La Commissione Affari costituzionali della Camera ha proseguito il 30 novembre l’esame del testo unificato delle pdl recanti disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi (AC.196 Silvia Fregolent – IV e abb.).{user_group 10}
La Commissione ha approvato diverse modifiche al testo ed ha accantonato una decina di emendamenti che necessitano di ulteriori approfondimenti all’interno della maggioranza.
Il seguito dell’esame è stato quindi rinviato alle 13.30 di giovedì 2 dicembre. Conseguentemente è stato anche rinviato l’inizio dell’esame in Aula, previsto nella seduta di oggi.
Tra le modifiche apportate si segnala in particolare:
- l’esclusione dai “decisori pubblici” dei membri delle autorità indipendenti compresa la Banca d'Italia e l’equiparazione ai decisori pubblici dei soli responsabili degli uffici di diretta collaborazione e non più dei componenti;
- l’esclusione dalla disciplina in esame delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali;
- l’eliminazione del divieto di esercitare attività di relazioni istituzionali per i soggetti elencati dal comma 5 (soggetti che non possono iscriversi nel Registro per la rappresentanza di interessi) dell’articolo 5 (Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi);
- alcune modifiche all’elenco dei soggetti che non possono iscriversi nel Registro per la rappresentanza di interessi: i decisori pubblici durante il loro mandato e per un anno dalla sua cessazione se svolgono incarichi di Governo nazionale e regionale, e per la sola durata del loro mandato in tutti gli altri casi; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti da pubbliche amministrazioni a soggetti estranei alla PA per la durata del loro incarico; dirigenti dei partiti o movimenti politici per la durata del loro incarico;
- la previsione che l’AGCM provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza secondo le modalità stabilite con proprio regolamento da adottare, sentito il Garante Privacy, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge per sottoporlo a procedura di consultazione pubblica;
- l’aggiornamento settimanale da parte del rappresentante di interessi dell'elenco degli incontri svolti nella settimana precedente;
- l’obbligo per il rappresentante di interessi di fornire per ciascun incontro la documentazione contenente proposte, ricerche e analisi eventualmente trasmessa in occasione dell'incontro o successivamente ad esso. La documentazione è pubblicata entro 45 giorni dalla data dell'incontro;
- la facoltà per i rappresentanti di interessi, contestualmente all'invio delle valutazioni e delle proposte relative all’attività di consultazione di cui all’articolo 10, di chiedere al decisore pubblico un incontro per la presentazione e l'argomentazione delle proprie istanze;
- l’incarico all’ISTAT di integrare la classificazione delle attività economiche ATECO, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, prevedendo un codice specifico per l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi
Scarica il testo ricostruito
AC.196 e abb. Rappresentanza di interessi (testo ricostruito 30 novembre 2021)