La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha iniziato il 9 giugno l’esame, in sede redigente, del ddl recante Disposizioni per la semplificazione delle procedure di trasferimento di beni immobili tra pubbliche amministrazioni (AS. 1640, Marco Silvestroni - FdI).
La relatrice, Domenica Spinelli (FdI), ha illustrato il provvedimento, composto da 4 articoli, che reca disposizioni in materia di trasferimenti di beni immobiliari ad uso non prevalentemente abitativo appartenenti al patrimonio delle pubbliche amministrazioni, ai fondi immobiliari pubblici gestiti da società di gestione del risparmio (SGR) e ad Invimit. In particolare:
- stabilisce le fasi procedurali per l'attuazione delle operazioni immobiliari tra enti pubblici, individuando nell'Agenzia del demanio il soggetto incaricato della mediazione tra le amministrazioni coinvolte.
- introduce misure di semplificazione procedurale e agevolazioni fiscali per le operazioni immobiliari di cui si tratta, tra cui l'esenzione dall'obbligo di garanzia per vizi ed evizione e dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica, la riduzione degli oneri notarili, la limitazione della responsabilità erariale ai soli casi di condotta dolosa e l'esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, nonché da ogni altro tributo e diritto.
- demanda al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di adottare - entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento - le linee guida operative per il trasferimento di immobili.
La Commissione svolgerà un ciclo di audizioni. Il termine per l’indicazione da parte dei Gruppi dei soggetti da chiamare in audizione, è fissato alle 16.00 di martedì 16 giugno.
Link al testo
In calce la sintesi completa
In calce il CV della relatrice
Valeria Federici
Public Affairs Consultant
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Articolo 1 (Disposizioni generali e ambito di applicazione) I commi 1 e 2 definiscono l'ambito di applicazione del provvedimento, rappresentato dai trasferimenti a titolo oneroso, comprese le permute, dai trasferimenti a titolo gratuito e dalle concessioni aventi ad oggetto beni immobili ad uso non prevalentemente abitativo appartenenti al patrimonio delle pubbliche amministrazioni, ai fondi immobiliari pubblici gestiti da società di gestione del risparmio (SGR) e ad Invimit.
Articolo 2 (Fasi procedurali) Il comma 1 precisa che, nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, gli enti territoriali manifestano il proprio interesse e la volontà di acquisire immobili pubblici mediante apposita deliberazione. Le altre pubbliche amministrazioni vi provvedono secondo i rispettivi ordinamenti. I commi 2 e 3 recano le fasi procedurali in capo all’Agenzia del demanio:
Articolo 3 (Semplificazioni procedurali e agevolazioni fiscali) Il comma 1 precisa che le operazioni immobiliari trattate dal provvedimento si svolgono nel rispetto dei princìpi trasparenza e pubblicità. Il comma 2 esonera le pubbliche amministrazioni individuate all'articolo 1 sono esonerate dalla presentazione della documentazione e delle dichiarazioni relative alla proprietà, alla regolarità urbanistica, alla regolarità edilizia e alla regolarità fiscale, nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale. Il comma 3 le esonera dalla prestazione di garanzia per vizi o per evizione. L'attestato di prestazione energetica è acquisito successivamente all'adozione dell'atto di trasferimento, senza che ciò costituisca condizione sospensiva o impedimento alla validità dell'atto. Il comma 4 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 3 (Modalità per la cessione degli immobili) del DL n. 351 del 2001 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare). Precisa che lo Stato, gli enti pubblici, e le società di cui all’articolo 1 della legge sono esonerati anche dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate dal trasferimento. Il comma 5 riduce della metà gli oneri notarili relativi alle operazioni immobiliari rientranti nell'ambito di applicazione della legge, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Il comma 6 precisa che le operazioni immobiliari rientranti nell'ambito di trasferimenti a titolo oneroso, comprese le permute, dai trasferimenti a titolo gratuito e dalle concessioni, fanno venir meno le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi. Il comma 7 esclude dall’imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo e diritto le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti e i trasferimenti di immobili compiuti nell'ambito di applicazione del provvedimento Il comma 8 precisa che la responsabilità erariale è limitata ai soli casi di danno causato con dolo. Il comma 9 precisa che gli immobili in uso o appartenenti al Ministero della difesa restano disciplinati dalle disposizioni del codice dell'ordinamento militare. Il comma 10 precisa che le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai beni immobili già individuati per la dismissione.
Articolo 4 (Disposizioni finali) Il comma 1 demanda al ministro dell'economia e delle finanze l’azione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le linee guida di attuazione delle procedure rientranti nell'ambito di trasferimenti a titolo oneroso, comprese le permute, dai trasferimenti a titolo gratuito e dalle concessioni. Il comma 2 demanda a un decreto del MEF il riconoscimento all’agenzia del demanio dei maggiori costi per l’attuazione del provvedimento. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. |
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Domenica Spinelli
Gruppo parlamentare: Fratelli d’Italia |
IN PILLOLE Sammichele di Bari (BA), 8 gennaio 1969 Diploma di liceo scientifico Imprenditrice
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Dati personali |
Luogo e data di nascita – Nata a Sammichele Di Bari (BA) l’8 gennaio 1969
Istruzione – Diploma di liceo scientifico
Occupazione – Imprenditrice. Dal 1998 al 2002 è stata impiegata della Maccorp SpA avendo la responsabilità dei rapporti con gli istituti bancari e di addetta al servizio cambio presso Aeroporto di Rimini |
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Attività politica e istituzionale |
Incarichi amministrativi – Dal 2012 al 2022 è stata Sindaco del comune di Coriano (RN). Dal 2022 è vicesindaco dello stesso comune con le seguenti deleghe: Politiche nazionali, regionali, provinciali, Comunicazioni istituzionali, Supporto all’attuazione del programma, Politiche del lavoro, Attività produttive, economiche, artigianali, Pianificazione urbanistica, P.R.G. – P.U.G., SUAP e SUE, Politiche del personale e formazione professionale, Pari opportunità. Consigliere della provincia di Rimini
Temi – Si occupa principalmente dello sviluppo economico delle comunità locali, di tematiche sociali, di scuola, e anche di disabilità |
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Attività nella XIX Legislatura |
Eletta nel collegio plurinominale Emilia-Romagna – 02. Dal 25 ottobre al 10 novembre 2022 membro della Commissione speciale per l’esame degli atti urgenti presentati dal Governo. Segretario della Commissione Affari costituzionali. Membro della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e della Commissione parlamentare per la semplificazione |
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Altro |
Vita privata – Sposata, una figlia. Passione per la lettura e scrittura di poesie |
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Contatti |
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