La Commissione Ambiente ed Energia del Senato ha proseguito l'8 luglio l’esame del ddl recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee (AS.1462 Governo).

La Commissione ha concluso le votazioni degli emendamenti (131 presentati) e ha approvato i seguenti: 

  • 2.7 Tubetti (FdI) - esclude l’abilitazione o la specializzazione in medicina subacquea dalla definizione di medico subacqueo
  • 2.9 (testo 2) Sigismondi (FdI) – modifica la definizione di medico subacqueo specificando che il medico diplomato con master universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica debba avere una comprovata esperienza professionale in medicina di almeno tre anni
  • 4.5 (testo 2) Irto (PD) – stabilisce che l’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (ASAS) possa acquisire inoltre i pareri di esperti del settore a titolo non oneroso e non vincolante
  • 6.7 (testo 2) Sigismondi (FdI), 23.1 (testo 2) Sigismondi (FdI), 23.4 (testo 2) Lorefice (M5S), 23.5 (testo 2)De Cristofaro (Misto-AVS), 23.6 (testo 2) e 23.7 (testo 2) Irto (PD) - precisa che l’agenzia debba definire le modalità di accertamento dell’idoneità alla mansione (e non dello stato di buona salute) per gli operatori subacquei e professionali ai fini dell’iscrizione nel registro degli operatori subacquei. Apporta di conseguenza alcune modifiche ad altri articoli del provvedimento per esigenze di coordinamento 
  • 10.2 (testo 2) Farolfi (FdI) – demanda agli stessi provvedimenti dell'Agenzia, di concerto con il Ministero della difesa, sentite le associazioni di categoria, la definizione delle tipologie di operazioni rientranti nei casi di urgenza e le modalità di comunicazione semplificata riguardante le attività subacquee o iperbariche non programmabili
  • 10.4 Sigismondi (FdI) - precisa che non solo le attività autorizzate ma anche quelle per le quali l'Agenzia ha adottato o ha omesso di adottare le misure di mitigazione dei rischi di interferenza sono comunicate senza indugio dall'Agenzia alla competente autorità marittima per l'adozione delle ordinanze o degli avvisi ai naviganti necessari per permettere lo svolgimento di attività della dimensione subacquea
  • 13.7 Tubetti (FdI) – stabilisce che l'Agenzia potrà concorrere a definire le misure per la verifica, la ricognizione, il monitoraggio e anche la sorveglianza dell'intera rete delle infrastrutture subacquee di interesse nazionale
  • 13.8 (testo 2) De Cristofaro (Misto-AVS) e 13.9 (testo 2) Paroli (FI) - stabilisce che l'Agenzia potrà concorrere a definire, in merito ad aspetti di sicurezza riguardanti le attività subacquee, il percorso dei cavi e delle condutture da posare sulla piattaforma continentale nazionale e, sentiti i gestori delle infrastrutture interessate, i criteri da osservare nelle fasi di studio dei corridoi per l'individuazione del percorso dei cavi e delle condutture
  • 15.2 (testo 2) Sigismondi (FdI) - precisa che l'Agenzia, con provvedimento adottato di concerto del ministero della difesa, interno, MASE, MIMIT e MIT, definisce i requisiti e le dotazioni minime di sicurezza, con riferimento altresì ai sistemi di estrazione di emergenza di persone da mezzi pilotati, nonché all'installazione di un transponder e di sistemi di localizzazione subacquea. Con lo stesso provvedimento sono definite anche le procedure di certificazione. Stabilisce che l'Agenzia in relazione alle attività di certificazione, sulla base di convenzioni non onerose, può collaborare con enti di normazione tecnica nonché con soggetti accreditati a livello nazionale e internazionale, al fine di certificare la conformità ai requisiti e alle dotazioni minime di sicurezza. Specifica che gli oneri derivanti dalle attività di certificazione sono posti a carico degli operatori istanti
  • 17.3 (testo 2) Minasi (Lega) - precisa che l’Agenzia possa acquisire pareri di impese subacquee e iperbariche a titolo non oneroso e non vincolante sullo schema di linee guida non vincolanti per lo sviluppo di tecnologie subacquee e per l'individuazione e lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate
  • 17.4 (testo 2) Paroli (FI) – prevede che ai fini dell'adozione delle linee guida non vincolanti per lo sviluppo di tecnologie subacquee e per l'individuazione e lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate possa essere acquisito il parere tecnico non vincolante dei gestori di infrastrutture subacquee di preminente interesse nazionale
  • 17.7 Tubetti (FdI) - prevede che l'Agenzia possa individuare e sviluppare tecnologie e soluzioni tecniche avanzate anche per la sorveglianza delle infrastrutture subacquee e non solo per la loro resilienza fisica e protezione
  • 19.2 (testo 2) Sigismondi (FdI) – apporta alcune modifiche formali alla denominazione degli operatori, conformandoli a quanto previsto dalle definizioni "operatore tecnico subacqueo di basso/medio/alto fondale" e di tecnico iperbarico
  • 21.1 Sigismondi (FdI) - modifica le disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, prevedendo l'obbligo di possesso di un titolo di studio professionale di durata almeno triennale, compreso quello conseguito all'estero e riconosciuto
  • 21.4 Sigismondi (FdI), 21.5 (testo 2) Lorefice (M5S) e 21.6 (testo 2) Irto (PD) - include il possesso anche del brevetto di Sommozzatore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rilasciato dalla Scuola dei Sommozzatori del corpo, tra i requisiti richiesti per l'iscrizione al registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali
  • 21.7 Rosa (FdI), 21.8 De Cristofaro (Misto-AVS), 21.9 Irto (PD) e 21.10 Lorefice (M5S) - modifica i requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, precisando che lo stato di buona salute debba certificare l'assenza da difetti dell'apparato cardio - polmonare (e non cardio vascolare)
  • 35.1 (testo 2) Sigismondi (FdI) - differisce l'entrata in vigore delle disposizioni contenute all'articolo 10 sulla gestione delle interferenze nella dimensione subacquea e dell’articolo 16 (commi 1, 2, 4 e 5) sul comando e conduzione dei mezzi subacquei, al 1° gennaio 2027 

Alcuni emendamenti sono stati ritirati e altri ritirati in vista della presentazione di ordini del giorno. 

Tutti i restanti emendamenti sono stati respinti.

La Commissione Bilancio si riunirà per dare il parere sugli emendamenti approvati in Commissione con riferimento ai profili di carattere finanziario.

Vi invieremo il testo ricostruito in una successiva comunicazione.

In calce i testi degli emendamenti approvati

In allegato il tabellone aggiornato 

Camilla Castagnoli

Legislative and Policy Director

M: +39 345 17 98 390

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EMENDAMENTI APPROVATI

2.7

TubettiFarolfi

Al comma 1, lettera p), sopprimere le seguenti parole: «che abbia conseguito l'abilitazione o la specializzazione in medicina subacquea».

2.9 (testo 2)

SigismondiFarolfi

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «master universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica» inserire le seguenti: «e comprovata esperienza professionale in medicina di almeno tre anni».

4.5 (testo 2)

IrtoBassoFina

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia può acquisire, inoltre, pareri di esperti del settore a titolo non oneroso e non vincolante.».

6.7 (testo 2)

SigismondiDe Priamo

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «dello stato di buona salute» con le seguenti: «della idoneità alla mansione».

     Conseguentemente:

          a) all'articolo 21, comma 1, lettera f), sostituire le parole: «stato di buona salute, accertato» con le seguenti: «idoneità alla mansione, accertata»;

          b) all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: «dell'idoneità psicofisica» con le seguenti: «dell'idoneità alla mansione», nonché dopo le parole: «medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» inserire le seguenti: «, in possesso della formazione specifica ulteriore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p)»;

          c) all'articolo 24, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l'idoneità medica» con le seguenti: «l'idoneità alla mansione»;

          d) all'articolo 24, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «interruzione dell'attività lavorativa,» inserire le seguenti: «fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 53 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,»;

          e) all'articolo 24, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «di stato di buona salute» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «l'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività lavorativa» con le seguenti: «l'idoneità alla mansione» e sostituire le parole: «rinnovata idoneità medica» con le seguenti «rinnovata idoneità».

23.1 (testo 2)

SigismondiTubetti

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «dello stato di buona salute» con le seguenti: «della idoneità alla mansione».

     Conseguentemente:

          a) all'articolo 21, comma 1, lettera f), sostituire le parole: «stato di buona salute, accertato» con le seguenti: «idoneità alla mansione, accertata»;

          b) all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: «dell'idoneità psicofisica» con le seguenti: «dell'idoneità alla mansione», nonché dopo le parole: «medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» inserire le seguenti: «, in possesso della formazione specifica ulteriore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p)»;

          c) all'articolo 24, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l'idoneità medica» con le seguenti: «l'idoneità alla mansione»;

          d) all'articolo 24, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «interruzione dell'attività lavorativa,» inserire le seguenti: «fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 53 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,»;

          e) all'articolo 24, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «di stato di buona salute» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «l'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività lavorativa» con le seguenti: «l'idoneità alla mansione» e sostituire le parole: «rinnovata idoneità medica» con le seguenti «rinnovata idoneità».

23.4 (testo 2)

LoreficeDi GirolamoNaveSironi

Approvato

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «dello stato di buona salute» con le seguenti: «della idoneità alla mansione».

     Conseguentemente:

          a) all'articolo 21, comma 1, lettera f), sostituire le parole: «stato di buona salute, accertato» con le seguenti: «idoneità alla mansione, accertata»;

          b) all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: «dell'idoneità psicofisica» con le seguenti: «dell'idoneità alla mansione», nonché dopo le parole: «medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» inserire le seguenti: «, in possesso della formazione specifica ulteriore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p)»;

          c) all'articolo 24, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l'idoneità medica» con le seguenti: «l'idoneità alla mansione»;

          d) all'articolo 24, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «interruzione dell'attività lavorativa,» inserire le seguenti: «fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 53 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,»;

          e) all'articolo 24, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «di stato di buona salute» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «l'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività lavorativa» con le seguenti: «l'idoneità alla mansione» e sostituire le parole: «rinnovata idoneità medica» con le seguenti «rinnovata idoneità».

23.5 (testo 2)

De CristofaroCucchiMagni

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «dello stato di buona salute» con le seguenti: «della idoneità alla mansione».

     Conseguentemente:

          a) all'articolo 21, comma 1, lettera f), sostituire le parole: «stato di buona salute, accertato» con le seguenti: «idoneità alla mansione, accertata»;

          b) all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: «dell'idoneità psicofisica» con le seguenti: «dell'idoneità alla mansione», nonché dopo le parole: «medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» inserire le seguenti: «, in possesso della formazione specifica ulteriore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p)»;

          c) all'articolo 24, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l'idoneità medica» con le seguenti: «l'idoneità alla mansione»;

          d) all'articolo 24, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «interruzione dell'attività lavorativa,» inserire le seguenti: «fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 53 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,»;

          e) all'articolo 24, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «di stato di buona salute» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «l'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività lavorativa» con le seguenti: «l'idoneità alla mansione» e sostituire le parole: «rinnovata idoneità medica» con le seguenti «rinnovata idoneità».

23.6 (testo 2) (già 22.1)

IrtoBassoFina

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «dello stato di buona salute» con le seguenti: «della idoneità alla mansione».

     Conseguentemente:

          a) all'articolo 21, comma 1, lettera f), sostituire le parole: «stato di buona salute, accertato» con le seguenti: «idoneità alla mansione, accertata»;

          b) all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: «dell'idoneità psicofisica» con le seguenti: «dell'idoneità alla mansione», nonché dopo le parole: «medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» inserire le seguenti: «, in possesso della formazione specifica ulteriore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p)»;

          c) all'articolo 24, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l'idoneità medica» con le seguenti: «l'idoneità alla mansione»;

          d) all'articolo 24, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «interruzione dell'attività lavorativa,» inserire le seguenti: «fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 53 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,»;

          e) all'articolo 24, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «di stato di buona salute» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «l'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività lavorativa» con le seguenti: «l'idoneità alla mansione» e sostituire le parole: «rinnovata idoneità medica» con le seguenti «rinnovata idoneità».

23.7 (testo 2) (già 22.2)

IrtoBassoFina

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «dello stato di buona salute» con le seguenti: «della idoneità alla mansione».

     Conseguentemente:

          a) all'articolo 21, comma 1, lettera f), sostituire le parole: «stato di buona salute, accertato» con le seguenti: «idoneità alla mansione, accertata»;

          b) all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: «dell'idoneità psicofisica» con le seguenti: «dell'idoneità alla mansione», nonché dopo le parole: «medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» inserire le seguenti: «, in possesso della formazione specifica ulteriore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p)»;

          c) all'articolo 24, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l'idoneità medica» con le seguenti: «l'idoneità alla mansione»;

          d) all'articolo 24, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «interruzione dell'attività lavorativa,» inserire le seguenti: «fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 53 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,»;

          e) all'articolo 24, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «di stato di buona salute» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «l'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività lavorativa» con le seguenti: «l'idoneità alla mansione» e sostituire le parole: «rinnovata idoneità medica» con le seguenti «rinnovata idoneità».

10.2 (testo 2)

FarolfiDe Priamo

Al comma 10 inserire, in fine, il seguente periodo:

          «Con i medesimi provvedimenti di cui al precedente periodo, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definite le tipologie di operazioni rientranti nei casi di urgenza di cui al comma 1 nonché le modalità di comunicazione semplificata riguardante le attività subacquee o iperbariche non programmabili.».    

10.4

SigismondiRosa

Al comma 5, sostituire le parole: «o per le quali non sono adottati i provvedimenti di cui al comma 3» con le seguenti: «nonché quelle per le quali l'Agenzia ha adottato o ha omesso di adottare i provvedimenti di cui al comma 3».

13.7

TubettiDe Priamo

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «e il monitoraggio» con le seguenti «, il monitoraggio e la sorveglianza».


13.8 (testo 2)

De CristofaroCucchiMagni

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «da posare sulla piattaforma continentale nazionale» aggiungere le seguenti: «e, sentiti i gestori delle infrastrutture interessate, i criteri da osservare nelle fasi di studio dei corridoi per l'individuazione del percorso dei cavi e delle condutture.».

13.9

ParoliRosso

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «da posare sulla piattaforma continentale nazionale» aggiungere le seguenti: «e, sentiti i gestori delle infrastrutture interessate, i criteri da osservare nelle fasi di studio dei corridoi per l'individuazione del percorso dei cavi e delle condutture.».

15.2 (testo 2)

SigismondiFarolfi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «gli standard minimi di sicurezza, con riferimento in particolare» con le seguenti: « i requisiti e le dotazioni minime di sicurezza, con riferimento altresì»;

          b) dopo il secondo periodo aggiungere, in fine, i seguenti: «e di certificazione. L'Agenzia, in relazione alle attività di certificazione di cui al precedente periodo, sulla base di convenzioni non onerose concluse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, può collaborare con enti di normazione tecnica nonché con soggetti accreditati a livello nazionale e internazionale, al fine di certificare la conformità ai requisiti e alle dotazioni minime di sicurezza di cui al presente comma. Gli oneri derivanti dalle attività di certificazione sono posti a carico degli operatori istanti».

17.3 (testo 2)

MinasiPotentiGermanà

Al comma 1 inserire, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia può acquisire, inoltre, sullo schema di linee guida di cui al precedente periodo, pareri di impese subacquee e iperbariche a titolo non oneroso e non vincolante.».

17.4 (testo 2)

ParoliRosso

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Ai fini dell'adozione delle linee guida può essere acquisito il parere tecnico non vincolante dei gestori di infrastrutture subacquee di preminente interesse nazionale».

17.7

TubettiFarolfi

Al comma 2, lettera e), alle parole: «la resilienza fisica» premettere le seguenti: «la sorveglianza,».

19.2 (testo 2)

SigismondiTubetti

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), sostituire le parole: «operatore di basso fondale» con le seguenti: «operatore tecnico subacqueo di basso fondale (OTS di basso fondale)»;

          b) alla lettera b) sostituire le parole: «operatore di medio fondale» con le seguenti: «operatore tecnico subacqueo di medio fondale (OTS di medio fondale)»;

          c) alla lettera c) sostituire le parole: «operatore di alto fondale» con le seguenti: «operatore tecnico subacqueo di alto fondale (OTS di alto fondale)»;

          d) alla lettera d) sostituire le parole: «tecnico iperbarico» con le seguenti: «tecnico iperbarico (TI)»;

conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «"operatori subacquei e tecnici iperbarici professionali": coloro che compiono» con le seguenti: «"operatori subacquei e iperbarici professionali": operatori tecnici subacquei ai sensi della lettera f) e tecnici iperbarici ai sensi della lettera g) che compiono».

21.1

SigismondiTubetti

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) possesso di un titolo di studio professionale di durata almeno triennale, compreso quello conseguito all'estero e riconosciuto;».

21.4

SigismondiRosa

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «incursori della Marina militare» aggiungere le seguenti: «o del brevetto di Sommozzatore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rilasciato dalla Scuola dei Sommozzatori del citato Corpo».


21.5 (testo 2)

LoreficeDi GirolamoNaveSironi

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «incursori della Marina militare» aggiungere le seguenti: «o del brevetto di Sommozzatore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rilasciato dalla Scuola dei Sommozzatori del citato Corpo».


21.6 (testo 2)

IrtoBassoFina

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «incursori della Marina militare» aggiungere le seguenti: «o del brevetto di Sommozzatore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rilasciato dalla Scuola dei Sommozzatori del citato Corpo».

21.7

RosaDe Priamo

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «apparato cardio-vascolare» con le seguenti: «apparato cardio-polmonare».

21.8

De CristofaroCucchiMagni

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «apparato cardio-vascolare» con le seguenti: «apparato cardio-polmonare».

21.9

IrtoBassoFina

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «apparato cardio-vascolare» con le seguenti: «apparato cardio-polmonare».


21.10

LoreficeDi GirolamoNaveSironi

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «apparato cardio-vascolare» con le seguenti «apparato cardio-polmonare».

35.1 (testo 2)

SigismondiRosa

Dopo le parole: «Repubblica italiana» inserire le seguenti: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 16, commi 1, 2, 4 e 5, che entrano in vigore il 1° gennaio 2027».



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