La Commissione Lavoro della Camera ha proseguito ripreso il 4 marzo l’esame, sospeso il 3 aprile 2019, della pdl recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione (AC. 707 Renata Polverini – FI).{user_group 10}
Il presidente Andrea Giaccone (Lega) ha comunicato che la relatrice Tiziana Ciprini (M5S) ha rinunciato all'incarico e che sarà Sebastiano Cubeddu (M5S) a sostituirla per affiancare Renata Polverini (FI).
La Commissione ha quindi disposto l’abbinamento della pdl recante disposizioni in materia di registrazione e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro, di costituzione delle rappresentanze sindacali e di contrattazione collettiva, in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione (AC. 2198 Rina De Lorenzo – M5S).
La proposta di legge De Lorenzo riafferma il principio costituzionale della libertà di organizzazione sindacale, introducendo, a carico dell'associazione sindacale, il dovere di adottare uno statuto con cui sancire il proprio ordinamento interno a base democratica. L’articolo 2 prevede l'istituzione della Commissione per la registrazione delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e per l'accertamento della rappresentatività in relazione alle procedure di contrattazione collettiva ad efficacia generale di cui all'articolo 39 della Costituzione, presso la quale è istituito il Registro delle associazioni sindacali. La procedura della registrazione delle associazioni sindacali dei lavoratori è disciplinata dall'articolo 3, mentre quella del prelievo dei contributi sindacali dalle retribuzioni e della raccolta dei relativi dati è disciplinata dall'articolo 4. L'articolo 5 introduce dettagliate disposizioni relative alla costituzione delle rappresentanze unitarie sindacali e delle rappresentanze sindacali aziendali, i cui dati sono comunicati secondo la disciplina recata dall'articolo 6, che reca norme anche in materia di controlli della regolarità delle procedure. Le modalità della verifica della rappresentatività delle associazioni sindacali registrate sono disciplinate dall'articolo 7, ai fini della contrattazione collettiva ad efficacia generale di livello nazionale, e dall'articolo 8, ai fini della contrattazione collettiva ad efficacia generale di livello e ambito intermedio. L'articolo 9 introduce disposizioni per la registrazione e la verifica della rappresentatività delle associazioni dei datori di lavoro, che, sulla base dell'articolo 10, sono tenute all'obbligo della contrattazione. L'articolo 11 reca disposizioni relative alle votazioni e alle maggioranze per l'approvazione dei contratti collettivi ad efficacia generale e l'articolo 12 regola il rapporto tra i contratti collettivi ad efficacia generale di diverso livello e tra i contratti collettivi ad efficacia generale e le disposizioni legislative e regolamentari.
Concluso l’esame preliminare senza ulteriori interventi, l’esame è stato rinviato su proposta dei relatori per verificarne modalità e tempi di organizzazione, anche alla luce della nuova pdl abbinata.{/user_group 10}
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AC. 707 Polverini Rappresentanze sindacali e partecipazione lavoratori (testo)
Scarica l’AC. 2198 De Lorenzo