La Commissione Finanze del Senato ha proseguito il 27 febbraio l'esame del ddl di conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (AS. 1698) (scade il 5 aprile 2020).
Il presidente Alberto Bagnai (Lega) ha comunicato che sono stati presentati 49 emendamenti, 8 dei quali dichiarati inammissibili.
La Commissione tornerà a riunirsi martedì alle 17.00 per iniziare l’esame degli emendamenti (la Commissione Bilancio è convocata nel primo pomeriggio di martedì per l’espressione dei pareri).
Gli emendamenti presentati con l’indicazione di quelli inammissibili
1.1
Al comma 1 sopprimere le parole: «, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a),»
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di 2.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».
1.2
Al comma 1, dopo le parole: " e l)" aggiungere le seguenti: "e 53".
Conseguentemente, alla seconda riga, dopo le parole: " lettera a)," sopprimere la seguente lettera: "e".
Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: "assimilati", aggiungere le seguenti: ",nonché di lavoro autonomo".
Conseguentemente il fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020.
1.3
Ferrero, Montani, Siri, Saviane
Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: "Per gli anni 2020, 2021, 2022, ai soggetti di cui al presente comma, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi sia di importo inferiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta la medesima somma a titolo di trattamento integrativo di cui al comma precedente"
Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, pari a 1.500 milioni di euro annui per l'anno 2020 e di 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede, quanto a 1.5000 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2-ter. I commi da 288 a 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono abrogati.».
1.4
Ferrero, Montani, Siri, Saviane
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno, previo accordo con il datore di lavoro.»
1.5
Sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso, previa facoltà di opzione del percettore di reddito da lavoratore dipendente e di taluni redditi assimilati, di ricevere la spettanza dello stesso, in sede di conguaglio a fine anno, al fine di evitare eventuali restituzioni, in caso di non spettanza, che possono determinare gravi ripercussioni economiche, al medesimo percettore. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dodici rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio."
1.6
Nisini, Montani, Siri, Saviane
Sostituire il comma 3 con il seguente: «I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo in un'unica soluzione da versare nella prima retribuzione successiva alla verifica della spettanza in sede di conguaglio.»
1.7
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, dopo la parola:«riconoscono» aggiungere le seguenti:« in via automatica»;
- b) al terzo periodo, sostituire le parole: «in quattro rate» con le seguenti: « in sei rate»
- c) dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti:«Al fine di evitare le procedure di recupero degli importi non spettanti, il lavoratore può presentare al sostituto d'imposta, qualora presuma di percepire in un reddito complessivo annuale superiore alla soglia di cui al comma 1, una richiesta di rinuncia al trattamento integrativo di cui al comma 1 o richiedere al sostituto d'imposta che il trattamento integrativo sia erogato, nella misura effettivamente spettante, esclusivamente in sede di conguaglio, tenendo conto del diritto dell'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2.»
1.8
Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «riconoscono» con la seguente: «liquidano».
1.9
Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È fatta salva per i dipendenti beneficiari del trattamento integrativo, in accordo con il sostituto d'imposta, la facoltà di optare per l'erogazione complessiva in un'unica soluzione annuale in sede di conguaglio.».
1.10
Al comma 3, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e le parole: «quattro rate» con le seguenti: «sei rate».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e le parole: «quattro rate» con le seguenti: «sei rate».
1.11
Al comma 3 sostituire le parole: « 60 euro» con le seguenti: « 30 euro».
1.12
Nisini, Montani, Siri, Saviane
Al comma 3 sostituire le parole: "in quattro rate di pari ammontare" con le seguenti: "in dodici rate di pari ammontare".
Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, comma 3, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2021, e 540 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.13
Nisini, Montani, Siri, Saviane
Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le altre: «in un numero di rate pari al numero di mesi nei quali il lavoratore ha percepito il trattamento integrativo».
1.15
Al comma 3, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:« Il lavoratore comunica al sostituto d'imposta gli ulteriori redditi da lavoro percepiti, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto di lavoro con lo stesso, al fine della verifica, in sede di conguaglio, della spettanza del trattamento integrativo di cui al comma 1 e del recupero degli importi non spettanti.»
1.16
Ferrero, Montani, Siri, Saviane
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno.»
1.17
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
"4-bis. Ai soggetti di cui al comma 1, qualora rientrino nelle categorie dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, è riconosciuta una somma aggiuntiva a quella già spettante a titolo di trattamento integrativo, pari al 25% di tale somma.
4-ter. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono adottate le disposizioni per l'applicazione del comma precedente, nonché le modalità di distribuzione delle risorse di cui al comma 4-bis."
Conseguentemente, all'articolo 4 dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. Agli oneri derivanti dall' articolo 1 comma 4-bis, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico."
1.18
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
"4-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una somma aggiuntiva a quella già spettante a titolo di trattamento integrativo, in caso di figli a carico e a partire dal terzo figlio incluso. Suddetta somma è pari al 30% della somma spettante a titolo di trattamento integrativo, aumentata del 5% per ciascun figlio.
4-ter. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono adottate le disposizioni per l'applicazione del comma precedente, nonché le modalità di distribuzione delle risorse di cui al comma 4-bis."
Conseguentemente, all'articolo 4 dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 comma 4-bis, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico."
1.0.1
Damiani, Toffanin, Floris, Perosino
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
- Al fine di incentivare l'attività di formazione e di sviluppo professionale del personale dipendente, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le retribuzioni erogate ai lavoratori per le ore dedicate alla formazione professionale durante l'orario di lavoro non sono soggette ad alcuna forma di imposizione.
- Ai maggiori oneri del presente articolo, valutati in 300 milioni per l'anno 2020 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede:
- a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 350 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
2.1
Nisini, Montani, Siri, Saviane
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
(Ulteriore agevolazione fiscale per i redditi di lavoro autonomo)
- Ai titolari dei redditi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta un ulteriore credito dell'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a 1.000 euro per i lavoratori autonomi con reddito compreso da 7.500 euro a 20.000 euro.
- Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
- L'agenzia delle entrate verifica in sede di conguaglio la spettanza del credito di cui al comma 1. Qualora in tale sede, il credito di cui al comma 1 si riveli non spettante, la medesima Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi i 60 euro, il recupero del credito non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.».
2.2
Al comma 1 sopprimere le parole: «, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a),»
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di 2.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
2.3
Al comma 1, dopo le parole: " e l)" aggiungere le seguenti: "e 53".
Conseguentemente, alla seconda riga, dopo le parole: "lettera a)," sopprimere la seguente lettera: "e".
Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: "assimilati", aggiungere le seguenti: ",nonché di lavoro autonomo".
Conseguentemente il fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020.
2.4
Ferrero, Montani, Siri, Saviane
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno, previo accordo con il datore di lavoro.»
2.5
Sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso previa facoltà di opzione del percettore di reddito da lavoratore dipendente o e di taluni redditi assimilati, di ricevere la spettanza dello stesso, in sede di conguaglio a fine anno, al fine di evitare eventuali restituzioni, in caso di non spettanza, che possono determinare gravi ripercussioni economiche, al medesimo percettore. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dodici rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio."
2.6
Nisini, Montani, Siri, Saviane
Sostituire il comma 3 con il seguente: «I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo in un'unica soluzione da versare nella prima retribuzione successiva alla verifica della spettanza in sede di conguaglio.»
2.13
Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:« Il lavoratore beneficiario comunica al sostituto d'imposta gli ulteriori redditi da lavoro percepiti, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto di lavoro con lo stesso, al fine della verifica, in sede di conguaglio, della spettanza della detrazione di cui al comma 1 e dell'eventuale recupero degli importi non spettanti.»
2.7
Al comma 3 sostituire le parole: « 60 euro» con le seguenti: « 30 euro».
2.8
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al terzo periodo, sostituire le parole: «in quattro rate» con le seguenti: « in sei rate»
- b) dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti:«Al fine di evitare le procedure di recupero degli importi non spettanti, il lavoratore, qualora presuma di percepire in un reddito complessivo annuale superiore alle soglie di cui al comma 1, può richiedere al sostituto d'imposta la non applicazione della detrazione di cui al comma 1 o richiedere il riconoscimento della detrazione effettivamente spettante esclusivamente in sede di conguaglio.»
2.9
Nisini, Montani, Siri, Saviane
Al comma 3 sostituire le parole: "in quattro rate di pari ammontare" con le seguenti: "in dodici rate di pari ammontare".
Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2021, e 46 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2.10
Nisini, Montani, Siri, Saviane
Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le seguenti: «in dodici rate di pari ammontare».
2.11
Nisini, Montani, Siri, Saviane
Al comma 3 sostituire le parole «in quattro rate di pari ammontare» con le parole: «in un numero di rate pari al numero di mesi nei quali il lavoratore ha percepito il trattamento integrativo».
2.12
Ferrero, Montani, Siri, Saviane
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno.»
2.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)
- All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2020, 1.132 milioni di euro per l'anno 2021 e 860 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: "e autonomo".
2.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)
- All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- Agli oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2020, 1.132 milioni di euro per l'anno 2021 e 860 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: «e autonomo».
2.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)
- All'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera a), il capoverso b), è soppresso.
- b) la lettera d) è soppressa.».
Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 48,2 milioni di euro per l'anno 2020, 606,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: "e autonomo".
2.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)
- All'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera a), il capoverso b), è soppresso.
- b) la lettera d) è soppressa.
- Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 48,2 milioni di euro per l'anno 2020, 606,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: «e autonomo».
2.0.5
Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)
L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione, degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio».
2.0.6 INAMMISSIBILE
Laniece, Durnwalder, Bressa, Steger
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano)
- In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.0.7 INAMMISSIBILE
Laniece, Durnwalder, Bressa, Steger
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco)
- Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera d), sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta.».
Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.0.8 INAMMISSIBILE
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di assegno per il nucleo familiare)
- Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali."
Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.0.9 INAMMISSIBILE
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Interpretazione di norme legislative in materia di assegno per il nucleo familiare)
Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali.»
2.0.10
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni a favore dei dipendenti di cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia)
- Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia, nei casi in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'art. 51, comma 2 del decreto del presidente della repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, i rimborsi di spese documentate, nonché i rimborsi di altre spese non documentabili fino all'importo massimo giornaliero di euro 16.»
Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 100 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.0.11 INAMMISSIBILE
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art.2-bis.
(Modifiche agli articoli 67, 148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)
- Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole. «compensi erogati ai direttori artistici» sono aggiunte le seguenti: «ai formatori e»;
- b)all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «e per le bande musicali»;
- c)all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle bande musicali».
- Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.
3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis, dopo le parole: «Comitato olimpico nazionale italiano» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle bande musicali legalmente costituite».
Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.0.12
Bagnai, Montani, Siri, Saviane
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Rientro dei lavoratori altamente qualificati).
- All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 e che alla stessa data sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente decreto, previo versamento di:
- a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto, al momento dell'esercizio dell'opzione, ha almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
- b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST).
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso e per i tre periodi di imposta successivi.»
- Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa fino a 5 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. La predetta spesa costituisce limite annuale. Per i periodi di imposta dal 2021 al 2024 le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo di imposta precedente non fruite dai beneficiari. Agli oneri derivanti, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma " Fondi di riserva e speciali" della missione " Fondi da ripartire " dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3.1
Ferrero, Montani, Siri, Saviane
Al comma 1 inserire infine il seguente periodo: «Resta comunque ferma la possibilità in sede di cessazione del rapporto di lavoro, oppure in sede di conguaglio, di effettuare recuperi o integrazioni della quota spettante fino al 30 giugno 2020.»
3.2
Ferrero, Montani, Siri, Saviane
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Gli aventi diritto hanno la facoltà di chiedere l'erogazione del trattamento previsto dall'articolo 1 e dell'ulteriore detrazione prevista dall'articolo 2 mediante conguaglio, anche in sede di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi.».
3.3
Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione, degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio».
3.4 INAMMISSIBILE
Ferrero, Montani, Siri, Saviane
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del fondo cui al comma 3.»
3.0.1 INAMMISSIBILE
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis
- All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 125-bis è abrogato;
- b)al comma 125-ter, primo periodo, le parole: "di cui ai commi 125 e 125-bis", sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 125».
3.0.2 INAMMISSIBILE
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3- bis
(Riconoscimento agli Enti Bilaterali delle agevolazioni fiscali del welfare aziendale)
- All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera d-bis), dopo le parole: "categorie di dipendenti", sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;
- b) alla lettera f), dopo le parole: "e dei servizi riconosciuti", sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;
- c) alla lettera f-bis), dopo le parole: "i servizi e le prestazioni erogati", sono aggiunte le seguenti: «dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;
- d) alla lettera f-ter), dopo le parole: "le somme e le prestazioni erogate", sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;
- e) alla lettera f-quater), dopo le parole: "anche in forma assicurativa", sono aggiunte le seguenti: «o per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»
Alla copertura dei relativi maggiori oneri, valutati in 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.