La Commissione Ambiente ed Energia del Senato ha iniziato il 10 settembre l’esame, in sede redigente, dei ddl recanti legge quadro in materia di interporti (AS. 1055, approvato dalla Camera, e AS. 1124 Antonio De Poli - Cd’I-NM-MAIE).
Il relatore Etelwardo Sigismondi (FdI) ha illustrato il provvedimento approvato dalla Camera lo scorso 28 febbraio, che introduce una nuova disciplina quadro in materia di interporti, volta a sostituire quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990 (Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità).
Ha quindi illustrato brevemente i contenuti del ddl De Poli (Cd’I-NM-MAIE), in parte coincidente con il testo approvato dalla Camera.
Il ddl prevede in particolare che:
- l'infrastruttura interportuale debba essere di proprietà di una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, anche costituita in forma consortile;
- gli interporti siano considerati infrastrutture di pubblico interesse anche nei casi in cui la proprietà sia privata;
- il reperimento delle aree necessarie per la realizzazione dell'interporto possa avvenire anche mediante le procedure previste dal Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- la realizzazione dell'interporto e la sua gestione siano soggette ad autorizzazione da parte del MIT;
- i soggetti che svolgono attività interportuale in qualità di gestori o di proprietari agiscono in regime di diritto privato, in deroga a quanto previsto dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, qualora siano partecipati da enti pubblici;
- esenta i proprietari e i gestori degli interporti dal pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la regolazione dei trasporti;
- il MIT, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individui, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti in regime concessorio;
- i proprietari o i gestori degli interporti possano chiedere ai gestori delle infrastrutture ferroviarie, previa analisi dei costi e benefici e individuazione delle necessarie risorse finanziarie, l'adeguamento delle connessioni ferroviarie di ultimo miglio.
SINTESI
Articolo 1 (Ambito di applicazione, finalità e definizioni)
Il comma 1 stabilisce che la legge individua i princìpi fondamentali in materia di interporti e della loro rete, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Il comma 2 individua le finalità della legge:
a) favorire l'intermodalità terrestre e l'efficienza dei flussi logistici, per lo svolgimento di funzioni di connessione di valore strategico per l'intero territorio nazionale, valorizzando anche la rete esistente degli interporti e i collegamenti con il sistema portuale;
b) migliorare e incrementare l'efficienza e la sostenibilità dei flussi di trasporto in una prospettiva di sviluppo e di connessione tra le reti infrastrutturali in ambito nazionale ed europeo;
c) sostenere, in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, il completamento delle infrastrutture per l'intermodalità previste per l'Italia nella rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013;
d) razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione della domanda di trasporto e di attività logistiche;
e) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto e di logistica;
f) promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività di trasporto e di logistica.
Il comma 3 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Il comma 4 reca le definizioni di:
a) «interporto», ovvero il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici, in ogni caso fornito di collegamenti con porti o aeroporti e viabilità di grande comunicazione e comprendente uno scalo ferroviario, idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna;
b) «Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica», ovvero l'organismo di cui all'articolo 4.
Il comma 5 qualifica gli interporti come infrastrutture strategiche per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese e di preminente interesse nazionale.
Il comma 6 specifica che la rete degli interporti costituisce, nel suo insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti ed è strettamente pertinente al perseguimento di interessi pubblici di rilievo generale.
Il comma 7 demanda a un decreto del MIT l’istituzione di un elenco dei soggetti gestori degli interporti, stabilendone i requisiti per l'iscrizione e le cause di cancellazione e provvedendo al relativo aggiornamento ogni 3 anni.
Articolo 2 (Programmazione degli interporti)
Il comma 1 demanda ad uno o più decreti del ministro delle infrastrutture, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica e sentita la Conferenza unificata, la ricognizione degli interporti già esistenti e di quelli in corso di realizzazione rispondenti alle condizioni stabilite dalla deliberazione del CIPE nel trasporto 7 aprile 1993, ai fini dell'elaborazione del Piano generale per l'intermodalità di cui ai commi 2 e 3.
I commi 2 e 3 incaricano il MIT di elaborare e approvare, con decreto, il Piano generale per l'intermodalità, in coerenza con gli strumenti di programmazione generale e settoriale dei trasporti e della logistica. Prevedono che sul Piano, previa intesa in sede di Conferenza unificata, si esprimano le Commissioni parlamentari competenti per materia, entro 30 giorni dalla trasmissione.
Il comma 4 demanda ad uno o più decreti del ministro delle infrastrutture di concerto con il ministro dell'ambiente e previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, l'individuazione di nuovi interporti secondo criteri volti alla costituzione di un sistema atto a incrementare la funzionalità della rete degli interporti, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, ovvero l'individuazione degli interventi necessari al potenziamento degli interporti esistenti.
Articolo 3 (Condizioni per l'individuazione degli interporti)
Il comma 1 elenca le condizioni necessarie per l'individuazione di un nuovo interporto:
a) disponibilità di un territorio non soggetto a vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità;
b) presenza di collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;
c) presenza di collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
d) presenza di adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto o un aeroporto;
e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto;
f) individuazione dei siti in aree già bonificate, con previsione, in via prioritaria, di interventi di potenziamento e di riutilizzazione di strutture preesistenti;
g) garanzia di un'adeguata sostenibilità finanziaria delle attività e di idonei flussi di merci attuali e previsti.
Il comma 2 elenca i requisiti che il progetto di un nuovo interporto deve prevedere, nel rispetto del Testo unico ambientale:
a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quello stradale o di navigazione interna, aventi caratteristiche compatibili con l'ottimale sfruttamento dell'infrastruttura ferroviaria dalla quale è servito l'interporto; le modalità di utilizzazione del raccordo tra il terminale e la rete ferroviaria devono essere oggetto di un apposito accordo tra il soggetto gestore dell'interporto e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, fatti salvi gli accordi per le gestione diretta del terminale ferroviario da parte dello stesso gestore dell'infrastruttura ferroviaria;
b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli delle categorie internazionali N2, N3, O3 e O4 (N2: veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; N3: veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; O3: rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; O4: rimorchi con una massa massima superiore a 10 t);
c) un servizio doganale, qualora l'infrastruttura abbia flussi di traffico provenienti da Stati non appartenenti all'UE;
d) un centro direzionale;
e) un'area per i servizi destinati ai veicoli industriali;
f) aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;
g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori.
Il comma 3 precisa che la progettazione e la realizzazione di un nuovo interporto devono rispondere a criteri di trasparenza e di unitarietà tra le diverse funzioni previste e devono prevedere adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di risparmio energetico nonché contenere una adeguata valutazione dei costi e dei benefici dell'investimento. Devono essere inoltre previste infrastrutture di produzione di energia da fonti rinnovabili o collegamenti a reti di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi eurounitari in materia di emissioni nell’atmosfera.
Articolo 4 (Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica)
Il comma 1 affida Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, nelle more del riordino organico della disciplina legislativa relativa alla materia portuale, in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, l’incarico di svolgere compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo degli interporti, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo nonché della semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci, in collaborazione con le autorità di sistema portuale, ferme restando le rispettive competenze.
Il comma 2 demanda a un regolamento adottato entro 3 mesi con decreto del MIT la definizione della composizione, dell'organizzazione, del funzionamento e della disciplina amministrativa e contabile del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) il Comitato è presieduto dal ministro delle infrastrutture o da un suo delegato;
b) fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicati gli interporti, il presidente dell'Unione interporti riuniti e i presidenti degli interporti stessi, o i rispettivi delegati;
c) la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, anche prevedendo la costituzione di appositi sottocomitati.
Il comma 3 permette di partecipare alle riunioni del Comitato nazionale, senza diritto di voto, i sindaci, i presidenti delle autorità di sistema portuale competenti per le regioni interessate dalla programmazione di nuovi interporti, il presidente della Conferenza delle regioni o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato e i rappresentanti delle associazioni delle imprese di trasporto e di logistica che operano negli stessi ambiti territoriali.
Il comma 4 modifica l'articolo 46, comma 1, del DL n. 201 del 2011 (DL Salva Italia), in materia di collegamenti infrastrutturali e logistica portuale, inserendo il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica tra i soggetti con i quali le Autorità di sistema portuale possono stipulare atti di intesa e di coordinamento per costituire sistemi logistici, oltre agli altri soggetti attualmente previsti che sono le regioni, le province ed i comuni interessati nonché i gestori delle infrastrutture ferroviarie.
Il comma 5 precisa che per la partecipazione alle riunioni del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Articolo 5 (Regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti)
Il comma 1 chiarisce che la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale e che i soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di diritto privato.
Il comma 2 affida ai gestori degli interporti il compito di provvedere alla realizzazione delle strutture dei nuovi interporti e, compatibilmente con l’equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione alle disposizioni del comma 3 dell’articolo 3.
Il comma 3 prevede che gli enti pubblici concedenti costituiscano un diritto di superficie in favore dei gestori degli interporti interessati già convenzionati con il MIT, la cui durata è parametrata in base al valore degli investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti gestori nonché dell'ammortamento dei costi da questi già sostenuti. Affida a una perizia di stima asseverata e giurata da un tecnico abilitato la valutazione sulla congruità dell'operazione economico-finanziaria in correlazione alla durata del diritto di superficie e precisa che tale perizia è volta a definire un piano economico-finanziario in relazione ai costi sostenuti e ai ricavi attesi dalla gestione delle opere realizzate nonché alla misura degli oneri sostenuti e non ancora ammortizzati attraverso la gestione stessa.
Il comma 4 concede la possibilità di riscatto delle aree concesse, su richiesta dei gestori degli interporti, con la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili. Precisa che si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 31 (Norme particolari per gli enti locali), commi 45, 46, 47 e 48, della legge n. 448 del 1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
Articolo 6 (Potenziamento degli interporti, della intermodalità e della rete ferroviaria interportuale)
Il comma 1 demanda al ministro delle infrastrutture, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica e previa intesa in sede di Conferenza unificata, il compito di individuare entro 60 giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 3 e in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti garantendo, in ogni caso, che il numero di interporti non sia superiore a 30, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2.
Il comma 2, ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 1, autorizza la spesa di 6 milioni per il 2024, 5 milioni per il 2025 e 10 milioni per il 2026. Precisa che l'ordine di priorità per il finanziamento dei progetti è stabilito tenendo conto della rispondenza dei progetti stessi alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con particolare riferimento alla lettera e)(contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto e di logistica), nonché del contributo che possono fornire al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3.
Il comma 3 rimanda a un regolamento adottato con decreto del ministro delle infrastrutture, di concerto con il ministro dell'economia, entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la disciplina delle modalità e delle procedure per l'attuazione del comma 2.
Il comma 4 stabilisce che, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti di cui al comma 1, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità, sono approvati mediante accordo di programma, con la partecipazione dei presidenti degli interporti interessati. Precisa che se l'accordo di programma non è approvato entro 4 mesi dalla convocazione della conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate, ovvero se il consiglio comunale non ratifica l'adesione del sindaco, i progetti decadono dall'assegnazione dei finanziamenti effettuata ai sensi dell’articolo e le risorse rimaste inutilizzate sono nuovamente assegnate con le stesse modalità.
Il comma 5 autorizza i gestori delle infrastrutture ferroviarie, per potenziare la capacità dei flussi della rete ferroviaria degli interporti e per aumentare la capacità degli impianti ferroviari presenti negli interporti e nei porti, nonché per favorire l'interoperabilità e elevare gli standard di sicurezza dei terminal intermodali raccordati alla infrastruttura ferroviaria nazionale, previa analisi costi-benefici e previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie, a provvedere, con oneri a proprio carico, all'adeguamento delle connessioni ferroviarie di “ultimo miglio”, anche ai fini dell'ottimizzazione della gestione della circolazione ferroviaria, dell'unificazione degli standard tecnici e normativi di sicurezza, nonché di capacità dell'infrastruttura.
Il comma 6 obbliga i soggetti gestori degli interporti, singolarmente o in forma aggregata, a sottoscrivere con RFI appositi contratti per procedere all'adeguamento ai parametri dell’UE in materia di adeguamento a sagoma, a modulo e a peso assiale della rete alla quale i terminal interportuali sono collegati, e funzionalità e dimensioni dei moduli dei terminal ferroviari interportuali.
Articolo 7 (Disposizioni finanziarie)
Il comma 1 reca la copertura degli oneri di cui all’articolo 6, comma 2, a valere: sulle risorse revocate affluite nel Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia (6 milioni per il 2024); sulla riduzione dell'autorizzazione di spesa per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime (5 milioni per il 2025); sulla riduzione delle risorse del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile (10 milioni per il 2026).
Il comma 2 reca la clausola di invarianza.
Il comma 3 autorizza il ministro dell'economia ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 8 (Disposizioni finali)
Il comma 1 abroga alcune disposizioni per il coordinamento con la normativa vigente (diversi articoli della legge n. 240 del 1990 e l'articolo 6 del DL n. 98 del 1995 in materia di interporti).
Il comma 2 precisa che le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della legge e che restano fermi i provvedimenti adottati ai sensi delle stesse disposizioni.
Il comma 3 prevede che le regioni a statuto ordinario, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adeguino le proprie disposizioni in materia di interporti a quanto stabilito dalla legge. Prevede, inoltre, che fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, entro il termine di cui al primo periodo, le regioni a statuto speciale e le province autonome adeguino la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione. Precisa che i principi fondamentali di cui alla presente legge acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della stessa nelle regioni a statuto ordinario. {/user_group}