La Commissione Cultura e Istruzione del Senato ha iniziato il 21 novembre l’esame, in sede deliberante, del ddl recante istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (AS. 906, approvato dalla Camera).
Il relatore Paolo Marcheschi (FdI) ha illustrato il provvedimento, composto da 2 articoli, approvato all'unanimità dalla Camera l'11 ottobre scorso.
Finalità della proposta – composta da 2 articoli – è quella di promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nelle discipline scientifiche quali la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica, note con la sigla inglese STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), istituendo una settimana nazionale dedicata alla realizzazione di iniziative volte a promuovere la conoscenza e l'accesso allo studio di tali discipline.
L’'articolo 1 stabilisce che la Repubblica riconosce i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale «Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche» al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline. Precisa che la Settimana non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive) e che le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Incarica il MUR di promuovere cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e nei principali musei nazionali della scienza e della tecnica per la realizzazione delle finalità della legge.
La Settimana nazionale delle discipline STEM è fissata proprio nei giorni dal 4 all'11 febbraio di ogni anno a motivo della circostanza che l'11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.
L'articolo 2 reca le finalità delle iniziative da realizzare nell'ambito della Settimana nazionale:
- attivare percorsi stabili di orientamento post-scolastico che coinvolgano gli studenti e le istituzioni pubbliche, compresi le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza delle discipline STEM e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi studenti verso tali discipline;
- valorizzare e consolidare le esperienze in ambito STEM nel curriculum dello studente;
- promuovere campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunità lavorative;
- supportare la didattica, sin dai primi gradi di istruzione, verso l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM;
- promuovere corsi di formazione con modalità innovative sulle discipline STEM per il personale docente al fine di favorire lo sviluppo delle competenze STEM negli alunni e negli studenti;
- valorizzare gli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di start-up innovative e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle discipline STEM;
- g) sostenere iniziative, anche extrascolastiche, per gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM;
- promuovere l'organizzazione di incontri, giornate di orientamento e altre attività similari per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado indirizzate all'approfondimento delle conoscenze e delle competenze nelle discipline STEM;
- promuovere percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse di studio, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), per gli studenti che decidano di intraprendere tali percorsi;
- attivare percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere;
- promuovere iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico.
Per il perseguimento delle finalità della legge, incrementa di 2 milioni per il 2024 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ferme restando le risorse disponibili a legislazione vigente, comprese le risorse relative alla missione 4, «Istruzione e ricerca», componente 1, «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università», e componente 2, «Dalla ricerca all'impresa», del PNRR e le risorse del Fondo per la Repubblica Digitale nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze digitali» del PNC.
Tenuto conto dell'ampia condivisione sul testo, i gruppi hanno rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.
Testo
AS. 906
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati SCHIFONE e FOTI
(V. Stampato Camera n. 854)
approvato dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 ottobre 2023
Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche
Art. 1.
(Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche)
1. La Repubblica riconosce i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale « Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche », note con la sigla STEM, al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline.
2. La Settimana nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche il Ministero dell'università e della ricerca promuove cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e nei principali musei nazionali della scienza e della tecnica per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.
4. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2.
(Finalità)
1. La Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione.
2. Le iniziative da realizzare nell'ambito della Settimana nazionale promuovono le attività svolte nell'ambito delle risorse di cui al comma 3 che perseguono le seguenti finalità:
a) attivare percorsi stabili di orientamento post-scolastico che coinvolgano gli studenti e le istituzioni pubbliche, compresi le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza delle discipline STEM e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi studenti verso tali discipline;
b) valorizzare e consolidare le esperienze nell'ambito delle discipline STEM nel curriculum dello studente;
c) promuovere campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunità lavorative;
d) supportare la didattica, sin dai primi gradi di istruzione, verso l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM;
e) promuovere corsi di formazione con modalità innovative sulle discipline STEM per il personale docente al fine di favorire lo sviluppo delle competenze STEM negli alunni e negli studenti;
f) valorizzare gli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di start-up innovative e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle discipline STEM;
g) sostenere iniziative, anche extrascolastiche, per gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM;
h) promuovere l'organizzazione di incontri, giornate di orientamento e altre attività similari per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado indirizzate all'approfondimento delle conoscenze e delle competenze nelle discipline STEM;
i) promuovere percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse di studio, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), per gli studenti che decidano di intraprendere tali percorsi;
l) attivare percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere;
m) promuovere iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, ferme restando le risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla missione 4, « Istruzione e ricerca », componente 1, « Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università », e componente 2, « Dalla ricerca all'impresa », del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le risorse del Fondo per la Repubblica Digitale nell'ambito dell'intervento « Servizi digitali e competenze digitali » del Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. {(user_group}