Il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha posto ieri in Aula del Senato la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi dell’articolo unico del ddl di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (AS.1138-A) (scade il 14 luglio), nel testo proposto dalla Commissione Industria e Agricoltura. 

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, non ci sarà la discussione sulla questione di fiducia e nella seduta di questa mattina, iniziata alle 10.00, si procederà direttamente alle dichiarazioni di voto e alla chiama.

Il provvedimento sarà trasmesso alla Camera per la seconda e definitiva lettura. 

Nella mattinata di ieri la Commissione Industria e Agricoltura ha concluso l’esame e ha approvato 2 emendamenti dei relatori Luca De Carlo (FdI) e Giorgio Maria Bergesio (Lega) volti a recepire le condizioni della Commissione Bilancio. 

In particolare l’emendamento 2.0.400/3/5ª Commissione elimina l’esclusione dall’obbligo di iscrizione alla Banca dati degli appalti in agricoltura per le imprese agromeccaniche e le imprese forestali iscritti negli albi regionali (tale esclusione era stata inserita con il subemendamento 2.0.400/3 Fregolent – IV).

Il sottosegretario per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Patrizio Giacomo La Pietra ha accolto diversi ordini del giorno, molti dei quali riformulati. 

EMENDAMENTI APPROVATI

2.0.400/3/5ª Commissione

I Relatori

Sopprimere il subemendamento.

 

12.100/5ª Commissione

I Relatori

All'emendamento, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

          «d) sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 1.747.236 euro per l'anno 2024 e a 2.995.261 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

                    a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

                    b) quanto a 736.492 euro per l'anno 2024 e a 1.262.557 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

 

Coord. 2

I Relatori

Alla rubrica dell'articolo 1, come modificato dall'emendamento 1.200 (testo 3), dopo le parole: «imprese agricole,» inserire le seguenti: «florovivaistiche»;

          Alla rubrica dell'articolo 3, come modificato dall'emendamento 3.32 (testo 2), sostituire le parole: «e dalla flavescenza dorata» con le seguenti: «, dalla flavescenza dorata e dalla xylella fastidiosa»;

          All'emendamento 3.32, capoverso 8-ter, sopprimere le parole: «, ultimo periodo,»;  

          All'emendamento 3.0.8, dopo le parole: «entro sessanta giorni» inserire le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e sostituire le parole: «con proprio provvedimento» con le seguenti «con proprio decreto»;

          Agli identici emendamenti 4.0.6 testo 2, 4.0.7 testo 2, 4.0.13 (già 5.0.44 testo 2), comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «obbligatoriamente»;

          All'emendamento 5.72 (testo 2), dopo le parole: «n. 199,» inserire le seguenti: «introdotto dal comma 1 del presente articolo» e sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

          All'emendamento 12.0.4 (già 12.2 testo 2), comma 1, sostituire le parole da: «dopo le parole» fino alla fine del comma con le seguenti: «, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura delle attività di vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia"».

          All'emendamento 13.10 testo 2, capoverso comma 2-ter, sostituire la parola «utilizzate» con la seguente «destinate».

ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI

G/1138/2/9 (testo 2)

FazzoneParoliRosso

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

     premesso che:

          il grano duro resta la coltivazione più diffusa in Italia, con circa 300.000 agricoltori impegnati in questa coltura. Il nostro Paese è primo in Europa e secondo nel mondo nella produzione di grano duro destinato alla pasta;

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare un marchio del grano duro italiano, sulla stregua del Desert Durum americano.


G/1138/3/9 (testo 2)

MagniDe CristofaroCucchiAurora FloridiaSabrina LicheriNaturaleNave

Accolto

Il Senato,

           in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

      premesso che:

           emerge da diverse inchieste un sistema organizzato di caporalato che coinvolge le imprese di un settore strategico per l'economia qual è quello agricolo e che per qualificare e per rendere più efficace l'azione di contrasto a detto fenomeno sono necessarie misure atte ad estendere la responsabilità penale in solido lungo la filiera, rafforzare le attività ispettive mediante lo strumento degli indici di congruità, recuperare una parte almeno delle disposizioni messe a tutela della sicurezza dei lavoratori nei luoghi in cui si lavora, senza ipocrisie, buonismi e indulgenze;

      considerato che:

           vi è una totale sproporzione tra le parti che acquistano e vendono forza lavoro, e l'intermediazione privata di manodopera come condizione che rende digeribile ed elegante ciò che oggi chiamiamo caporalato;

      ritenuto che:

           è necessario porre mano alla catena che valorizza i prodotti agricoli e i rapporti perversi interni alla filiera agroalimentare che concentrano in alto i profitti, nelle industrie di trasformazione della grande distribuzione, e scaricano in basso le diseconomie, ai produttori piccoli e medi che sono al contempo vittima e carnefici, dentro un sistema di mercato che è compiutamente mondializzato e che ha persino dato forma a un potente meccanismo di condizionamento delle nostre quotidiane esistenze attraverso l'alimentazione, il cibo che consumiamo, il modo in cui vi accediamo;

           tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

      impegna il Governo:

          oltre a quanto già previsto nel presente provvedimento, a valutare l'opportunità di mettere a punto ulteriori specifici interventi normativi che possano aggredire il fenomeno del caporalato, con l'intento di ampliare le tutele lavorative nel settore agricolo.

G/1138/4/9

De Priamo

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

     premesso che:

          è necessaria una corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici,

     impegna il Governo:

          a) a valutare l'opportunità di coinvolgere la Società Gestore dei Servizi Energetici per l'attività di vigilanza e controllo sui sistemi collettivi di cui ai commi da 3 a 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

          b) al fine di massimizzare il numero dei soggetti responsabili che si rivolgono ai sistemi collettivi (consorzi senza fini di lucro costituiti dai produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche),  per prestare la garanzia finanziaria necessaria per la corretta gestione del fine vita dei moduli installati sugli impianti incentivati in Conto Energia, di valutare l'opportunità di estendere al 31 dicembre 2024 il termine ultimo entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione e istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un meccanismo annuale di presentazione delle istanze nell'ambito di due finestre temporali, organizzato secondo regole definite dal GSE di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e pubblicate sul sito internet del GSE.

G/1138/5/9 (testo 2)

Rosso

Accolto

Il Senato,

           in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

      premesso che:

           le installazioni fotovoltaiche richiedono fondazioni invasive, scavi e movimento di terra, estirpazione di erbe e piante, strutture di appoggio, e pregiudicano la evapotraspirazione dei suoli con conseguenze anche idrogeologiche a lungo termine;

           la Cassazione, con sentenza 6840/2024 del 14 marzo 2024, ha pertanto equiparato il fotovoltaico a immobile a causa del non più reversibile consumo di suolo;

           il maggiore assorbimento di radiazione solare rispetto al suolo libero, la mancata evapotraspirazione e il conseguente surriscaldamento delle superfici fin oltre 65°C (effetto PVHI, PhotoVoltaic Heat Island) con emissione infrarossa a frequenze cui l'atmosfera è poco trasparente, incrementano l'effetto serra in corrispondenza del fotovoltaico a terra;

           i precedenti effetti da tempo accertati costituiscono un grave danno alla luce del principio DNSH (Do No Significant Harm), e sono pertanto necessari approfondimenti tecnico-scientifici per mettere a punto mitigazioni allo stato attuale inesistenti;

           l'Italia è la nazione europea a maggior consumo di suolo agricolo, per questo motivo dispone di aree già antropizzate in misura esuberante rispetto al resto d'Europa;

           all'interno del nostro Paese esistono almeno 86.000 ettari di coperture disponibili di capannoni industriali in gran parte inutilizzati, su cui sono installabili in pochi anni fino a 72 GWp fotovoltaici con: 1) permitting pervio e accelerato; 2) irrisori costi di connessione essendo questa già presente (la quale altrimenti costerebbe fino a 20 euro per km per ogni kWp); 3) autoconsumo spinto e quindi bassa esigenza di accumulo; 4) nessuna esigenza di espropri, né di potenziamento della rete in AT;

           in particolare, per garantire un futuro pervio agli investitori fotovoltaici appare inderogabile, prodromica e urgente una definizione delle priorità come segue:

           1) usare i capannoni industriali; si può rapidamente - e a costi minori - arrivare ad almeno nuovi 70 GWp;

           2) successivamente su aree dismesse, SIN, SIR (per le quali non esiste un censimento, ma saranno almeno altri 20 GWp);

           3) su parcheggi asfaltati, zone cementificate, caserme dismesse, aree ferroviarie, almeno altri 20 GWo;

           4) successivamente con agrivoltaico, dopo aver usato il tempo disponibile (durante le fasi 1+2+3) per monitoraggi ex-ante delle condizioni climatiche ambientali da parte di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) anche per il tramite di ARPAV, JRC, ISPRA in particolare mediante monitoraggio satellitare, comunque necessarie per poterle confrontare con quelle ex-post (altrimenti fuorvianti);

           5) solo in caso di necessità, fotovoltaico a terra, in aree idonee sulle quali sia stato possibile (durante le fasi 1+2+3+4) fare valutazioni e approfondimenti di merito e di metodo, in particolare con monitoraggio satellitare delle temperature al suolo ex-ante che possa escludere il rischio di PVHI,

     impegna il Governo:

           a valutare la possibilità di prevedere l'istituzione urgente di un tavolo tecnico interministeriale per l'individuazione delle priorità d'investimento.

G/1138/6/9 (testo 2)

BizzottoDreostoCantalamessa

Accolto

Il Senato,

           in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

      premesso che:

           l'articolo 10 del decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024, recante «disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.» prevede che, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 157 del 1992, la vigilanza venatoria sia affidata alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni agricole rappresentate nel Cnel e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata;

           l'Unione nazionale cacciatori zona alpi (UNCZA) ha recentemente promosso un studio denominato «Progetto Stambecco» che raccoglie tutti gli studi promossi negli ultimi anni nel nostro Paese sulla specie stambecco;

           dalle pagine dello studio emerge come lo stambecco sia una specie ormai ampiamente diffusa sull'arco alpino dove sono stati censiti più di 50.000 capi dei quali ben 15.000 sul versante italiano. Numeri che giustificherebbero l'avvio di una gestione anche venatoria della specie;

           a livello europeo, secondo la «direttiva Habitat», lo stambecco, al pari del camoscio alpino, è una «specie di interesse comunitario il cui prelievo nella natura ed il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione» (Allegato V);

           il decreto del Presidente della Repubblica 357/97 che recepisce la suddetta direttiva, inserisce appunto lo stambecco tra le specie di interesse comunitario il cui sfruttamento potrebbe essere oggetto di misure di gestione, tuttavia la legge n.157 del 1992 non lo prevede fra le specie cacciabili e nemmeno fra quelle particolarmente protette;

           gli Stati membri possono adottare misure di sfruttamento purché sempre compatibili con un suo stato di conservazione soddisfacente, attraverso l'introduzione di piani di gestione;

           da tempo lo stambecco è oggetto di prelievo venatorio da parte di altri Stati dell'arco alpino: peraltro lo stesso è cacciato ormai da alcuni anni nella Regione Trentino-Alto Adige, in Provincia di Bolzano;

           l'ISPRA (allora INFS) ancora nel 2004, e poi anche in seguito, aveva prodotto, su richiesta di UNCZA, un parere circostanziato in cui riteneva assolutamente fattibile l'avvio della gestione venatoria di questo bovide;

           ai sensi dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992 il passaggio dello stambecco fra le specie cacciabili potrebbe essere attuato attraverso l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'ISPRA;

      impegna il Governo:

           a valutare la possibilità, in accordo e armonia con la normativa europea di settore, e tenendo conto dei vincoli di appartenenza dell'Italia alle organizzazioni internazionali di tutela della fauna e degli habitat naturali, in particolare di quelli montani, di inserire lo stambecco fra le specie cacciabili di cui all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, al fine di provvedere ad una sua corretta e utile gestione venatoria, anche attraverso l'introduzione di piani di gestione.

G/1138/7/9 (testo 2)

NoccoFallucchi

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge 1138 di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale,

     premesso che:

          è urgente un aggiornamento della regolamentazione amministrativa e fiscale riguardante i Concessionari delle Aziende Faunistiche-Venatorie, le quali non potendo avere finalità di lucro e non potendo adottare in modo diretto assetti organizzativi e statutari idonei per operare non possono scegliere l'assetto giuridico necessario ad acquisire le risorse utili alla gestione aziendale e gli investimenti funzionali alle azioni obbligatorie di miglioramento ambientale previste dai disciplinari di concessioni rilasciati dagli Enti competenti (le Regioni/Province);

     impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

          a) autorizzare le Regioni a istituire aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, corredando le concessioni con programmi di valore naturalistico e faunistico;

          b) consentire la caccia nelle aziende faunistiche-venatorie nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento ove applicabili;

          c) prevedere che su richiesta dei concessionari interessati le Regioni autorizzino la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di aziende in cui è consentita la caccia;

          d) prevedere che le attività esercitate dall'imprenditore agricolo nelle aziende faunistico-venatorie in cui è consentita anche la caccia sono da considerarsi connesse alla attività di impresa agricola;

          e) prevedere misure sanzionatorie efficaci, proporzionate e dissuasive in grado di evitare le conseguenze che possano derivare dalla intenzionale interruzione abusiva dell'attività venatoria.

G/1138/8/9 (testo 2)

PoglieseSilvestroni

Accolto

Il Senato,

           in sede di esame del disegno di legge 1138 di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale,

      premesso che:

           il provvedimento detta disposizioni in ambito di alimentazione, somministrazione di prodotti alimentari, nonché di rapporti commerciali che regolano la distribuzione dei prodotti alimentari;

           il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cosiddetto Codice dei contratti pubblici, all'articolo 131, recante disposizioni sui servizi sostitutivi di mensa, ha reso strutturale il tetto, fissato in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale, alle commissioni sui buoni pasto a carico degli esercenti, relativi ai buoni pasto erogati tramite gare CONSIP;

           se da un lato tale disposizione ha fornito maggiori certezze per quanto riguarda gli utilizzatori di buoni pasto erogati tramite gare CONSIP, dall'altro non fornisce un'armonizzazione trasversale per le transazioni di questo tipo, in quanto le commissioni per i buoni pasto al di fuori del perimetro delle gare CONSIP è ben superiore al 5 per cento, rendendo svantaggiosa la diffusione del buono pasto come strumento di welfare aziendale;

           poiché il buono pasto rappresenta un benefit aziendale vantaggioso per azienda e dipendenti, sia in virtù della loro flessibilità sia da un punto di vista economico, in quanto contribuiscono all'abbattimento del cuneo fiscale aumentando il potere d'acquisto dei lavoratori, la loro diffusione è un fenomeno da incentivare, abbattendo ove possibile ogni barriera di mercato che ostacoli tale diffusione,

      impegna il Governo:

           a valutare l'opportunità di applicare, nel primo ambito normativo utile, lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto, che remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, anche in riferimento ad accordi stipulati tra le imprese che emettono i buoni pasto, cartacei o elettronici e gli esercenti al di fuori del perimetro tracciato dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, afferenti ai servizi sostitutivi di mensa.

G/1138/10/9 (testo 2)

CantalamessaBizzottoParoli

Accolto

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (A.S. 1138),

     impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare misure di accesso al credito per le imprese del settore agroalimentare anche mediante il sistema dei confidi.

G/1138/11/9 (testo 2)

CentinaioBizzottoCantalamessa

Accolto

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (A.S. 1138),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di incrementare le risorse dirette a garantire il reddito di imposta per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito delle zone ZES.

G/1138/12/9 (testo 2)

CentinaioBizzottoCantalamessa

Accolto

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (A.S. 1138),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di prevedere misure finalizzate a sostenere gli imprenditori agricoli mediante forme di esonero contributivo.

G/1138/13/9 (testo 2)

TosatoBizzottoCantalamessa

Accolto

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (A.S. 1138),

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel primo veicolo normativo utile, di definire in maniera maggiormente puntuale le aree in cui è possibile inserire nel fascicolo aziendale particelle prive di titolo di conduzione.

G/1138/14/9 (testo 2)

Rosso

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1138, recante "Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (A.S. 1138),

          premesso che:

          l'articolo 5 del decreto-legge reca misure finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo per impianti fotovoltaici con moduli a terra;

          impegna il Governo:

          a valutare se, alla luce degli emendamenti approvati, si rendano necessari chiarimenti relativi all'applicazione delle disposizioni citate in premessa.

G/1138/15/9 (testo 2)

BizzottoCantalamessa

Accolto

Il Senato,       

            in sede di esame del disegno di legge n. 1138, di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;

             premesso che:

            il Capo I, del decreto-legge in esame, reca interventi volti a tutelare le imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati;

            nel testo del decreto-legge in esame sono previste, in particolare, misure di sostegno di specifici comparti agroalimentari;

            nell'ambito di tali interventi, e a completamento dell'azione intrapresa dal Governo a favore di sistemi di tracciabilità degli alimenti, sarebbe auspicabile un intervento per una corretta informazione ai consumatori circa l'origine e la tracciabilità della filiera delle carni bovine di razza autoctona,

            impegna il Governo

           a valutare la possibilità di adottare specifici atti normativi volti ad introdurre sistemi di tracciabilità della filiera delle carni bovine di razza autoctona, fornendo al consumatore informazioni chiare e trasparenti circa l'origine delle suddette carni, che sono rese disponibili in tutti i supporti informativi adottati dal canale della ristorazione. {/user_group}



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