Le Commissioni riunite Giustizia e Industria del Senato hanno proseguito il 6 ottobre l’esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (AS. 2371) (scade il 23 ottobre).
Le presidenze, in accordo con la presidente del Senato, hanno dichiarato inammissibili per estraneità di materia alcuni emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 27.
Le Commissioni hanno quindi esaminato gli odg e iniziato le votazioni degli emendamenti.
Alcuni emendamenti sono stati accantonati per ulteriori approfondimenti o per la mancanza del parere della Commissione Bilancio.
Sono stati in particolare accantonati l’emendamento 3.100 Relatori interamente sostitutivo dell'articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto) e i 18 subemendamenti ad esso riferiti.
Le Commissioni hanno ripreso l’esame questa mattina alle 10.30.
L’inizio dell’esame in Aula è previsto alle 16.30 di martedì 12 ottobre.
Odg accolti e gli emendamenti approvati
G/2371/2/2 e 10 ACCOLTO
Mollame, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),
premesso che:
nel provvedimento l'indicazione dei parametri relativi alla crisi dell'impresa, che costituiscono il presupposto per l'accesso alle procedure d'allerta, è stata demandata, per tutte le attività economiche, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che ha provveduto ad una prima individuazione di tali parametri, non ancora approvati dal Ministero dello sviluppo economico;
tuttavia, l'attuale emergenza sanitaria da Covid-19 sta mettendo fortemente in discussione tale approccio;
infatti, per tutti i settori produttivi, l'attuale situazione sta comportando scelte straordinarie di gestione aziendale, che si riflettono anche sulla redazione dei bilanci, compromettendo, di fatto, ogni valutazione di affidabilità economico-finanziaria delle imprese, alla base dell'applicazione delle "procedure d'allerta", che costituiranno la vera novità della riforma;
per questo, occorre fin da ora rivedere il meccanismo di funzionamento degli indici di crisi, che rappresentano l'anticamera delle nuove "procedure d'allerta", ed occorre farlo prima che questi entrino in vigore;
è necessario che tali strumenti vengano dettagliati ulteriormente, al fine di cogliere le molteplici caratteristiche (dimensionali, di attività, di occupazione di personale, di know-how) delle imprese;
tale obiettivo è raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento obbligatorio delle rispettive associazioni di categoria nell'elaborazione degli indici di crisi, mediante una norma specifica;
tali approfondimenti ulteriori, relativi alle singole attività economiche, si ritengono necessari al fine di poter definire indicatori di crisi in grado di far emergere situazioni molto diverse anche all'interno di uno stesso settore produttivo, obiettivo raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali di categoria;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di stabilire, a livello normativo, la partecipazione diretta delle associazioni di categoria ai fini dell'elaborazione degli indici di crisi, in accordo con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.
G/2371/3/2 e 10 (testo 2) ACCOLTO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),
premesso che:
destano alcune perplessità le modalità di individuazione degli indici della crisi d'impresa (ovvero gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa), così come definite nel "Codice della crisi d'impresa" (di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019);
in particolare, l'indicazione dei parametri relativi alla crisi dell'impresa, che costituiscono il presupposto per l'accesso alle procedure d'allerta, è stata demandata, per tutte le attività economiche, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
considerato che:
per tutti i settori produttivi, l'attuale situazione sta comportando scelte straordinarie di gestione aziendale, che si riflettono anche sulla redazione dei bilanci, compromettendo, di fatto, ogni valutazione di affidabilità economico-finanziaria delle imprese, alla base dell'applicazione delle "procedure d'allerta", che costituiranno la vera novità della riforma;
risulta necessario fin da ora rivedere il meccanismo di funzionamento degli indici di crisi, che rappresentano l'anticamera delle nuove "procedure d'allerta", ed occorre farlo prima che questi entrino in vigore;
considerato, inoltre, che:
è necessario che tali strumenti vengano dettagliati ulteriormente, al fine di cogliere le molteplici caratteristiche (dimensionali, di attività, di occupazione di personale, di know-how) delle imprese. Tali approfondimenti ulteriori, relativi alle singole attività economiche, si ritengono necessari al fine di poter definire indicatori di crisi in grado di far emergere situazioni molto diverse anche all'interno di uno stesso settore produttivo, obiettivo raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali di categoria;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di coinvolgere le rispettive associazioni di categoria nell'elaborazione degli indici di crisi, anche mediante l'introduzione di una norma specifica.
EMENDAMENTI APPROVATI
1.0.13
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 1-bis
(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)
- All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".
1.0.14
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 1-bis
(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)
- All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".
1.0.15
Evangelista, Gaudiano, D'Angelo, Croatti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 1-bis
(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)
- All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".
1.0.16
Mollame, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 1-bis
(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)
- All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".
1.0.17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 1-bis
(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)
- All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".
1.0.18
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 1-bis
(Proroga della nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.)
All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".
4.1
I RELATORI
Apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata»;
- b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole:«L'esperto», inserire le seguenti: «è terzo rispetto a tutte le parti e».
4.5
Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «revisore legale» inserire le seguenti: «non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale».
6.4
I RELATORI
Al comma 5, dopo la parola: «anteriori» inserire le seguenti: «rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1».
6.5
Al comma 5, dopo la parola: «anteriori» aggiungere, in fine, le seguenti: «rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1».
7.2
I RELATORI
Apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«lo stesso giorno al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» con le seguenti: «al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stesso giorno della pubblicazione della richiesta e dell'accettazione dell'esperto»;
- b) al comma 2, lettera f), sostituire le parole:«il nominativo» con le seguenti: «l'accettazione».
9.1
I RELATORI
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.».
11.1
I RELATORI
Apportare le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)» con le seguenti: «; in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)»;
- b) al comma 3, lettera b), alle parole:«proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto», premettere le seguenti: «all'esito delle trattative,».
16.1
I RELATORI
Apportare le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 13 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, il compenso dell'esperto designato è esclusivamente determinato tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.".
- b)al comma 5, sostituire le parole: "comma 1", con le seguenti: "commi 1 e 2" e sopprimere le parole: "o è predisposto un piano attestato di risanamento di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a)".
23.0.18 (già 26.0.7)
I RELATORI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 23-bis
(Disposizioni in materia di specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali)
All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, le parole «, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012» sono soppresse.».
28.0.1
Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 28-bis
(Clausola di salvaguardia)
- Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»
28.0.2 (testo 2)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 28-bis
(Clausola di salvaguardia)
- Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»
28.0.3 (testo 2)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 28-bis
(Clausola di salvaguardia)
Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»
28.0.4 (testo 2)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 28-bis
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»