La Commissione Politiche dell’UE della Camera ha concluso i 30 luglio l’esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CErelativa alle discariche di rifiuti (Atto n. 168).
La Commissione ha approvato il parere favorevole con condizione e osservazioni predisposto dalla relatrice Marina Berlinghieri (PD).
Marco Maggioni (Lega) ha osservato che la legge di delegazione europea 2018, approvata all'epoca del precedente Governo, aveva correttamente inserito tra i princìpi e criteri direttivi anche il riordino della disciplina in materia di utilizzo dei fanghi, questione assai rilevante specie in ambito agricolo. Ha stigmatizzato quindi il fatto che l'attuale Esecutivo abbia ritenuto di non esercitare la delega con riferimento a tale aspetto, esprimendo invece apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dalla relatrice, che ha ringraziato per aver inserito nella proposta di parere una specifica osservazione volta a sollecitare il Governo ad adottare tempestivamente un provvedimento di riordino della materia.
Per tali ragioni, ha preannunciato il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (atto n. 168);
considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega legislativa di cui alla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, nel rispetto anche dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della stessa legge;
ricordato che lo schema attua la delega conferita dall'articolo 15 della legge di delegazione europea per il 2018 (legge n. 117 del 2019) e che la direttiva oggetto di recepimento fa parte di un pacchetto di misure sull'economia circolare proposto dalla Commissione europea nel dicembre 2015 e approvato in via definitiva il 22 maggio 2018, che modifica sei direttive: la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e le direttive «speciali» in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAEE (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE);
rilevato che la direttiva (UE) 2018/850 aggiorna la direttiva discariche con riguardo alla comparabilità dei dati degli Stati membri, semplificandone anche le procedure di comunicazione, e rafforza gli obiettivi della direttiva, introducendo il divieto, a partire dal 2030, di conferire in discarica i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, compresi i rifiuti organici non trattati, raccolti in maniera differenziata, e l'obbligo, a partire dal 2035, di ridurre al 10 per cento il totale dei rifiuti urbani da collocare in discarica;
evidenziato che la citata norma di delega individua specifici criteri e principi direttivi che non si limitano alla mera attuazione della direttiva in quanto perseguono l'obiettivo più ampio di definire una complessiva riforma della disciplina in tema di discariche di rifiuti, concernente il riordino dei criteri di ammissibilità in discarica, l'adozione di una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, l'adeguamento al progresso tecnologico dei criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche, fermo restando il raggiungimento, in coordinamento con le regioni, degli obiettivi fissati dalla direttiva;
considerato l'obiettivo primario di ridurre il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili e rilevato che tra questi ultimi dovrebbero essere annoverati anche i rifiuti realizzati in plastica biodegradabile e compostabile, in coerenza con i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 della citata legge di delegazione europea 2018 (n. 117 del 2019), secondo i quali i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità e che rispettano gli standard europei per gli imballaggi recuperabili dovrebbero essere raccolti e riciclati assieme ai rifiuti organici e conteggiati nel calcolo degli obiettivi di riciclo;
valutato che lo schema di decreto provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto dei criteri direttivi di delega di cui all'articolo 15 della legge n. 117 del 2019, salvo il criterio di delega di cui al comma 1 del citato articolo 15, alla lettera b), che prefigura l'adozione di una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, materia che tuttavia non risulta trattata in maniera organica dalle disposizioni dello schema in esame, né la citata lettera b) risulta menzionata nella relazione illustrativa allo schema,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
provveda il Governo a specificare, all'articolo 1, lettera b), che novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 36 del 2003, che tra i rifiuti biodegradabili sono ricompresi anche quelli in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 o EN 14995;
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'esigenza di adottare tempestivamente il provvedimento per la revisione della disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi, al fine di garantire la loro efficiente gestione in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;
b) in ragione di quanto previsto dall'Allegato 1, paragrafo 2.6 «Disturbi ed impatti», il quale dispone che il gestore dell'impianto di discarica adotti misure idonee affinché siano ridotte al minimo anche le «emissioni di odori», si valuti altresì l'opportunità di inserire nello schema in esame una novella al citato decreto legislativo n. 36 del 2003 recante le definizioni di odore e sostanza odorigena, nonché di molestia olfattiva.