Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 83
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, venerdì 11 maggio 2018, alle ore 11.16 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi.
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ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE
Acquisizione e detenzione di armi
Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’interno Marco Minniti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), detta disposizioni necessarie all’attuazione e all’adeguamento della normativa nazionale alla nuova direttiva dell’Unione europea relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco e delle loro componenti essenziali (direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio).
La direttiva, nei suoi punti salienti, introduce disposizioni in merito alle modalità con cui devono essere marcate su tutto il territorio dell’Unione le armi da fuoco e le loro parti essenziali; ridefinisce il sistema informatico di tracciabilità delle armi e delle munizioni, per consentire anche, attraverso l’istituzione di una piattaforma informatica, lo scambio di informazioni tra i Paesi membri; prevede forme di controllo e di monitoraggio più stringenti dei titoli di acquisizione e detenzione delle armi; armonizza la durata delle autorizzazioni in materia di armi; rimodula le categorie delle armi da fuoco, modificando i criteri di acquisizione e detenzione delle stesse.
Nel disporre l’attuazione della direttiva, il decreto integra la disciplina esistente sul controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi destinate all’uso civile. Conseguentemente, viene chiarito che il decreto non incide sulla disciplina relativa all’acquisizione e alla detenzione di armi appartenenti alle Forze Armate o di Polizia o ad Enti governativi, nonché sulla legge relativa al controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (legge 9 luglio 1990, n. 185).
Tra le principali novità, il decreto introduce un sistema di tracciabilità delle armi che impone di conoscere in modo certo la data di fabbricazione e distruzione di ciascuna arma da fuoco e detta particolari regole tecniche per la loro disattivazione. Introduce poi la nozione di “arma camuffata”, cioè qualunque arma fabbricata o trasformata in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto, chiarendo che tali strumenti sono assolutamente vietati. Inoltre, attraverso una revisione delle norme in vigore, rende effettivo l’obbligo, per chi richieda il nulla osta all’acquisto di armi o ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, di produrre, all’atto del ritiro del documento, un’autocertificazione con la quale si attesti di aver avvisato i familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente more uxorio, dell’avvenuto rilascio dei documenti necessari per l’acquisizione della disponibilità dell’arma. Lo stesso obbligo viene esteso al titolare della licenza di porto d’armi all’atto della consegna del titolo medesimo. La mancata produzione dell’attestazione comporta l’impossibilità di acquisire il titolo, mentre la produzione di attestazione falsa o mendace comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente. In entrambi i casi, detti comportamenti potranno essere valutati dall’Autorità di pubblica sicurezza per l’adozione di provvedimenti di revoca del titolo stesso.
Infine, si riduce da sei a cinque anni la durata delle licenze di tiro a volo e di caccia di nuova emissione, nonché di quelle rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e si modifica la normativa relativa al controllo della sussistenza e permanenza dei requisiti soggettivi sui detentori di armi, prescrivendo l’obbligo di presentare ogni cinque anni la prevista certificazione medica, per chiunque detenga armi comuni da sparo, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, e salvo che il detentore sia in possesso di licenza di porto d’armi. La mancata presentazione del certificato autorizza il Prefetto ad adottare il provvedimento di divieto detenzione di armi.
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LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha esaminato nove leggi regionali e ha deliberato di non impugnare:
- la legge della Regione Basilicata n. 5 del 28/03/2018, recante “Modifiche alla L.R. 30 dicembre 2017, n. 39 “Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata””;
- la legge della Regione Basilicata n. 6 del 28/03/2018, recante “Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 “Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare””;
- la legge della Regione Basilicata n. 7 del 30/03/2018, recante “Modifiche all’art. 22 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39 recante “Disposizioni in materia di scadenze di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata””;
- la legge della Regione Puglia n. 6 del 27/03/2018, recante “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale)””;
- la legge della Regione Puglia n. 7 del 27/03/2018, recante “Modifica alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli. Istituzione della banca della Terra di Puglia) e modifica alla legge regionale 10 giugno 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia)”;
- la legge della Regione Puglia n. 9 del 27/03/2018, recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”;
- la legge della Regione Veneto n. 14 del 29/03/2018, recante “Modifica della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017””;
- la legge della Regione Sicilia n. 4 del 29/03/2018, recante “Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018”;
- la legge della Regione Emilia Romagna n. 3 del 03/04/2018, recante “Ratifica del protocollo d’intesa tra la Regione Emilia Romagna, l’autorità di bacino del fiume Po, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Veneto per una gestione sostenibile e unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico nel fiume Po”.
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Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 11.24.