoranze linguistiche e ai giudici di pace Giuseppe Detomas.

RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Modifiche al decreto del presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’interno Marco Minniti, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da attuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che introduce circoscritte modifiche alle norme di organizzazione del Ministero dell’interno, nell’ottica del suo complessivo riassetto, previsto entro il 31 dicembre 2018.

In particolare, il decreto prevede alcuni mirati aggiornamenti della compagine degli Uffici di livello dirigenziale generale che compongono la struttura del Dipartimento della pubblica sicurezza, con la soppressione della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato e, di conseguenza, la ripartizione delle competenze e delle funzioni ad essa attribuite fino a oggi, nonché la modificazione della denominazione della Direzione centrale per le risorse umane in Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

GOLDEN POWER                             

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato di non esercitare i poteri speciali e di consentire il decorso dei termini temporali in relazione all’operazione di affitto, da parte di MAGICOM Ingegneria S.r.l., di un ramo dell’azienda S.T.E. (Settore difesa e sicurezza nazionale).

PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE         

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato:

  • la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi idrica in atto nel territorio della Città metropolitana di Palermo;
  • la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani.

Le funzioni di commissario delegato sono state affidate al Presidente della Regione Sicilia, che sarà coadiuvato da due prefetti in qualità di coordinatori su ciascuna delle due emergenze. 

ATTUAZIONE DEL CONCORDATO TRA L’ITALIA E LA SANTA SEDE      

Intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull’assistenza spirituale alle Forze armate

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ha approvato lo schema di Intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull’assistenza spirituale alle Forze armate.

L’Intesa ridefinisce i profili giuridici del rapporto tra i Cappellani e le strutture militari, per conciliare l’elemento di continuità, costituito dalla presenza dei sacerdoti nelle Forze armate fin dal 1915, con i mutati scenari intervenuti a seguito della sospensione della leva obbligatoria e delle nuove funzioni che le Forze armate sono chiamate a svolgere in Italia e all’estero.

Il testo regola l’inquadramento, lo stato giuridico, la retribuzione, le funzioni e la disciplina dei Cappellani militari, figure autonome rispetto all’organizzazione militare; l’organico dei Cappellani viene ridotto dalle precedenti 204 unità a 162 e il loro trattamento economico principale continua ad essere quello base previsto per il grado di assimilazione, mentre per quello accessorio l’Intesa indica specificamente le diverse tipologie. L’Intesa, dopo l’esame da parte del Consiglio dei ministri, sarà sottoposta alla firma delle due Parti, Stato e Santa Sede, e il suo contenuto dovrà essere recepito con apposito disegno di legge.

GESTIONI COMMISSARIALI       

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Marco Minniti, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), ha deliberato l’affidamento a una commissione straordinaria della gestione del Comune di San Gennaro Vesuviano (Napoli), già sciolto in via amministrativa in seguito alle dimissioni rassegnate da nove consiglieri comunali. 

DELIBERAZIONI MOTIVATE

Il Consiglio dei ministri ha autorizzato, con deliberazione motivata a norma dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ad adottare due decreti ministeriali:

  1. il decreto relativo alle “Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni”. Tali disposizioni si rendono indispensabili per garantire le attività di verifica dei requisiti di riconoscimento in capo alle Organizzazioni di produttori, in considerazione del fatto che solo quelle in regola con i requisiti hanno diritto di inoltrare richiesta di accesso ai fondi europei previsti dai programmi di sostegno nel settore vinicolo-oleario;
  2. il decreto relativo alla “Modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272,  recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli”. Tale decreto si rende necessario per definire nuove misure di semplificazione e razionalizzazione per il rilascio delle autorizzazioni, anche al fine di valorizzare il potenziale vinicolo nazionale e limitare  i fenomeni speculativi.

Inoltre, con deliberazione motivata, a norma del medesimo decreto legislativo n. 281/97, il Consiglio dei ministri ha autorizzato il Ministro dello sviluppo economico ad adottare il decreto recante “Riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale, a norma dell’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219”.  L’adozione del provvedimento è necessaria ai fini dell’ottimizzazione e del raggiungimento di maggiori livelli di efficienza delle Camere di commercio.

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DELIBERAZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Il Consiglio dei ministri ha deliberato, a norma dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di consentire la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto relativo alla “Razionalizzazione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN) nella Media Valle del Piave”, a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA/VAS.

NOMINE

Il Consiglio dei ministri ha deliberato:

  • su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, il conferimento al dott. Paolo CIOCCA dell’incarico di componente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
  • su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, il conferimento al prefetto dott. Mario PAPA dell’incarico di Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse;
  • su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, la nomina del Presidente di Sezione della Corte dei Conti Alberto AVOLI a Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Infine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, vista la pronuncia del Consiglio di Presidenza della giustizia ammnistrativa che ha deliberato in via definitiva la sanzione disciplinare della destituzione nei confronti del Consigliere di Stato Francesco Bellomo, ha adottato la deliberazione di competenza ai fini dell’applicazione della sanzione con decreto del Presidente della Repubblica.

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha esaminato cinquantacinque leggi regionali e ha quindi deliberato

  • di impugnare:
  1. la legge della Regione Puglia n. 53 del 12/12/2017, recante “Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale”, in quanto alcune norme, riguardanti le prestazioni erogate dalla Residenza sanitaria assistenziale, violano il principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio generale di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione;
  2. la legge della Regione Sardegna n. 25 del 11/12/2017, recante “Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)”, in quanto numerose norme, che costituiscono importanti riforme dell’organizzazione del servizio idrico integrato nella Regione, eccedono dalle competenze statutarie della Regione Sardegna e invadono la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione;
  3. la legge della Regione Lombardia n. 33 del 12/12/2017, recante “Evoluzione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo: modifiche al Titolo III «Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca» della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”, in quanto alcune norme riguardanti la formazione specialistica dei medici contrastano con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di professioni e di tutela della salute, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Esse violano inoltre il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, nonché il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione;
  4. la legge della Regione Lombardia n. 36 del 12/12/2017, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione”,  in quanto alcune norme concernenti la Valutazione di impatto ambientale (VIA), eccedono dalle competenze regionali violando la competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di cui all’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, oltre a porsi in contrasto con norme a carattere semplificatorio dettate dallo Stato in materia di VIA, violando così la potestà esclusiva dello Stato in tema di «livelli essenziali delle prestazioni» concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione;
  5. la legge della Regione Puglia n. 60 del 20/12/2017, recante “Disposizioni in materia di clownterapia”, in quanto la legge in esame istituisce una nuova figura professionale, non prevista dalla legislazione statale in materia, con conseguente lesione della competenza statale in materia di professioni, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione;
  • e di non impugnare:
  1. la legge della Regione Calabria n. 45 del 11/12/2017, recante “Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (collegato alla manovra di Finanza regionale per l’anno 2009)”;
  2. la legge della Regione Calabria n. 46 del 11/12/2017, recante “Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il governo in attuazione del principio di leale collaborazione e provvedimento di variazione al Bilancio di previsione 2017-2019”;
  3. la legge della Regione Calabria n. 47 del 11/12/2017, recante “Disciplina transitoria in materia di gestione dei rifiuti”;
  4. la legge della Regione Toscana n. 67 del 05/12/2017, recante “Modifiche agli articoli 228 e 229 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)”;
  5. la legge della Regione Toscana n. 68 del 06/12/2017, recante “Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 88/1998, 65/2010, 23/2012, 77/2012, 77/2013, 14/2014, 86/2014, 82/2015, 85/2016, 89/2016, 16/2017, 40/2017, 53/2017”;
  6. la legge della Regione Toscana n. 69 del 06/12/2017, recante “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Terza variazione”;
  7. la legge della Regione Puglia n. 54 del 12/12/2017, recante “Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
  8. la legge della Regione Puglia n. 55 del 12/12/2017, recante “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”;
  9. la legge della Regione Puglia n. 56 del 12/12/2017, recante “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”;
  10. la legge della Regione Puglia n. 57 del 12/12/2017, recante “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”;
  11. la legge della Regione Puglia n. 58 del 12/12/2017, recante “Modifica alla legge regionale 7 agosto 2017, n. 33 (Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie. Adeguamento della normativa regionale alle prescrizioni del decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi)”;
  12. la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 43 del 07/12/2017, recante “Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità”;
  13. la legge della Regione Lombardia n. 29 del 11/12/2017, recante “Istituzione del comune di Castelgerundo, mediante la fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago, in provincia di Lodi”;
  14. la legge della Regione Lombardia n. 30 del 11/12/2017, recante “Istituzione del comune di Centro Valle Intelvi mediante la fusione dei comuni di Casasco d’Intelvi, Castiglione d’Intelvi e San Fedele d’Intelvi, in provincia di Como”;
  15. la legge della Regione Lombardia n. 31 del 11/12/2017, recante “Istituzione del comune di Valvarrone mediante la fusione dei comuni di Introzzo, Tremenico e Vestreno, in provincia di Lecco”;
  16. la legge della Regione Lombardia n. 32 del 11/12/2017, recante “Istituzione del comune di Borgo Mantovano, mediante la fusione dei comuni di Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma, in provincia di Mantova”;
  17. la legge della Regione Toscana n. 70 del 12/12/2017, recante “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2017”;
  18. la legge della Regione Valle Aosta n. 18 del 11/12/2017, recante “Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2017 e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2017/2019”;
  19. la legge della Regione Piemonte n. 22 del 06/12/2017, recante “Istituzione del Comune di Alluvioni Piovera mediante fusione dei comuni di Alluvioni Cambiò e di Piovera in Provincia di Alessandria”;
  20. la legge della Regione Piemonte n. 23 del 06/12/2017, recante “Istituzione del Comune di Cellio con Breia mediante fusione dei comuni di Cellio e di Breia in Provincia di Vercelli”;
  21. la legge della Regione Lombardia n. 34 del 12/12/2017, recante “Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Nuove norme per la mitigazione degli effetti delle crisi idriche nel settore agricolo, per la difesa idrogeologica e per la riqualificazione territoriale”;
  22. la legge della Regione Lombardia n. 35 del 12/12/2017, recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”;
  23. la legge della Regione Toscana n. 71 del 12/12/2017, recante “Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”;
  24. la legge della Regione Basilicata n. 36 del 14/12/2017, recante “Norme per il rilancio dell’agricoltura ed istituzione della Banca regionale della terra lucana”;
  25. la legge della Regione Toscana n. 72 del 13/12/2017, recante “Disposizioni relative ai destinatari delle agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017”;
  26. la legge della Regione Toscana n. 74 del 14/12/2017, recante “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”;
  27. la legge della Regione Toscana n. 75 del 14/12/2017, recante “Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell’utenza nell’ambito del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;
  28. la legge della Regione Toscana n. 73 del 13/12/2018, recante “Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo”;
  29. la legge della Regione Trentino Alto Adige n. 10 del 18/12/2017, recante “Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2018”;
  30. la legge della Regione Trentino Alto Adige n. 11 del 18/12/2017, recante “Legge regionale di stabilità 2018”;
  31. la legge della Regione Trentino Alto Adige n. 12 del 18/12/2017, recante “Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020”;
  32. la legge della Regione Abruzzo n. 60 del 13/12/2017, recante “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Sentenza n. 379/2016 del 7.4.2016 della Corte di Appello di L’Aquila - Elenco n. 1/2017 – Dipartimento Salute e Welfare (DPF)”;
  33. la legge della Regione Abruzzo n. 61 del 13/12/2017, recante “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Sentenze n. 956/2016 del 17.11.2016 e n. 917/2016 del 3.11.2016 della Corte di Appello di L’Aquila - Elenco n. 2/2017 - Dipartimento Salute e Welfare (DFP)”;
  34. la legge della Regione Abruzzo n. 62 del 13/12/2017, recante “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Sentenza n. 121/2017 del 28.3.2017 del Tribunale di Avezzano Sez. Lavoro - Elenco n. 3/2017 - Dipartimento Salute e Welfare (DPF)”;
  35. la legge della Regione Abruzzo n. 63 del 13/12/2017, recante “Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1978, n. 21 (Istituzione del servizio per l’assistenza alla famiglia, all’infanzia, alla maternità e alla paternità responsabili) e ulteriori disposizioni di carattere sociale”;
  36. la legge della Regione Molise n. 22 del 18/12/2017, recante “Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza”,
  37. la legge della Regione Basilicata n. 37 del 21/12/2017, recante “Contenimento dei costi della politica: diminuzione emolumenti Consiglieri regionali della Basilicata. Modifiche alla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 “Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato, di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata”;
  38. la legge della Regione Emilia Romagna n. 24 del 21/12/2017, recante “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;
  39. la legge della Regione Puglia n. 59 del 20/12/2017, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”;
  40. la legge della Regione Sardegna n. 26 del 14/12/2017, recante “Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2016, n. 33 (Proroga di termini di cui alla legge regionale n. 8 del 2015)”;
  41. la legge della Regione Calabria n. 48 del 21/12/2017, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”;
  42. la legge della Regione Calabria n. 49 del 21/12/2017, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alle lettere a) ed e), comma 1, dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
  43. la legge della Regione Calabria n. 50 del 01/12/2017, recante “Interventi per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici nella regione Calabria in favore di bambini, adolescenti e giovani con diabete mellito”;
  44. la legge della Regione Calabria n. 51 del 22/12/2017, recante “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi)”;
  45. la legge della Regione Calabria n. 52 del 22/12/2017, recante “Misure per promuovere il turismo sportivo mediante la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici”;
  46. la legge della Regione Calabria n. 53 del 22/12/2017, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 (normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati)”;
  47. la legge della Regione Calabria n. 54 del 22/12/2017, recante “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2018)”;
  48. la legge della Regione Calabria n. 55 del 22/12/2017, recante “Legge di stabilità regionale 2018”;
  49. la legge della Regione Calabria n. 56 del 22/12/2017, recante “Bilancio di previsione finanziario della regione Calabria per gli anni 2018-2020”;
  50. la legge della Regione Calabria n. 57 del 22/12/2017, recante “Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale”.

Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 16.24.