La Commissione Sanità del Senato ha iniziato il 15 febbraio l’esame, in sede redigente, del ddl recante modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (AS. 1980 Maurizio Campari – Lega).
Il relatore Gaspare Antonio Marinello (M5S) ha illustrato il provvedimento che mira a risolvere diverse problematiche relative al tema del randagismo sul territorio nazionale.
In particolare, il ddl prevede:
- l’effettuazione di un censimento di tutti gli animali nelle strutture dei comuni e delle comunità montane, convenzionate o autorizzate;
- l’istituzione da parte del MinSal dell'Anagrafe canina e felina nazionale;
- l'istituzione dell'Anagrafe canina e felina regionale presso i comuni o le ASL competenti per territorio;
- l’obbligo di sterilizzazione degli animali già presenti all'interno delle strutture convenzionate o autorizzate e quelli che ne entrano a far parte;
- il divieto di destinare alla sperimentazione i cani vaganti che vengono catturati, nonché i cani provenienti dalle strutture convenzionate o autorizzate;
- l’adozione da parte delle regioni del programma di prevenzione del randagismo;
- la sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro per chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione;
- la sanzione amministrativa da 3.000 a 6.000 euro per chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione;
- la detrazione fiscale dell'80% annuo, per i 3 periodi d'imposta successivi alla data di adozione, fino a un massimo di 80 euro annui, della spesa sostenuta per la stipula di un'assicurazione sanitaria facoltativa per prestazioni medico-veterinarie in favore dell'animale d'affezione adottato proveniente dalle strutture convenzionate o autorizzate
Testo del ddl
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori CAMPARI, BRUZZONE, Emanuele PELLEGRINI e BRIZIARELLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2020
Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito dal seguente:
« Art. 2. – (Trattamento dei cani e di altri animali di affezione) – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio effettuano il censimento di tutti gli animali presenti nelle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, convenzionate o autorizzate. In caso di mancato svolgimento del censimento di cui al primo periodo nel termine indicato, il Ministero della salute invia tempestivamente una commissione ispettiva per valutare le cause dell'inadempienza. Nei successivi sei mesi i servizi veterinari inadempienti provvedono inderogabilmente a effettuare il censimento anche avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio di personale delle Forze dell'ordine.
2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della salute istituisce l'Anagrafe canina e felina nazionale.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i servizi veterinari delle ASL competenti per territorio fanno confluire nell'Anagrafe di cui al comma 2 i dati degli animali censiti ai sensi del comma 1, nel formato digitale stabilito dal Ministero della salute con apposita circolare da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Successivamente, con cadenza semestrale, le ASL competenti per territorio provvedono a effettuare controlli a campione sulle strutture presenti nel territorio comunale di competenza, al fine di verificare l'aggiornamento dei dati. Le strutture ricettive di animali sono tenute a comunicare telematicamente entro settantadue ore le nuove presenze e le eventuali dimissioni o decessi alla ASL di competenza, che provvede all'aggiornamento dell'Anagrafe canina e felina regionale di cui all'articolo 3 e dell'Anagrafe canina e felina nazionale.
4. Il costo unitario delle sterilizzazioni è approvato dalla Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI) e, in ogni caso, non può essere superiore a quello previsto dai parametri di liquidazione giudiziale di cui al decreto del Ministro della salute 19 luglio 2016, n. 165, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016. Gli animali già presenti all'interno delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, e quelli che ne entrano a far parte devono essere sterilizzati. A tal fine, le ASL predispongono, con cadenza annuale, bandi per la sottoscrizione di convenzioni con i medici veterinari liberi professionisti. Qualora il bando andasse deserto, le aziende sanitarie locali sono autorizzate a effettuare le sterilizzazioni presso i propri servizi veterinari.
5. I cani vaganti che vengono catturati, nonché i cani provenienti dalle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, non possono essere destinati alla sperimentazione.
6. I cani vaganti che vengono catturati, ove regolarmente muniti di microchip e registrati all'Anagrafe canina e felina regionale e nazionale, sono restituiti al proprietario o al detentore dietro pagamento dei costi sostenuti per la cattura, il sostentamento e l'eventuale cura di primo soccorso, fatte salve le regolari denunce di smarrimento, tali da non configurare il reato di abbandono.
7. I cani vaganti privi di microchip che vengono catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, devono essere muniti di microchip e iscritti all'Anagrafe canina e felina regionale e nazionale, al momento della loro cattura. Se non reclamati entro il termine di trenta giorni dalla cattura possono essere ceduti a privati o associazioni protezionistiche che diano garanzie sul trattamento sanitario e sul benessere dell'animale, previo trattamento profilattico contro rabbia, echinococcosi, nematodi e parassiti intestinali, nonché ogni altra malattia trasmissibile. Gli animali presenti nelle suddette strutture devono inoltre essere sottoposti a controllo clinico e sierologico nei confronti di eventuali zoonosi soggette a denuncia. Gli animali riconosciuti portatori di patologie trasmissibili all'uomo devono essere sottoposti a trattamento terapeutico obbligatorio da parte delle ASL e posti sotto controllo degli istituti zooprofilattici del territorio di appartenenza; tali animali possono essere adottati a seguito di risposta negativa dello specifico esame diagnostico sierologico o, comunque, con obbligo, nei successivi tre anni, per il proprietario adottante, di seguire un percorso clinico terapeutico presso il proprio medico veterinario libero-professionista, che certifica l'andamento clinico e sierologico della malattia. Le domande di adozione sono approvate o respinte dal responsabile dell'Anagrafe canina e felina regionale.
8. I cani ricoverati nelle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, possono essere soppressi tramite eutanasia etica soltanto se gravemente malati e quindi incurabili, previo parere di un medico veterinario che comprovi la necessità della soppressione in relazione allo stato di salute.
9. È vietata qualsiasi azione di maltrattamento verso cani vaganti e gatti che vivono in libertà. In caso di comprovata violenza o maltrattamento verso i suddetti animali si applica l'articolo 544-ter del codice penale.
10. I gatti in libertà sono soggetti a piani di controllo e limitazione delle nascite messi in atto dai servizi veterinari della ASL competente per territorio attraverso l'emanazione di bandi per la definizione di convenzioni con i medici veterinari liberi professionisti.
11. I gatti in libertà possono essere soppressi tramite eutanasia etica soltanto se gravemente malati e incurabili, previo parere di un medico veterinario che comprovi la necessità della soppressione in relazione allo stato di salute.
12. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, dietro autorizzazione dell'ASL competente, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza, fatto salvo l'obbligo di censire tutti gli animali che ne fanno parte, sterilizzarli facendo ricorso ai bandi di cui al comma 10, e di non introdurne dei nuovi senza autorizzazione sanitaria, pena la revoca dell'affidamento in gestione della colonia. I gatti presenti nelle colonie feline devono altresì essere muniti di microchip e registrati all'Anagrafe canina e felina regionale e nazionale.
13. I canili municipali e i canili convenzionati possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantire il servizio di pronto soccorso anche tramite convenzione con una struttura veterinaria di medici liberi professionisti.
14. Nella compravendita di cani e gatti, fatto salvo il rispetto delle norme che garantiscono lo stato di salute dell'animale, il venditore è obbligato a comunicare, all'ASL di competenza, il codice identificativo del microchip dell'animale oggetto della compravendita e il relativo acquirente ».
Art. 2.
1. L'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito dal seguente:
« Art. 3. – (Competenze delle regioni) – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le regioni disciplinano l'istituzione e il funzionamento dell'Anagrafe canina e felina regionale presso i comuni o le ASL competenti per territorio, nonché le modalità per l'iscrizione all'Anagrafe medesima e per il rilascio al proprietario o al detentore del microchip da impiantare nell'animale. Le regioni garantiscono, altresì, tramite l'adozione di un formato digitale dei dati compatibile, l'interoperabilità tra le diverse banche dati regionali nonché con l'Anagrafe canina e felina nazionale. Il Ministro della salute definisce le specifiche tecniche finalizzate all'interoperabilità di cui al secondo periodo in un manuale operativo da adottare entro il termine di cui al primo periodo.
2. Le regioni definiscono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani e gatti. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per gli animali ospitati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle ASL. Le regioni determinano altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni del contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
3. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie che operano in ambito regionale, adottano un programma di prevenzione del randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a) iniziative di informazione, da svolgere anche in ambito scolastico, al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle ASL addetto ai servizi di cui alla presente legge, nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le ASL e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza. Il Ministero della salute provvede al monitoraggio sull'attuazione della presente legge da parte delle regioni. In caso di inadempienza alle regioni è revocata l'assegnazione dei fondi di cui al primo periodo.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo ».
Art. 3.
1. L'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito dal seguente:
« Art. 5. – (Sanzioni) – 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con una sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000.
2. I proprietari di cani devono munire i propri animali di microchip tramite impianto sottocutaneo entro sessanta giorni dalla nascita al fine di iscrivere l'animale all'Anagrafe canina e felina regionale e nazionale. In caso di mancato impianto il proprietario è punito con una sanzione amministrativa di euro 250.
3. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 6.000.
4. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge di cui all'articolo 8 ».
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
« Art. 5-bis. – (Imposte e agevolazioni) – 1. Al fine di favorire le adozioni di cani o gatti presenti all'interno delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, coloro che adottano animali d'affezione possono usufruire di una detrazione fiscale pari all'80 per cento annuo, per i tre periodi d'imposta successivi alla data di adozione, fino a un massimo di 80 euro annui, della spesa sostenuta per la stipula di un'assicurazione sanitaria facoltativa per prestazioni medico-veterinarie in favore dell'animale adottato ».
Art. 5.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.