La Commissione Ambiente ha concluso il 5 agosto l’esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (Atto n. 161). La VIII Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra; premesso che le direttive 2023/958 e 2023/959, di cui il presente schema prevede l'attuazione, hanno apportato una serie di rilevanti modificazioni alla direttiva 2003/87/CE, recante la disciplina del Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emissions Trading System – EU ETS), che avranno un impatto significativo anche tenuto conto dell'implementazione dei nuovi obblighi derivanti dall'estensione del sistema ETS ai nuovi settori; considerato che l'articolo 3 interviene sul rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorità competente, tenuto conto dell'estensione dell'ambito di applicazione del sistema ETS e della revisione del meccanismo, anche al fine di estendere le competenze del Comitato ETS all'attuazione del nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon border adjustment mechanism – CBAM), istituito dal regolamento (UE) 2023/956, che sta comportando un sensibile aggravio amministrativo ed economico per gli importatori e gli operatori doganali soprattutto nella fase del passaggio in dogana e il cui funzionamento appare attualmente pregiudicato da una scarsa conoscenza degli obblighi di dichiarazione trimestrale da parte delle aziende coinvolte e dalla mancanza di chiarezza con riguardo ai soggetti tenuti agli adempimenti; richiamata la necessità di prevedere, al numero 7) della lettera c) del comma 7 dell'articolo 5, che i proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote siano destinati all'investimento e all'incentivazione del passaggio a forme e modalità di trasporto di persone e merci, che contribuiscano in modo significativo alla decarbonizzazione del settore, esplicitando anche il riferimento allo sviluppo del trasporto marittimo; evidenziato che attualmente la metà dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote è destinata al bilancio dello Stato e solo una quota è destinata al Fondo che finanzia la compensazione dei costi indiretti dell'ETS; segnalato che risultano troppo stringenti i termini fissati dallo schema di decreto per la presentazione della domanda di autorizzazione a emettere gas serra da parte dei soggetti regolamentati che sono stati individuati nei soggetti debitori dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per le tipologie di combustibile rientranti nell'ambito di applicazione del sistema ETS 2; rimarcata l'esigenza di apportare talune modificazioni agli allegati al decreto legislativo n. 47 del 2020 concernenti il rispetto dei criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni degli impianti che utilizzano biomassa; valutati favorevolmente i rilievi formulati dalla Commissione Trasporti nella seduta del 31 luglio 2024, esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni: a) valuti il Governo, al fine di assicurare il pieno rispetto della disciplina eurounitaria in materia di utilizzo dei proventi della vendita all'asta delle quote di emissioni, nonché in considerazione dell'ampliamento del sistema di scambio delle quote di emissioni a nuovi settori e dell'intervenuto riassetto delle attribuzioni dei Ministeri competenti, l'opportunità di aggiornare, anche modificando l'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, i criteri di ripartizione dei proventi delle aste, stabilendo che: la quota destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, di cui al comma 8 del citato articolo 23, sia pari a 600 milioni di euro annui; la quota destinata al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia pari a 150 milioni di euro annui; il 50 per cento dei proventi delle aste sia assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 15 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy e del 15 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) valuti il Governo, in considerazione dell'ampliamento del sistema di scambio delle quote di emissioni a nuovi settori per i quali l'Autorità nazionale competente è il Comitato ETS, l'opportunità di incrementare il numero dei componenti la Segreteria tecnica del Comitato medesimo di un minimo di quattro esperti, tra quelli designati dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A.; c) valuti altresì il Governo l'opportunità di stabilire che, al pari di quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in esame per il Comitato e la Segreteria tecnica ETS 2, anche il Comitato ETS e la relativa Segreteria tecnica possano beneficiare del supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; d) valuti il Governo l'opportunità di apportare modificazioni all'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020, prevedendo, in particolare, una riduzione delle sanzioni per i gestori degli impianti di ridotte dimensioni in caso di lievi ritardi nell'invio dei Piani di monitoraggio, e termini per la notifica delle violazioni da parte del Comitato più ampi e comunque compatibili con la verifica della residenza dei soggetti destinatari; e) valuti il Governo l'opportunità di rafforzare le attività ispettive del Comitato, anche apportando modificazioni all'articolo 33 del decreto legislativo n. 47 del 2020 volte a prevedere il supporto delle unità specializzate dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito delle funzioni istituzionali alle stesse attribuite dalla legislazione vigente; f) valuti il Governo l'opportunità di conservare gli effetti delle deliberazioni adottate, nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto, dal Comitato ETS ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in attuazione degli adempimenti previsti dalle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959; g) valuti il Governo, all'articolo 5, comma 7, lettera c), n. 7), l'opportunità di modificare l'articolo 23, comma 7, lettera i), del decreto legislativo n. 47 del 2020, esplicitando la finalità di incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, nonché a forme e modalità di trasporto, che contribuiscano in modo significativo alla decarbonizzazione del settore, compresi lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci e i servizi e le tecnologie per autobus rispettosi del clima; h) più in generale, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le risorse derivanti dalla messa all'asta delle quote siano destinate al finanziamento delle politiche finalizzate alla decarbonizzazione nei settori oggetto del sistema ETS anche attraverso la promozione di modalità di trasporto a minor impatto climalterante; i) valuti il Governo, all'articolo 5, comma 7, lettera c), n. 10), l'opportunità di modificare l'articolo 23, comma 7, lettera t), del decreto legislativo n. 47 del 2020, nel senso di prevedere che i proventi delle aste CO2 possano essere impiegati per investire in misure volte a decarbonizzare il settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili, come l'idrogeno, il metanolo e l'ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili, l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi; j) valuti il Governo, all'articolo 7, comma 1, capoverso «Capo V bis», in relazione alle stringenti tempistiche anche connesse alla definizione dello schema di decreto legislativo in esame, l'opportunità di garantire la possibilità di presentare il piano di monitoraggio e l'autorizzazione ad emettere entro il 30 settembre 2024 in luogo del 2 settembre 2024 previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2020 introdotto dallo schema medesimo; k) all'articolo 42-undecies del decreto legislativo n. 47 del 2020 – introdotto dall'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto in esame – si valuti l'opportunità di: aggiungere le parole «e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; aggiungere, in fine, le parole: «e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» all'ultimo periodo del medesimo comma 5; aggiungere le parole: «e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» all'alinea del comma 7, dopo le parole: «al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; l) valuti il Governo, all'articolo 7, comma 1, capoverso «Capo V bis», l'opportunità di novellare l'articolo 42-undecies, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dallo schema in esame, prevedendo di destinare i proventi del sistema ETS 2 anche a misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero e basse emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica anche veloce per veicoli leggeri e pesanti, nonché pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni, e la diffusione nella rete distributiva di carburanti alternativi di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 o a misure volte a incoraggiare il passaggio al trasporto pubblico, e a potenziare la multimodalità, o a fornire sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito; m) valuti il Governo l'opportunità di modificare gli allegati I e II del decreto legislativo n. 47 del 2020, prevedendo che gli impianti che utilizzano biomassa assicurino il soddisfacimento dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001; n) valuti il Governo la possibilità per il soggetto regolamentato di distinguere, dal punto di vista contabile, il costo relativo al soddisfacimento degli obblighi in materia di ETS2 dal prezzo del prodotto. o) valuti il Governo l'opportunità di recepire e dare attuazione al principio, statuito dalla direttiva europea ETS, secondo cui le risorse derivanti dalla vendita delle quote di emissione siano impiegate nei settori inclusi nell'ambito di applicazione della normativa con finalità ambientali; p) valuti il Governo l'opportunità di prevedere – in considerazione del fatto che il trasporto merci contribuisce in modo sostanziale al processo di riduzione delle emissioni, favorendo il raggiungimento degli obiettivi fissati dal pacchetto «Fit for 55» – che una parte dei proventi derivanti dalla vendita di quote attraverso le aste sia indirizzata ad investimenti finalizzati ad incrementare le principali misure di incentivazione al trasporto ferroviario delle merci, utili al più rapido raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale dell'UE. {/user_group}PARERE APPROVATO
Contributo trasporto aereo riduzione emissioni: l'VIII Camera ha espresso il parere
Parte di questo testo è disponibile solo per gli abbonati. Clicca qui per chiedere informazioni