La Commissione Ambiente della Camera ha concluso il 4 marzo l’esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 146).
La Commissione ha approvato il parere favorevole con osservazioni predisposto dal relatore Alberto Zolezzi (M5S).
In Commissione Territorio del Senato la presidente Vilma Moronese (M5S), preso atto della mancanza di richieste di intervento, ha dichiarato chiusa la discussione generale ed ha ricordato che il termine per la presentazione di eventuali osservazioni da far pervenire alla relatrice Emma Pavanelli (M5S) scade alle 20.00 di oggi.
L’esame proseguirà la prossima settimana.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
L'VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 27 del 2014, di attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (atto n. 146);
preso atto che la direttiva (UE) 2017/2102, oggetto di recepimento, modifica la direttiva 2011/65/UE (c.d. RoHS 2) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) allo scopo di proteggere, con sempre maggiore efficacia, la salute umana attraverso il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE promuovendo il riutilizzo di tali prodotti ed il riciclaggio dei materiali usati, nonché di armonizzare le disposizioni della direttiva RoHS 2 con la normativa europea in materia di immissione dei prodotti sul mercato unico, dettando al contempo, in coerenza con i principi dell'economia circolare, una specifica disciplina per le AEE escluse dall'ambito di applicazione della precedente direttiva 2002/95/CE fino al 22 luglio 2019 al fine di dare una soluzione alle situazioni che si sarebbero potute verificare dopo tale data con riguardo alle restrizioni delle operazioni sul mercato secondario e all'accorciamento del ciclo di vita di talune categorie di AEE,
preso atto del parere favorevole della Conferenza Unificata reso nella seduta del 29 gennaio 2020;
considerato che:
dai rapporti ISPRA risulta che buona parte dei RAEE (oltre il 75 per cento) non vengono recuperati adeguatamente nel nostro Paese e fluiscono fra i rottami ferrosi, in circuiti illegali o non vengono comunque smaltiti adeguatamente;
dall'inchiesta ECODOM-ALTROCONSUMO è emerso con banali microchip che percentuali significative di RAEE eseguono doppi o multipli trattamenti in impianti con doppi o multipli trasporti, incrementando il costo di gestione e il costo delle AEE stesse;
da numerose inchieste e rapporti ambientali emergono criticità crescenti relative alla gestione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) utilizzati ancora in molti prodotti fra cui le AEE (in particolare i nuovi PFAS fra cui il cicloC6O4); non è prevista al momento l'indicazione della presenza di PFAS nelle AEE né il monitoraggio dei PFAS nei RAEE;
dall'audizione di ENEA è emerso che con brevetti italiani sarebbe possibile già oggi chiudere il riciclo completo delle materie prime critiche contenute nei Pag. 220RAEE, assicurando sicurezza sanitaria e ambientale nonché recupero delle materie critiche,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di inserire una specifica disposizione per migliorare i controlli per la tracciabilità di AEE e RAEE;
b) valuti il Governo l'opportunità di incentivare il recupero nazionale di specifiche materie prime critiche contenute nei RAEE garantendo sicurezza ambientale e sanitaria;
c) valuti il Governo l'opportunità di richiedere alla Commissione europea il riesame dell'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE, ripreso dall'allegato II del decreto legislativo n. 27 del 2014, inserendo anche i PFAS (PFOA, PFOS e cicloC6O4), secondo le procedure di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo.