Le Commissioni riunite Ambiente ed Energia e Industria e Agricoltura del Senato hanno proseguito il 20 settembre l’esame del ddl di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (AS. 854) (scade il 9 ottobre). 

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Sono stati dichiarati improponibili 112 emendamenti.

Dopo una breve sospensione della seduta è stato riammesso l’emendamento 2.0.4 Nicita (PD) volto a prevedere un contributo per i soggetti residenti o domiciliati nel raggio di 30 KM da impianti di raffineria di petroli, a copertura dei costi di acquisto di carburanti per autotrazione

Sono state presentate alcune riformulazioni tra cui: 

  • 11.2 (testo 2) De Carlo (FdI) - incrementa il Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori per la promozione degli interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle   strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole. Stabilisce inoltre che per il periodo vendemmiale relativo al 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di perono­spora (Plasmopara viticola) alle produzioni viticole, le imprese agricole, possono omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta purché almeno il 70% delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023
  • 20.7 (testo 2) Nicita (PD) – sopprime a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, il contributo dovuto dalle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

I relatori Roberto Rosso (FI) per la Commissione Ambiente ed Energia e Giorgio Maria Bergesio (Lega) per la Commissione Industria e Agricoltura hanno presentato l’emendamento 19.0.500 recante la nomina di un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte.

Il termine per la presentazione dei subemendamenti è scaduto questa mattina alle 10.00. 

NUOVO EMENDAMENTO DEI RELATORI

9.0.500

I Relatori

Dopo l'articolo inserire il seguente:

     «Art. 19-bis.

(Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte)

          1. Al  fine  di consentire  la celere attuazione  del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della Provincia di Cuneo,  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto,  è   nominato   un   Commissario   straordinario   per   l'esecuzione della Variante di Demonte, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge  18 aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14 giugno 2019, n. 55.

          2. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della Società ANAS S.p.a.  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

NUOVE FORMULAZIONI

3.3 (testo 2)

NicitaMartella

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «Nelle more della ricognizione» con le seguenti: «All'esito della ricognizione»;

          b) sostituire le parole da: «i comuni» fino a: «dalla medesima legge n. 21 del 1992» con le seguenti: «i comuni possono rilasciare, per periodi limitati, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per far fronte alle situazioni di incremento straordinario della domanda sul proprio territorio e alle esigenze dell'utenza residente. Per tale finalità, il regolamento comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabilisce il numero dei veicoli aggiuntivi da adibire per periodi limitati al servizio di taxi la cui consistenza è definita in rapporto ai grandi eventi in programma sul territorio, all'andamento dei flussi stagionali delle presenze turistiche e alle esigenze dell'utenza residente, nonché la durata massima delle medesime, comunque non superiori a 12 mesi e rinnovabili per un massimo di ulteriori 12 mesi. Per il rilascio delle licenze aggiuntive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.»

 

11.2 (testo 2)

De CarloNoccoSigismondi

Apportare le seguenti modificazioni:

         a) al comma 2 sopprimere le parole: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»; 

          b) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. La ripartizione delle somme di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora.»; 

          c) al comma 3, dopo le parole: «agli interventi di cui ai commi 1 e 2.» aggiungere le seguenti: «Per i medesimi interventi è autorizzata la spesa di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»; 

          d) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

          «3-bis. Per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

          3-ter. Per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di perono­spora (Plasmopara viticola) alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, possono omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta purché almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023». 

 

15.0.4 [già em. 15.3 (testo 2)]

BiancofioreDe Priamo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

          «Art. 15-bis.

          (Disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime)

        1.  L'adeguamento annuale dei canoni per le concessioni di aree demaniali marittime, di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applica ai relitti sottratti all'uso del mare, a fini privati e/o domestici, senza scopo di lucro e senza alcuna attività di carattere commerciale ivi insediata e si determina assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime, annualmente aggiornate, ai sensi della precedente normativa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.»

 

20.7 (testo 2)

Nicita

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere il comma 1;

          b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, dovuto dalle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è soppresso.».

 

27.0.2 (testo 2)

GelmettiSigismondiPogliese

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico)

          1. Restano ferme le norme e i principi già vigenti relativi alle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui all'art.4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che esercitano attività commerciali ed industriali in un mercato concorrenziale, per i quali si conferma la speciale disciplina del settore, conformemente ai principi fissati dal diritto europeo, così come precisati anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 15 gennaio 2002 nella causa C-439/99 e sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99) e declinati dalla legge 18 aprile 2005, n. 62. Per dette società le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si applicano limitatamente alle norme previste per le società a mera partecipazione pubblica non di controllo.

          2. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, primo periodo, dopo le parole: "Sono altresì ammesse le partecipazioni" sono inserite le seguenti: ", dirette e indirette," e dopo le parole: "nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici" sono inserire le seguenti: "e le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori ed agli espositori".». {/user_Group}



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