Le Commissioni riunite Ambiente ed Energia e Industria e Agricoltura del Senato hanno proseguito il 24 maggio l’esame del ddl di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (AS.660) (scade il 13 giugno). 

Sono state presentate le seguenti riformulazioni

  • 3.49 (testo 2) Sigismondi (FdI) - proroga al 31 dicembre 2024 i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale del diritto all'uso dell'acqua pubblica e i termini per le denunce dei pozzi. Fa salvo l'obbligo di versamento degli oneri di concessione e di ogni altro onere o sanzione accessoria che risultino dovuti dalla data di realizzazione delle opere
  • 4.10 (testo 2) Minasi (Lega) - al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi per far fronte alla crisi idrica, anche con riferimento alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, il proponente può presentare all'autorità competente un'istanza allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e indicati in apposito elenco predisposto dal proponente
  • 5.11 (testo 2) Paroli (FI) - integra l'articolo 3 (Campagne di pulizia) della Legge SalvaMare: al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità individuate dall'operatore attraverso la redazione di un piano di manutenzione presentato all'autorità di bacino
  • 5.14 (testo 2) De Priamo (FdI) - integra l'articolo 3 (Campagne di pulizia) della Legge SalvaMare: al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche possono svolgere, in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore attraverso la redazione di un piano di manutenzione presentato all'autorità di bacino
  • 6.7 (testo 2) Sigismondi (FdI) – incrementa da 50 a 150 metri cubi il volume massimo di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo possono contenere
  • 10.24 (testo 2) Dreosto (Lega) - per la durata della gestione commissariale, non ricomprende nella definizione di mare gli ambienti lagunari per le finalità di applicazione del TUA e relativa attuazione

Sono stati ritirati i seguenti emendamenti:

  • 1.5Rosa (FdI) – partecipazione alla Cabina di regia del presidente della Conferenza delle regioni o un presidente di regione o provincia autonoma delegato e dei presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente interessati o i loro delegati, senza bisogno di invito. Possono essere invitate le Autorità di Bacino. Anche i Commissari, oltre alle PP.AA, comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti
  • 1.22Sigismondi (FdI) - definizione delle procedure per il potenziamento della rete di monitoraggio e l'aggiornamento sistematico dei dati quali-quantitativi relativi alle risorse idriche superficiali e sotterranee
  • 4.3Sigismondi (FdI) - integra il comma 1 stabilendo che in relazione ai lavori di cui al primo periodo, in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, la predisposizione dei livelli di progettazione mancanti è realizzata esclusivamente da parte dell'operatore economico aggiudicatario
  • 4.24Sigismondi (FdI) - autorizza la spesa di 1 milione annuo per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, inclusi rilievi ed indagini, finalizzato alla realizzazione della diga sul fiume Melito
  • 4.0.1Tubetti (FdI) - misure per la gestione dei componenti delle infrastrutture idriche contenenti amianto (graduale e totale cessazione dell'utilizzo di tubature, canalizzazioni, contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale, e di altri componenti della rete idrica sul territorio nazionale contenenti amianto). Le regioni e le province autonome possono escludere dalla classificazione di "rifiuto" e "rifiuto pericoloso", tubature, canalizzazioni, contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale, e altri componenti della rete idrica contenenti amianto
  • 4.0.6Minasi (Lega) - misure per potenziare gli investimenti idrici nel Sud Italia (disposizioni volte a completare il processo di liquidazione dell'EIPLI e accelerare la costituzione della società per azioni
  • 5.10Rosa (FdI) - elimina la possibilità per il Commissario di procedere all’espletamento delle procedure e delle attività finalizzate all’assegnazione della concessione in caso di attivazione del procedimento di revoca della concessione per grave inadempimento degli obblighi previsti per il concessionario riguardo agli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche e miglioramento della capacità di invaso
  • 5.16Sigismondi (FdI) - i pozzi e le opere assimilabili per il prelievo di acqua potabile ai fini domestici sono realizzabili solo previa comunicazione di inizio lavori asseverata
  • 6.12De Carlo (FdI) - specifica che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno nella disponibilità dell'impresa agricola 
  • 7.2Della Porta (FdI) - inserisce delle specifiche per le misurazioni delle acque reflue e per il monitoraggio della conformità delle acque affinate
  • 7.3Sigismondi (FdI) - apporta modifiche all'allegato A in materia di misurazione delle acque reflue e del loro monitoraggio
  • 7.10De Priamo (FdI) - demanda al Commissario Straordinario l'autorizzazione per il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate, che la rilascia entro 30 giorni. Demanda alla regione o alla provincia autonoma il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua 
  • 8.7De Priamo (FdI) - demanda a uno o più decreti del MASE l'individuazione dei criteri e delle modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare

E’ stato ritirato e trasformato in odg l’emendamento 5.6 Sigismondi (FdI) – stabilisce che Commissario possa fissare un termine per l'effettuazione con modalità semplificate, anche da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche, di interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso o di originario deflusso naturale di acque fluviali, inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti

In calce i testi

https://nomoscsp.com/1c2cc460-5c76-4263-85a0-db8d9ee800c3" alt="Segnalibro contorno" width="30" height="30" />PROSSIMI PASSAGGI

  • Le Commissioni sono tornate a riunirsi oggi alle 9.30 per le inammissibilità. La seduta è ancora in corso ma da indiscrezioni si apprende che sono stati dichiarati inammissibili circa 40 emendamenti e che altri 28 emendamenti sono stati ritirati.
  • L’esame in Aula inizierà martedì 30 maggio alle 16.30

Giorgia Mirri

Legislative and Policy Consultant

M: +39 334 54 19 977

E: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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3.49 (testo 2)

SigismondiRosaDe PriamoFarolfiTubetti

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

        «7-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento, ovvero di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Resta fermo l'obbligo di versamento degli oneri di concessione e di ogni altro onere o sanzione accessoria che risultino dovuti dalla data di realizzazione di tali opere, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464.».

4.10 (testo 2)

MinasiGermanàPotentiBizzottoCantalamessa

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 di competenza regionale, anche con riferimento alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente può presentare all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del medesimo decreto legislativo, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.»

5.11 (testo 2)

ParoliSilvestro

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

                «3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

                 "3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui:

        1) la superficie interessata dalle operazioni;

            2) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate;

            3) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.

        Gli oneri derivanti dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario.".».

5.14 (testo 2)

De PriamoSigismondiRosaFarolfiTubetti

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino volto ad individuare:

        a) la superficie interessata dalle operazioni;

        b) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni sono effettuate;

        c) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.

        Gli oneri derivanti dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario.".».

6.7 (testo 2)

SigismondiRosaDe PriamoFarolfiTubetti

Al comma 1, capoverso «e-sexies)», sostituire le parole: «50 metri cubi» con le seguenti: «150 metri cubi».

10.24 (testo 2)

DreostoMinasiPotentiCantalamessaBizzottoGermanà

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

                «2-bis. Per le finalità di applicazione del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e dei relativi decreti attuativi, per la durata della gestione commissariale di cui all'articolo 3 del presente decreto, nella definizione di mare non sono ricompresi gli ambienti lagunari".».

 

G/660/15/8 e 9 (già em. 5.6)

SigismondiRosaDe PriamoFarolfiTubetti

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (A.S. 660),

            premesso che:

        l'articolo 5 del provvedimento recante "Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica" disciplina gli interventi del Commissario riguardanti la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio,

            impegna il Governo a:

        valutare l'opportunità che il Commissario possa fissare un termine per l'effettuazione con modalità semplificate, anche da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche di cui al comma 1 dell'articolo 5 del provvedimento in oggetto, di interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso o di originario deflusso naturale di acque fluviali, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti.



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