La Commissione Finanze del Senato ha proseguito il 7 novembre l’esame del ddl di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (AS. 899 Governo) (scade il 28 novembre).
La Commissione ha concluso la prima scrematura degli emendamenti.
Tra gli approvati:
- 7.2Maffoni (FdI) - modifica e chiarisce la rubrica (Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale) inserendo la dicitura “anticipo dei termini per l'utilizzo del credito d’imposta”
- 7.24Lotito (FI) e 7.25 Tubetti (FdI) - proroga al 31 dicembre 2024 la disposizione transitoria in base alla quale, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico
- 7.0.22 (testo 2)Satta (FdI) – ulteriori deroghe in materia di AIA per i gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni
- 8.100Relatrice – quantificazione oneri della proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili: sostituisce l’espressione “pari a” 1.674.243 euro con l’espressione “valutati in” 1.674.243 euro
- 9.0.4 (testo 2)Fregolent (Az-IV-RE) e 16.0.3 (testo 2) Orsomarso (FdI) - le Regioni e le Province autonome, entro il 15 novembre 2023, comunicano al MIT l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al TPL per i quali è richiesto l'esonero dal divieto di circolazione a decorrere dal 1° gennaio 2024
- 9.0.7Minasi (Lega) e 9.0.8 Bergesio (Lega) – sancisce che, in relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione dei dati, in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali le variazioni compensative possono essere proposte non oltre il 31 dicembre 2035
- 10.4 (testo 2)Tajani (PD) e 10.8 (testo 2) Bucalo (FdI) - proroga al 31 gennaio 2024 il termine per l'adozione del DM del MIT che stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici
- 10.0.10 (testo 3)Turco (M5S) – proroga del termine per l’operatività del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile
- 10.0.13 (testo 2)Marcheschi (FdI) - proroghe in materia di rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo
- 12.0.1Camusso (PD) e 12.0.2 Magni (AVS) - proroga della rilevazione del dato associativo del pubblico impiego
- 13.0.2 (testo 2)Orsomarso (FdI) e 13.0.3 (testo 2) Biancofiore (NM) - proroga il termine della durata contrattuale e incrementa del 50% del valore iniziale degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza informatica della PA da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise
- 14.0.1Rastrelli (FdI) - proroga i termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Ischia (Tribunale di Napoli), Lipari (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Tribunale di Livorno)
- 15.0.31Nicita (PD) e 15.0.32 Bergesio (Lega) - stabiliscono che fino al 31 dicembre 2024 nel caso in cui emergano rischi discontinuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati, l'impresa che opera nel settore degli idrocarburi ne dia tempestiva comunicazione al MIMIT
Tra gli accantonati:
- 3.4 Orsomarso (FdI) - differisce al 1°gennaio 2025 l’applicazione alla Fondazione Enea Tech e Biomedical delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per le amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco ISTAT
- 4.0.5 Durnwalder (Aut) - proroga i termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 (industria 4.0)
- 6.9 Garavaglia (Lega) e 6.10 Orsomarso (FdI) - credito d'imposta per l'acquisto del gasolio per le iprese di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 T
- 6.0.6 Orsomarso (FdI), 6.0.7 Magni (Misto-AVS), 6.0.8 Pirovano (Lega), 6.0.9 Tajani (PD) - decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione degli enti locali dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027
- 6.0.10 Pirovano (Lega), 6.0.11 Lotito (FI), 6.0.12 Tajani (FdI), 6.0.13 Magni (AVS) e 6.0.14 Orsomarso (FdI) - proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU
- 7.3 Orsomarso (FdI), 7.4 Tajani (PD) e 7.5 Borghesi (Lega) - invio entro il 16 novembre 2023 da parte dei beneficiari del credito d'imposta, all'Agenzia delle entrate di apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito
- 7.6 Croatti (M5S), 7.7 Maffoni (FdI), 7.8 Bergesio (Lega), 7.9 Tajani (PD) - proroga dal 16 novembre al 7 dicembre 2023 il termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per il primo e per il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale e il termine entro cui il cessionario deve usufruire dei crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente
- 7.14 (testo 2) Gelmetti (FdI) - proroga al 31 dicembre 2023, il termine fino al quale è riconosciuto il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
- 7.0.7 Orsomarso (FdI), 7.0.8 Borghesi (Lega) e 7.0.9 Tajani (PD) - proroga i termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 (industria 4.0)
- 7.0.21 Murelli (Lega) - proroga in materia di adempimenti certificativi in materia di bioliquidi sostenibili. Prevede che dal 2026 (e non dal 2023) non sia conteggiata, ai fini del raggiungimento degli obiettivi in materia di FER, la quota di biocarburanti e bioliquidi, di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni
- 7.0.24 Paroli (FI), 7.0.25 Franceschelli (PD), 7.0.27 Patton (Aut) - proroga al 31 dicembre 2023 il termine di utilizzo da parte del cessionario e del cedente del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca
- 7.0.26 Maturale (M5S) - proroga al 31 dicembre 2023 il termine di utilizzo da parte del cessionario e del cedente del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca nel terzo e quarto trimestre 2023
- 7.0.40 Orsomarso (FdI), 7.0.41 Minasi (Lega), 7.0.42 Basso (PD) e 7.0.43 Paroli (FI) - estende il contributo al gestore dei trasporti marittimi con le isole minori siciliane per compensare l'aumento eccezionale dei costi del carburante non solo nel 2022 ma anche nel 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nello stesso periodo del biennio 2020-2021
- 7.0.46 Turco (Misto-AVS) - stabilisce che i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela fino al 1° gennaio 2025. Abroga l'articolo 36-ter del DL 48/2023 (DL Lavoro) sulla clausola sociale per il personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei contact center
- 8.0.7 Nicita (PD) - proroga al 30 giugno 2024 il termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14
- 9.2 Testor (Lega), 9.3 Zampa (PD), 9.4 Turco (M5S), 9.5 Barcaiuolo (FdI), 9.6 Fregolent (AZ-IV) e 9.7 Patton (Aut)– estende dal 30 ottobre 2023 a 31 dicembre 2023 il termine entro cui le aziende fornitrici di dispositivi medici che non hanno attivato contenzioso riguardo alcuni provvedimenti regionali e provinciali versano alle stesse Regioni e Prov. Aut
- 9.5 (testo 2) Barcaiuolo (FdI) – posticipa dal 30 ottobre al 30 novembre 2023 il termine entro cui le aziende fornitrici di dispositivi medici che non hanno attivato contenzioso riguardo alcuni provvedimenti regionali e provinciali versano alle regioni la restante quota rispetto a quella determinata dai relativi provvedimenti sul Payback dispositivi medici
- 10.100 Governo – autorizza il MIUR, entro il 2024, a bandire un concorso per la copertura 30% dei posti per l'insegnamento della religione cattolica
- 10.0.6 Minasi (Lega), 10.0.7 Fregolent (Az-Iv), 10.0.8 Tajani (PD) e 10.0.9 Orsomarso (FdI) - reca la proroga al 31 dicembre 2024 del termine del regime transitorio in materia di trasporti eccezionali previsto dal DL n. 146 del 2021 all'articolo 7-bis
- 12.0.3 Camusso (PD) - proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA
- 13.1 (testo 2) Russo (FdI) – proroga al 31 dicembre 2024 la nomina del sindaco di Palermo a Commissario di Governo
- 14.1 Mancini (FdI) - autorizza, al fine di rafforzare l'efficienza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di inclusione sociale e lavorativa, dal 1° gennaio 2024, l'incrremento di una posizione dirigenziale generale e di sei posizioni dirigenziali non generali.
- 15.2 Losacco (PD) - proroga di ulteriori 24 mesi il provvedimento autorizzatorio della cessione dei complessi aziendali o nel caso di provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo
- 15.0.16 (testo 2) Russo (FdI) – proroga di 5 anni l'incarico del Commissario Straordinario del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa
- 15.0.23 Manca (PD), 15.0.24 Durnwalder (Aut) e 15.0.25 Lotito (FI) - stabilisce che entro la data di entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (Legge n. 118 del 20220) sono adottate disposizioni modificative e integrative del Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (DPR n. 31 del 2017)
- 15.0.34 Relatore – apporta modifiche al Codice dei contratti pubblici. Fissa a 30 giorni il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione alle procedure competitive con negoziazione
Alcuni emendamenti sono stati ritirati e trasformati in odg.
EMENDAMENTI APPROVATI
1.1
Alla rubrica sostituire le parole «Termini in materia di» con le seguenti: «Differimento di termini in materia di».
2.2
Sostituire l'articolo con il seguente: «All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023"» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2023».Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è abrogato».
4.1
Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva».
5.1
Sostituire la rubrica con la seguente: «Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori».
6.2
Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali».
6.7 (testo 2)
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. All'articolo 18 comma 10 bis del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 le parole "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026. Entro il termine di cui al primo periodo l'Autorità si avvale, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, e con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facoltà di cui al secondo periodo può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando i periodi di servizio svolti con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a 3 anni.".
6.0.1 (id. a 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-bis (Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)
1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023"."
6.0.2 (id. a 6.0.1, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 6-bis
(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)
All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2023".
6.0.3 (id. a 6.0.1, 6.0.2, 6.0.4, 6.0.5)
Dopo L'articolo 6 inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)
1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2023".»
6.0.4 (id. a 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.5)
Turco, Barbara Floridia, Croatti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)
1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023".»
6.0.5 (id. a 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4)
Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 6-bis
(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)
1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 ottobre 2023».».
6.0.25
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole:« al 2025» sono sostituite dalle seguenti:« al 2026»
7.2
Alla rubrica, dopo le parole: «Misure urgenti in materia di» inserire le seguenti: «anticipo dei termini per l'utilizzo del».
7.24 (id. a 7.25)
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2024".»
7.25 (id. a 7.24)
Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole «31 dicembre 2023.» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024.».».
7.0.22 (testo 2)
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
(Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)
1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3-duodecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo articolo 5-bis, commi 3 e 3-bis, a condizione che:
a) i medesimi impianti siano inseriti da Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;
c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.»
8.100
Il Relatore
Al comma 2, sostituire le parole: "pari a" con le seguenti: "valutati in".
8.0.5 (id. a 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15)
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis
(Proroga in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo)
1. All'articolo 103-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".»
8.0.12 (id. a 8.0.5, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024.".»
8.0.13 (id. a 8.0.5, 8.0.12, 8.0.14, 8.0.15)
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
«Art. 8-bis
- All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024.".»
8.0.14 (id. a 8.0.5, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.15)
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
"Art. 8-bis.
1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024.".
8.0.15 (id. a 8.0.5, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14)
Orsomarso, Maffoni, Tubetti, Castelli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 8-bis
1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».».
9.11
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "30 novembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2024"».
9.0.4 (testo 2)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Articolo 9-bis.
(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)
All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 15 novembre 2023 comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali, già assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture dei trasporti con apposito decreto entro il 15 dicembre 2023 dispone l'esonero dei veicoli di cui al terzo periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."
9.0.7 (id. a 9.0.8)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)
1. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, nonché di assicurare l'efficace attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 27, comma 2-quinquies, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo 33-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le variazioni compensative possono essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035.».
9.0.8 (id. a 9.0.7)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis
(Disposizioni urgenti in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)
1. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, nonché di assicurare l'efficace attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 27, comma 2-quinquies, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo 33-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le variazioni compensative possono essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035.».
10.1
Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico».
10.3
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «primo periodo» con le seguenti: «terzo periodo».
10.4 (testo 2)
Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 gennaio 2024.»
10.5
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Il comma 1 dell'articolo 31-quinquies del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente: «1. Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.».».
10.8 (testo 2)
Bucalo, Orsomarso, Tubetti, Maffoni
Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 gennaio 2024.»
10.0.10 (testo 3)
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis
(Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo)
1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "e 2021" sono inserite le seguenti: "e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.».
10.0.13 (testo 2)
Marcheschi, Speranzon, Maffoni, Mancini
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
«Articolo 10-bis.
(Proroga di termini in materia sportiva)
1. All'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, all'ultimo periodo:
a) la parola: «settembre» è sostituita con la parola «ottobre»;
b) le parole «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre».".
11.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 11-bis.
(Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo)
1. Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto il rinvio delle elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti dal 2021 al 2022, il contestuale differimento della rilevazione del dato associativo degli stessi dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, e della durata triennale del mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici, le elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), sono differite al 2025.
2. Al fine di garantire la massima attualità della certificazione della rappresentanza per il periodo di riferimento relativo al triennio contrattuale 2025-2027 e di scongiurare un significativo disallineamento tra i dati oggetto della certificazione della rappresentatività, stante l'attuale previsione di rilevazione delle deleghe al 2023 e il dato elettorale al 2025, il termine della rilevazione delle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione per l'accertamento della rappresentatività, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, è fissato al 31 dicembre 2024."
12.1 (testo 2)
Al comma 1, dopo le parole: «legge 28 aprile 2022, n. 46,» inserire le seguenti: «in materia di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari,».
12.0.1 (id. a 12.0.2)
Camusso, Tajani, Furlan, Zambito
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
"Art. 12-bis
(Proroga della rilevazione del dato associativo del pubblico impiego)
1. A causa dello slittamento della tempistica delle elezioni delle RSU del pubblico impiego determinato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni."
12.0.2 (id. a 12.0.1)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Articolo 12-bis (Proroga della rilevazione del dato associativo del pubblico impiego)
- In considerazione della tempistica delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del pubblico impiego, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni."
13.0.2 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 13-bis
(Proroghe in materia di sicurezza Informatica nella Pubblica Amministrazione)
1. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della PA, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e, comunque, non oltre di un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
13.0.3 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 13-bis
(Proroghe in materia di sicurezza Informatica nella Pubblica Amministrazione)
1. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della PA, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e, comunque, non oltre di un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
14.0.1
Rastrelli, Orsomarso, Maffoni, Tubetti, Castelli
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 14-bis
(Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Ischia (Tribunale di Napoli), Lipari (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Tribunale di Livorno)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».
15.0.31
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 15-bis
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, le parole:« al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:« 31 dicembre 2024»
15.0.32
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Garavaglia, Borghesi, De Carlo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 15-bis (Proroga di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte)
1. I termini di cui ai commi 7 e 13, dell'articolo 10-bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 10 agosto 2023, n. 103, sono differiti al 31 dicembre 2023.
16.0.3 (testo 2)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Articolo 9-bis.
(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)
All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 15 novembre 2023 comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali, già assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture dei trasporti con apposito decreto entro il 15 dicembre 2023 dispone l'esonero dei veicoli di cui al terzo periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."
ORDINI DEL GIORNO
G/899/3/6 (già em. 3.0.4)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);
premesso che:
il disegno di legge in esame, all'articolo 3, titolato "Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi", interviene a sostegno dei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nell'anno 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
considerato che:
nell'anno 2023 lo stato di emergenza, a causa di gravi fenomeni atmosferici avversi, è stato dichiarato anche per i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
i suddetti eventi calamitosi hanno richiesto il dispiego di un numero importante di componenti di Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non solo allocati nei territori interessati dall'emergenza ma provenienti dalle sedi dell'intero territorio regionale;
a causa dei noti cambiamenti climatici in corso, tali eventi meteorologici sono con elevata probabilità destinati all'intensificazione, in termini sia di portata sia di frequenza;
valutato che:
compito dello Stato non è solo intervenire al verificarsi dell'emergenza, ma anche prevenire eventuali difficoltà nell'affrontarla;
Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il sopramenzionato motivo, devono essere posti nella situazione di poter garantire la migliore operatività possibile, che risulta anche dalla classificazione di determinati distaccamenti di sede come "sedi disagiate";
nei mesi che seguiranno, durante i quali lo stato di emergenza sarà ancora in vigore, alcuni distaccamenti con status di sedi disagiate, quali ad esempio alcuni distaccamenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco siti in certuni Comuni dell'Appennino tosco-emiliano, a causa della vigente normativa andranno a perdere tale status;
impegna il Governo:
a valutare le esigenze di tutte le sedi, in particolare le attuali "sedi disagiate" in procinto di perdere tale status, di Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, presenti sull'intero territorio delle Regioni per le quali nell'anno 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza, e di considerare la possibilità di prorogare il riconoscimento, fino alla fine dell'emergenza, del suddetto status ai distaccamenti che già lo possiedono.
G/899/4/6 (già em. 7.0.2)
Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Orsomarso, Tubetti
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);
premesso che:
il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, prevede all'articolo 5 misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali per far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche;
considerato che:
in particolare, per l'anno 2022, gli enti locali sono stati esonerati dall'applicazione delle disposizioni in materia di rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in relazione alle risorse trasferite nel 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas;
l'articolo 158 del TUEL dispone l'obbligo di rendiconto per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali. Il rendiconto deve essere presentato all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo. Il termine di presentazione del rendiconto è perentorio e la sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato;
anche per l'anno 2023 sono state assegnate risorse in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese che gli enti locali devono affrontare per garantire la continuità dei servizi locali, a seguito degli aumenti dei prezzi di gas ed energia dopo la fine dell'emergenza epidemiologica, ulteriormente aggravati dalle tensioni prodotte sui mercati dal conflitto russo-ucraino;
impegna il Governo:
a prorogare anche per il 2023 le disposizioni di cui al comma 6-ter, dell'articolo 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
G/899/5/6 (già em. 6.0.29)
Il Senato,
in sede di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899),
premesso che:
l'Agenzia europea dei regolatori dell'energia Acer, ha segnalato, come a livello europeo, ma soprattutto a livello italiano, la spesa per le bollette delle famiglie sia aumentata nel primo semestre del 2023 rispetto al 2022 nonostante la diminuzione dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso. I prezzi italiani risultano stabilmente al di sopra delle medie europee e questa anomalia richiede l'avvio di un serio monitoraggio dei contratti sottoscritti dai consumatori nel libero mercato oltre a un percorso di armonizzazione ai fini di una maggiore confrontabilità tra i contratti sottoscritti nel libero mercato e quelli relativi al servizio di maggior tutela;
secondo i dati diffusi dalla Commissione Europea, i prezzi del gas applicati ai consumatori domestici italiani risultano stabilmente al di sopra delle medie europee e difficilmente giustificabili rispetto ai costi di approvvigionamento della commodity. Tale situazione richiede l'avvio di un percorso di indagine volto ad individuarne e superarne le cause.
considerato che:
nell'ultimo aggiornamento di settembre l'Istat conferma che la discesa dell'inflazione in Italia è frenata dalle tensioni sui prezzi di energia elettrica e gas, in particolare proprio quelli del libero mercato non regolamentati;
in un quadro di preoccupante incertezza e volatilità dei mercati del gas italiani ed europei, sarebbe opportuno la proroga di due anni dei termini per lo svolgimento delle aste previste per dicembre 2023, finalizzate all'assegnazione del servizio a tutele graduali in materia di fornitura di gas per i clienti domestici, al fine di avviare iniziative, con il coinvolgimento di tutte le autorità competenti, volte a rimuovere le criticità e le distorsioni del passaggio al mercato libero in Italia segnalate, tra gli altri, dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Arera, dalla Autorità per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, Acer, dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni rappresentanti il tessuto industriale e produttivo, oltre che dall'ISTAT, sia con riferimento alla eccessiva concentrazione, che alle politiche di comunicazione commerciali eccessivamente aggressive e alla struttura e varietà dei contratti sottoscritti dai consumatori domestici nel libero mercato. Preoccupano i dati diffusi dall'ISTAT circa la eccessiva differenza tra i prezzi medi registrati sul mercato libero nell'anno in corso e quelli regolamentati, che inducono ad intervenire per tutelare i consumatori domestici dal rischio di incrementi del costo dell'energia inattesi o ingiustificati, anche al fine di salvaguardarne il potere di acquisto.
impegna il Governo:
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, al fine di ridefinire, per esigenze tecniche, i termini per l'assegnazione del servizio a tutele graduali in materia di fornitura di gas per i clienti domestici.
G/899/6/6 (già em. 6.0.30)
Il Senato,
in sede di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899),
premesso che:
l'Agenzia europea dei regolatori dell'energia Acer, ha segnalato, come a livello europeo, ma soprattutto a livello italiano, la spesa per le bollette delle famiglie sia aumentata nel primo semestre del 2023 rispetto al 2022 nonostante la diminuzione dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso. I prezzi italiani risultano stabilmente al di sopra delle medie europee e questa anomalia richiede l'avvio di un serio monitoraggio dei contratti sottoscritti dai consumatori nel libero mercato oltre a un percorso di armonizzazione ai fini di una maggiore confrontabilità tra i contratti sottoscritti nel libero mercato e quelli relativi al servizio di maggior tutela;
nell'ultimo aggiornamento di settembre l'Istat conferma che la discesa dell'inflazione in Italia è frenata dalle tensioni sui prezzi di energia elettrica e gas, in particolare proprio quelli del libero mercato non regolamentati;
in un quadro di preoccupante incertezza e volatilità dei mercati del gas italiani ed europei, sarebbe opportuno la proroga di due anni dei termini per lo svolgimento delle aste previste per dicembre 2023, finalizzate all'assegnazione del servizio a tutele graduali in materia di fornitura di gas per i clienti domestici, al fine di avviare iniziative, con il coinvolgimento di tutte le autorità competenti, volte a rimuovere le criticità e le distorsioni del passaggio al mercato libero in Italia segnalate, tra gli altri, dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Arera, dalla Autorità per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, Acer, dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni rappresentanti il tessuto industriale e produttivo, oltre che dall'ISTAT, sia con riferimento alla eccessiva concentrazione, che alle politiche di comunicazione commerciali eccessivamente aggressive e alla struttura e varietà dei contratti sottoscritti dai consumatori domestici nel libero mercato. Preoccupano i dati diffusi dall'ISTAT circa la eccessiva differenza tra i prezzi medi registrati sul mercato libero nell'anno in corso e quelli regolamentati, che inducono ad intervenire per tutelare i consumatori domestici dal rischio di incrementi del costo dell'energia inattesi o ingiustificati, anche al fine di salvaguardarne il potere di acquisto.
impegna il Governo:
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, per far sì che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotti, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2026, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.
G/899/7/6 [già em. 8.0.17 (testo 2)]
Russo, Bucalo, Pogliese, Sallemi, Tubetti, Orsomarso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);
premesso che:
al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (legge 13 ottobre 2020, n. 126), prevedeva la concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18 milioni di euro per l'anno 2021, successivamente incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2021;
la norma prevedeva il rilascio del buono ai cittadini interessati a fruire dei servizi termali, da poter spendere presso le strutture accreditate, che sono 192;
considerato che:
il 30 giugno 2022 scadevano i termini per iniziare a utilizzare i bonus e il termine ultimo di rendicontazione a Invitalia per gli enti termali scadeva il 15 dicembre 2022, ma i cittadini che hanno effettivamente utilizzato i buoni sono stati circa 180.000;
dall'attuazione della misura risulterebbero economie per un importo pari a euro 18.300.000,00;
ritenuto inoltre che:
la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata seguita e aggravata dalle tensioni prodotte sui mercati dal conflitto russo-ucraino, gravando pesantemente sulle strutture termali, così come su tutto il tessuto produttivo nazionale, soprattutto sul versante dell'incremento dei costi energetici;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere che le economie registrate dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già destinate dal Legislatore al supporto del settore termale duramente colpito dagli effetti della pandemia, siano utilizzate per sostenere le medesime imprese che si erano comunque fatte carico dei costi, in particolare di personale, per far fronte ad una domanda che fino alla scadenza prevista avrebbero dovuto in ogni caso soddisfare e che è, invece, imprevedibilmente venuta meno.