Il Consiglio dei Ministri si è riunito venerdì 18 dicembre 2020, alle ore 18.35, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
COVID-19, PREVENZIONE DEL CONTAGIO DURANTE IL PERIODO FESTIVO
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
Ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, il testo prevede che:
- nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
- nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
Il decreto, infine, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
DETERMINAZIONE DEI COLLEGI PER LE ELEZIONI POLITICHE
Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell’articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51 (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà e del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce norme relative alla determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell’articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51.
L’intervento ridisegna i collegi in conseguenza dell’entrata in vigore della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, che ha modificato gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, riducendo da 630 a 400 il numero dei deputati e da 315 a 200 il numero dei senatori da eleggere a partire dalla prossima legislatura.
La definizione dei collegi è stata effettuata sulla base della proposta della commissione tecnica, composta da dieci esperti in materia e presieduta dal Presidente dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Gian Carlo Blangiardo.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.
PROVVEDIMENTI A NORMA DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, tenuto conto che, all’esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell’azione amministrativa, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Tortorici (ME), a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), affidandone la gestione a una Commissione straordinaria per un periodo di diciotto mesi.
Inoltre, in considerazione della necessità di completare l’azione di ripristino dei principi di legalità all’interno dell’amministrazione comunale, il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga, per sei mesi, dello scioglimento del Consiglio comunale di Torretta (PA), già sciolto per accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata.
CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, visto il parere favorevole del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, preso anche atto del gradimento dell’interessata, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha deliberato il conferimento della cittadinanza italiana alla sig.ra Sofiia Yaremchuk, atleta di nazionalità ucraina, in considerazione dei numerosi risultati di prestigio conseguiti vestendo la maglia azzurra nella disciplina della mezza maratona.
ANNULLAMENTO DI DELIBERAZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PRELIEVO VENATORIO
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, ha deliberato l’annullamento, a norma dell'articolo 19-bis, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, della deliberazione della Giunta della Regione Marche n. 834 del 29 giugno 2020, recante “Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE, autorizzazione al prelievo dello Storno (Storno Vulgaris) per l’anno 2020”, nonché della deliberazione della Giunta della Regione Marche n. 1235 del 5 agosto 2020, recante “Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo del Piccione o Colombo di città (Columba livia forma domestica) e della Tortora dal Collare (Streptopelia decaocto) per l’anno 2020”.
Tali deliberazioni, adottate al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole nel territorio regionale, hanno il prelievo in deroga delle specie piccione, tortora dal collare e storno in contrasto con il parere espresso dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) Le deliberazioni annullate, infatti, non forniscono adeguate argomentazioni e giustificazioni in ordine alle ragioni per cui si disattende alle indicazioni fornite, né la necessaria indicazione del numero massimo di animali da abbattere, elemento essenziale per la valutazione della sostenibilità della deroga, né un sistema di verifica per la sospensione del prelievo nel caso di raggiungimento della soglia massima. Per quanto attiene alla delibera relativa allo storno, inoltre, la Regione Marche non ha provveduto ad inviare la prescritta rendicontazione relativa all’attuazione della deroga per il controllo dello storno negli anni 2018 e 2019.
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM)
Il Consiglio ha adottato il provvedimento di autorizzazione al Ministero dell’università e della ricerca, per l’anno accademico 2020/2021, ad assumere a tempo indeterminato 427 unità di personale docente per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché ad accantonare una specifica quota di risorse finanziarie per assicurare il passaggio dalla II alla I fascia di n. 332 unità di personale docente.
LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato venti leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato:
- di impugnare
- la legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 21/10/2020 recante “Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell’azienda speciale provinciale per l’energia, disciplina dell’utilizzo dell’energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell’articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), della legge provinciale sull’energia 2012, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e della legge provinciale sull’agricoltura 2003” in quanto, prevedendo modalità e procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 8, commi 9 e 14, 10 e 16, comma 3, che eccedono dalle competenze statutarie riconosciute alla Provincia autonoma di Trento dall’articolo 13 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino Alto Adige, e vanno a violare l’articolo 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione;
- la legge della Regione Valle d’Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020, recante: “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato di emergenza” in quanto le disposizioni contenute nell’articolo 2, commi 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, nell’articolo 3, comma 1, lettera a), e nell’articolo 4 consentono la riapertura sul territorio regionale di una serie di attività che, al momento, in forza delle disposizioni del DPCM3 dicembre 2020, sono inibite o comunque fortemente limitate sul territorio nazionale, in ragione dell’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19. Tali disposizioni eccedono dalle competenze statutarie e si pongono in contrasto con la disciplina dettata dallo Stato in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica, in violazione dei principi costituzionali in materia di tutela della salute, di profilassi internazionale e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e q), e terzo comma, della Costituzione, dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118, primo comma, della Costituzione, e del principio di leale collaborazione, desumibile dagli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, nonché in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- di non impugnare
- la legge della Regione Lazio n. 13 del 19/10/2020 relativa al “Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2019”;
- la legge della Regione Lazio n. 14 del 19/10/2020 sull’ “Assestamento delle previsioni di Bilancio 2020-2022”. La Regione Lazio, infatti, si è impegnata a ripianare nell’esercizio 2021 la quota di disavanzo relativa all’esercizio 2020, riferita al disavanzo di parte corrente di cui all’articolo 9, comma 5, del D.L. n. 78/2015, nel senso richiesto dal Ministero dell’economia delle finanze);
- la legge della Regione Lazio n. 15 del 19/10/2020 sulla “Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell’articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”;
- la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 15/10/2020 recante “Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento)”;
- la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 18 del 15/10/2020 recante “Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell’invecchiamento attivo e modifiche all’articolo 9 della legge regionale 15/2014 in materia di protezione sociale), concernenti gli interventi per il contrasto alla solitudine”;
- la legge della Regione della Regione Molise n. 10 del 19/10/2020 sulla “Disciplina dei distretti del cibo”;
- la legge della Regione Piemonte n. 25 del 21/10/2020 sul “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019”. La Regione Piemonte si è infatti impegnata a inserire le tabelle previste dal punto 9.11.7 dell’Allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011 nel disegno di legge regionale n. 119 in corso di approvazione, nel senso richiesto dal Ministero dell’economia delle finanze;
- la legge della Regione Sardegna n. 28 del 19/10/2020 recante “Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2020 in materia di interventi a favore degli operatori di feste, sagre e dei lavoratori”;
- la legge della Regione Sardegna n. 29 del 19/10/2020 recante “Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1985 in materia di termini per la presentazione delle domande di contributi e autorizzazione di spesa a favore della Direzione della protezione civile”;
- la legge della Provincia Trento n. 10 del 22/10/2020 recante “Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice, e altre disposizioni riguardanti gli enti locali”;
- la legge Regione siciliana n. 24 del 22/10/2020 relativa alle “Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo”. La Regione siciliana si è impegnata a modificare gli articoli 2, comma 1, lett. a), e 5, comma 1, lett. b), nel senso richiesto dai Ministeri del lavoro e della salute;
- la legge della Regione Umbria n. 9 del 20/10/2020 recante “Ulteriori modificazioni della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni)”;
- la legge della Regione Lombardia n. 21 del 26/10/2020 recante “Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 9/2020 in tema di misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale e all’articolo 1 della l.r. 4/2020 in tema di differimento di termini in relazione alla l.r. 33/1991 istitutiva del FRISL”;
- la legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 19 del 23/10/2020 recante “Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all’allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre”. La Regione Friuli Venezia Giulia, infatti, si è impegnata ad accogliere i rilievi del Dipartimento della funzione pubblica;
- la legge della Regione siciliana n. 25 del 28/10/2020 recante “Misure per favorire la riduzione dell’utilizzo di materiale plastico nel territorio regionale ‘Plastic free’”;
- la legge della Provincia Trento n. 11 del 29/10/2020 recante “Modificazioni della legge provinciale sulla ricerca 2005”. La Provincia, infatti, si è impegnata a modificare l’articolo 12-ter, comma 1, lett. c), della legge provinciale sulla ricerca 2005, quale introdotto dall’articolo 6 della legge provinciale in esame, nel senso richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- la legge della Regione Molise n. 11 del 28/10/2020 su “Diffusione tecniche di pronto intervento per la disostruzione pediatrica”;
- la legge della Regione Emilia Romagna n. 6 del 02/11/2020 recante “Interventi urgenti in favore dei gestori di edicole”.
Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato:
- la rinuncia all’impugnativa della legge della Regione siciliana n. 21 del 28/11/2019 recante “Riordino del settore dell’assistenza nelle aree pediatriche”;
- la rinuncia parziale all’impugnativa della Legge Regionale Abruzzo 31 ottobre 2019, n. 34 recante “Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative”.
Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 20.05.