La Commissione Territorio del Senato ha concluso il 10 marzo l’esame, in sede consultiva, del ddl recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (AS. 2469 Governo) (collegato alla manovra di finanza pubblica).
La Commissione ha approvato il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni predisposto dalle relatrici Maria Alessandra Gallone (FI) e Patty L’Abbate (M5S).
Albert Laniece (Aut) ha richiamato l'attenzione sull'esigenza che le problematiche concernenti le grandi derivazioni idroelettriche siano affrontare in una prospettiva che tenga conto delle rilevanti differenze che continuano a permanere all'interno dell'UE (si consideri, ad esempio, che recentemente in Francia per un importante derivazione idroelettrica è stata riconosciuta una proroga di 40 anni). Queste diversità a livello europeo sono suscettibili di implicare sviluppi negativi per il tessuto imprenditoriale italiano, che potrebbe tra l'altro risultare esposto a acquisizioni da parte di gruppi stranieri, e appare pertanto indispensabile che vengano assunte tutte le iniziative necessarie per porre rimedio a tali aspetti problematici.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469
La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge in titolo,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1) al comma 3 dell’articolo 2 (Delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici) si valuti l'opportunità di prevedere nella delega misure di salvaguardia delle imprese attualmente operanti sulle concessioni demaniali, sia con riferimento a quelle di carattere imprenditoriale sia a quelle di carattere sociale;
2) all’articolo 3 (Concessione delle aree demaniali portuali) si valuti l'opportunità:
a) di introdurre disposizioni per favorire gli investimenti nel campo dello studio e della pianificazione territoriale delle zone costiere e di prossimità e la tutela dell'ambiente marino;
b) al comma 5 di prevedere che l'eventuale realizzazione di opere infrastrutturali avvenga prediligendo i criteri del riuso e del recupero delle aree abbandonate;
3) all'articolo 4, in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale si valuti l'opportunità:
a) di eliminare il potere sanzionatorio degli Enti locali;
b) di introdurre misure di incentivazione e penalizzazione volte a responsabilizzare gli Enti locali nello svolgimento dei propri compiti in relazione alle procedure di gara;
c) di rivalutare le modalità di semplificazione del procedimento di analisi degli scostamenti VIR-RAB previste dal disegno di legge. In particolare, andrebbe introdotto un unico regime semplificato d’ambito, che preveda un innalzamento delle soglie di scostamento VIR-RAB oggi previste, portandole al 20% per quanto riguarda il valore aggregato d’ambito e al 50% per quanto riguarda il singolo Comune, per superare le principali criticità nel percorso di pubblicazione dei bandi di gara oggi esistenti;
d) in relazione al riconoscimento del VIR anche alle proprietà pubbliche, di specificare che lo stesso VIR venga calcolato con i criteri già previsti dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 al fine di consentire di iscrivere il valore di questi beni, impianti e reti di distribuzione del gas naturale) a patrimonio con valori già validati anche dalla Corte dei Conti;
e) di prevedere che i commissari di gara per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale siano nominati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano a cui appartengono gli ATEM mediante estrazione da un apposito albo nazionale definito dal Ministero della transizione ecologica da costituire entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
4) in merito all’articolo 5 (Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica), si valuti l'opportunità di:
a) sostituire alla previsione poco chiara di un "congruo indennizzo" da porre a carico del concessionario subentrante, il riferimento all’attuale disciplina vigente che deve rimanere espressamente conformata ai principi degli artt. 25 e 26 del regio decreto n. 1775 del 1933 concernenti il regime giuridico delle "infrastrutture esistenti" distinguendo i beni gratuitamente devolvibili alla P.A. dai beni acquistabili dall’eventuale subentrante ad un prezzo pari al valore contabile residuo dedotti gli ammortamenti ;
b) valutare una proroga di un anno rispetto il 31 dicembre 2022, quale termine per l'avvio da parte delle regioni e delle province autonome delle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettriche;
c) valutare di allineare le scadenze delle concessioni di grande derivazione idroelettrica in Trentino - Alto Adige, come definite a data fissa nella norma statutaria, alle scadenze previste nella legislazione nazionale, come da ultimo prorogate per effetto della pandemia da COVID-19 al 31 luglio 2024, previo preventivo accordo tra le Province autonome e il Governo ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale del Trentino - Alto-Adige;
5) per quanto concerne l'articolo 6 (Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali), si valuti l'opportunità di:
a) disarticolare progressivamente il legame tra le funzioni regolatorie degli Enti locali e le funzioni di diretta gestione dei servizi;
b) nel caso dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico integrato, rimarcare il primato regolatorio dell’ARERA ex legge n. 481/1995 e garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei diversi settori, mediante l'azione dell'Autorità diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione; assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definire adeguati livelli di qualità dei servizi, predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
c) favorire premialità determinate dalle compagini societarie che abbiamo dimostrato modelli virtuosi di gestione consolidati nel tempo mediante una comprova estesa perfino dei precedenti cinque esercizi, esonerandole dalle disposizioni limitative di cui al decreto legislativo 175/2016;
d) al comma 2 prevedere una disciplina che riduca l'inquinamento dei corpi idrici da contaminanti emergenti e salvaguardi la biodiversità del sistema anche attraverso incentivi in campo agricolo e forestale prevedendo altresì la perimetrazione e la mappatura dei bacini idrogeologici e idrografici al fine di dichiarare le principali sorgenti di acqua potabile "santuari dell'acqua potabile"; nel contempo venga garantito il completamento e l'aggiornamento del progetto per la realizzazione della cartografia geologica nazionale (CARG) dell'ISPRA;
6) si valuti l'opportunità di prevedere, nell’ambito dei principi e dei criteri di delega al Governo di cui all’articolo 8 (Delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea), di includere tra questi specifici principi che assicurino:
a) la sostenibilità del parco veicoli per il trasporto di passeggeri su richiesta, anche prevedendo sistemi di rilascio di autorizzazioni e licenze a favore di soggetti che utilizzino veicoli a basso impatto ambientale;
b) il superamento di disposizioni normative ispirate al rigido obbligo di rientro in autorimessa e che consentano di prelevare passeggeri nei viaggi di ritorno al di fuori delle aree coperte dalla licenza o dall’autorizzazione, anche al fine di contrastare fenomeni di inefficienza legati a percorsi svolti a vuoto;
c) il miglioramento dell’utilizzo della capacità dei veicoli anche incoraggiando il «raggruppamento» (pooling) dei passeggeri per ridurre il numero di corse;
d) la promozione la costituzione di rapporti sinergici di tipo socioeconomico tra le città costiere e le città rurali per evitare lo spopolamento delle zone interne;
7) si valuti l'opportunità di inserire un comma all'articolo 9 della legge n. 192 del 1998 sull'abuso di dipendenza economica in modo che risulti chiaro l'ambito di applicazione e i soggetti destinatari;
8) con riferimento all’articolo 12 (Servizi di gestione dei rifiuti) si valuti l'opportunità:
a) di completarlo, con una ulteriore disposizione, concernente il conferimento in capo all’ARERA di un potere sanzionatorio nel caso di mancato rispetto degli standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, di cui al comma 1-bis della norma, prevedendo il coinvolgimento in tale processo anche delle Associazioni del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. Più nello specifico l’Autorità, all’esito della verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti, potrà esaminare i costi di gestione, le caratteristiche dei flussi e ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all’utenza finale;
b) di inserire l’ARERA nell’elenco degli organismi ADR, di cui all’articolo 141-decies del Codice del consumo;
c) nel comma 10 dell’art.238 del decreto legislativo di sopprimere le seguenti parole: "...le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.";
d) di rilevare che la formulazione del comma 2 dell’articolo 12 non appare idonea a risolvere il problema della monopolizzazione dei mercati concorrenziali a valle. Infatti, se la relazione illustrativa al ddl Concorrenza dichiara che il comma 2 interviene proprio per risolvere la tendenza monopolista, ciò non risulta dal testo dell’articolo, non è infatti chiaro come l’attribuzione di nuovi compiti di definizione di standard tecnici e qualitativi per le attività di smaltimento e recupero ad ARERA, possa permetterle di intervenire su aspetti prettamente concorrenziali;
e) di prevedere che le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani, affidate in via esclusiva non ricomprendano anche le attività di recupero e smaltimento disponibili in regime di libero mercato; nell’assegnazione delle frazioni raccolte;
f) di prevedere che le Associazioni che rappresentano le imprese di tali comparti, siano presenti nelle fasi di definizione dell’accordo quadro. Riteniamo sia però utile una formulazione più adeguata del comma 5 dell’art. 224 in particolare rispetto all’uso del termine "CSS";
9) si valuti l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni volte a rafforzare il green public procurement (GPP), che può rappresentare uno strumento di politica industriale orientato alla sostenibilità ambientale e superare alcune rigidità connesse soprattutto alla messa a punto dei criteri ambientali minimi (CAM);
10) si valuti l'opportunità di
a) provvedere da parte dei Comuni all’approvazione e all’attuazione dei piani di utilizzo degli arenili (PUA) circa i fenomeni di erosione costiera;
b) garantire una congrua percentuale di spiaggia libera che non sia interessata da fenomeni erosivi;
c) rivedere il sistema dei canoni concessori garantendo che almeno una quota congrua dei relativi proventi sia assegnata ai Comuni affinché sulle spiagge libere possano essere erogati i servizi pubblici essenziali;
d) approvare Linee Guida Nature Based Solutions per gli interventi innovativi contro l’erosione e di ricostruzione delle dune;
11) si valuti l'opportunità di assegnare al Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili le risorse necessarie al superamento delle criticità riscontrate dalla Corte dei conti nella relazione richiamata in merito alla funzionalità del SID. In particolare, è necessario implementare e ottimizzare le funzionalità del SID, attraverso:
a) la standardizzazione e semplificazione dei processi di caricamento delle informazioni, comprese quelle relative ai canoni di concessione dovuti e incassati, e quelle necessarie all’attivazione della riscossione coattiva, così da assicurare l’interrogazione dei dati da parte dei diversi enti gestori e rendere completamente automatico l’intero processo di riscossione;
b) la disponibilità di personale adeguatamente formato sia per la gestione e manutenzione del SID che per il caricamento dei dati.