Così come previsto dalla carta costituzionale, la prima riunione del nuovo Parlamento si terrà non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni svoltesi il 4 marzo 2018. Così, venerdì 23 marzo, è stata fissata la prima riunione delle Camere.

Entrando più nello specifico, la Camera dei Deputati si riunirà alle 11.00, mentre il Senato aprirà i propri lavori a partire dalle 10.30. Entrambe le Camere provvederanno alla costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza, della Giunta delle elezioni provvisoria e alla proclamazione dei deputati e senatori subentranti e, infine, inizieranno le votazioni per l’elezione del Presidente.

Rispettivamente, presiederanno le sedute Roberto Giachetti, in quanto Vicepresidente della Camera più anziano per elezione tra quelli della Legislatura precedente, e Giorgio Napolitano, in qualità di componente più anziano del Senato.elezione_presidenti_1.png

Procedura parlamentare

La procedura è disciplinata dall’articolo 4 del Regolamento del Senato, così sintetizzabile:

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1. Scrutinio segreto - Il Senato procede alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto.

2. Primi due scrutini (giorno insediamento) -  E' eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato.

Quorum elettivo: 50%+1 componenti – 161 voti (dal momento che i senatori sono 321: 315 più 6 a vita)

3. Terzo scrutinio (giorno successivo all’insediamento) - Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo, ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche.

Quorum elettivo: 50% + 1 presenti (2013 – maggioranza 156 voti)

Quarto scrutinio, ballottaggio finale (giorno successivo all’insediamento) - Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

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Procedura parlamentare

La procedura parlamentare è disciplinata dall’articolo 4 del Regolamento della Camera, così sintetizzabile:

1. Scrutinio segreto - L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto.

2. Primo scrutinio - L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera.elezione_presidenti_4.png

Quorum elettivo: 420 deputati

3. Secondo e terzo scrutinio - Dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche.

Quorum elettivo: Per la nomina è richiesta una maggioranza pari a due terzi dei votanti (2013 maggioranza 408 voti)

4. Quarto scrutinio e successivi - Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.

Quorum elettivo: Per la nomina è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti (2013 – maggioranza 310 voti).

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Nota elezione Presidente di Camera e Senato