Le Commissioni riunite Finanze e Affari Sociali e la Commissione Bilancio della Camera hanno concluso il 5 dicembre l’esame, in sede consultiva, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (Atto n. 235).
Le Commissioni riunite hanno approvato il parere favorevole proposto dalle relatrici Mariangela Matera (Fdi) e Simona Loizzo (Lega), con un’osservazione con cui si chiede al Governo di valutare l'opportunità di prevedere, ai fini del calcolo dell'ISEE delle persone riconosciute invalide al 100% che richiedono servizi di sostegno alla persona ai soggetti pubblici erogatori, che sia tenuto conto delle spese da esse sostenute per l'acquisto di beni e servizi salvavita.
La Commissione Bilancio ha approvato il parere favorevole, predisposto dal relatore Andrea Mascaretti (FdI) con un rilievorelativo alla formulazione della clausola di invarianza finanziaria.
PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI FINANZE E AFFARI SOCIALI DELLA CAMERA
Le Commissioni VI e XII,
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
evidenziato che lo schema in esame modifica il citato Regolamento con la finalità anzitutto di aggiornarne il testo, trasponendovi le modificazioni apportate alla disciplina dell'ISEE dalle disposizioni di rango primario nel frattempo intervenute;
considerato che l'articolo 1 novella il richiamato regolamento relativo ai criteri di determinazione e ai campi di applicazione dell'ISEE, al fine di apportarvi modifiche di natura formale e di coordinamento, nonché di inserirvi le disposizioni di rango legislativo – e le relative disposizioni attuative – intervenute nel tempo;
preso atto che tali disposizioni riguardano, tra l'altro: l'istituto della precompilazione per la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) relativa alla determinazione dell'ISEE; il calcolo dell'ISEE dei nuclei familiari aventi tra i componenti persone con disabilità o non autosufficienti; il periodo di validità dell'ISEE e i riferimenti temporali per il calcolo – al fine della determinazione dell'ISEE – dei redditi e dei patrimoni;
preso atto che il calcolo dell'ISEE è necessario per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata;
rilevata l'opportunità, nel caso di persone riconosciute invalide al 100 per cento che richiedono servizi di sostegno alla persona ai soggetti pubblici erogatori, che il calcolo dell'ISEE tenga conto delle spese da esse sostenute per beni e servizi salvavita,
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di prevedere, ai fini del calcolo dell'ISEE delle persone riconosciute invalide al 100 per cento che richiedono servizi di sostegno alla persona ai soggetti pubblici erogatori, che sia tenuto conto delle spese da esse sostenute per l'acquisto di beni e servizi salvavita.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE BILANCIO DELLA CAMERA
La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (Atto n. 235);
rilevato che:
le disposizioni contenute nell'articolo 1 dello schema di regolamento sono volte a recepire i contenuti di disposizioni di rango legislativo già vigenti nel nostro ordinamento, nonché di prevedere alcuni adeguamenti formali e di coordinamento e, pertanto, non sono suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli oggetto di copertura nell'ambito delle disposizioni di rango legislativo già vigenti;
al fine di garantire l'efficacia della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 dello schema in esame, il medesimo articolo richiama l'applicazione delle previsioni dell'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ai sensi delle quali gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate sono chiamati ad emanare gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni che disciplinano la nuova definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;
segnalata l'opportunità, con riguardo alla formulazione della predetta clausola di invarianza finanziaria, in linea con il parere espresso dal Consiglio di Stato sullo schema del provvedimento in esame, di introdurre nel provvedimento una disposizione applicabile a regime che riprenda i contenuti del citato articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che, allo stato, reca disposizioni riferite espressamente alla prima applicazione del predetto decreto n. 159 del 2013,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
valuti il Governo, in sede di adozione definitiva del provvedimento, l'opportunità di riconsiderare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, al fine di introdurre una disposizione applicabile a regime che riprenda i contenuti dell'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che, allo stato, reca disposizioni riferite espressamente alla prima applicazione del predetto decreto n. 159 del 2013.». {/user_group}